Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-10-2011, n. 36788 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 19 ottobre 2010 il Tribunale del riesame di Firenze respingeva l’appello proposto da H.Y. avverso l’ordinanza 10 giugno 2010 con la quale il GIP della stessa sede aveva rigettato la sua richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3.

Rileva il tribunale che tra i fatti oggetto della ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze il 9 novembre 2009 e quelli oggetto della precedente ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 28 maggio 2008, non vi è alcuna connessione se non quella che i fatti stessi sono riferibili al medesimo soggetto. Ritiene, quindi, che la richiesta retrodatazione della decorrenza della misura cautelare disposta con l’ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze, non è accoglibile essendo opinabile che gli elementi giustificativi fossero desumibili dagli atti al momento della sua emissione e difettando, sicuramente, il requisito della contemporanea pendenza dei due diversi procedimenti davanti alla stessa autorità giudiziaria.

2.- Propone ricorso per Cassazione l’avvocato Domenico Izzo, difensore di H.Y. assumendo a ragione l’erronea applicazione della disposizione di ci all’art. 297 c.p.p., comma 3; sottolinea, in proposito, che i fatti di cui all’ordinanza cautelare del GIP di Firenze sono antecedenti rispetto alla data di emissione del provvedimento cautelare del GIP di Milano, e il giudice di Firenze era perfettamente a conoscenza degli stessi. Assume, quindi, che a seguito della pronuncia di incostituzionalità (sentenza Corte Cost. n. 408/2005) dell’art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatabilità degli effetti della ordinanza di custodia cautelare debba essere riconosciuta tutte le volte in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza custodiale fossero desumibili dagli atti al momento dell’emanazione del precedente provvedimento cautelare. L’autorità giudiziaria di Firenze, all’atto dell’emissione del provvedimento del GIP di Milano, era a conoscenza, come si evince dalla nota n. 83 della pag. 134 del provvedimento coercitivo, sia dei fatti reato di cui all’ordinanza milanese, sia dei fatti reato che successivamente saranno posti a base dell’ordinanza del GIP di Firenze. Tra l’indagine dei giudici di Firenze e quella dei giudici di Milano, dunque, esiste un collegamento, anzi una vera e propria connessione, ma è sufficiente il solo collegamento per far sì che operi la retrodatabilità tra le misure in oggetto, anche se emesse nell’ambito di procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Maria Giuseppina Fodaroni ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2.- E’ principio di diritto ormai consolidato e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte – sentenza 19.12.2006, n. 14535, Librato, Rv. 235911- che "In tema di contestazione a catena, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero".

Come correttamente rilevato dai giudici del riesame – circostanza non confutata nei motivi di doglianza che si limitano a parlare di collegamento e di una non meglio specificata connessione – tra i fatti oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze il 9 novembre 2009 e quelli oggetto della precedente ordinanza in data 28 maggio 2008 del GIP del Tribunale di Milano, sussiste una mera connessione soggettiva, in quanto tale del tutto irrilevante ai fini della operatività della previsione di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, inoltre i due procedimenti pendono davanti ad autorità giudiziarie diverse.

Infatti nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti distinti, pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse, per fatti differenti tra i quali non sussista connessione qualificata, ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), ove si tratti di procedimenti originati da distinte e autonome notizie di reato, la cui separazione non consegua ad una scelta strategica del P.M., e non sia configurabile il vincolo della continuazione tra i singoli fatti sia pure omogenei non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (Sez. 1, sent. 13.3.2008, n. 13446, Toscano, Rv.

239656).

Conclusivamente, per le ragioni sopraesposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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