Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 novembre 2003 il Tribunale di Terni condannava C? L? e S? F? alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche, avendoli riconosciuti colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, per avere il primo materialmente eseguito attività di raccolta e trasporto senza la prescritta autorizzazione di acque da vegetazione frutto dell’attività di spremitura delle olive ed il secondo per avere commissionato l’attività stessa. La difesa aveva sostenuto che il trasporto di queste acque reflue era avvenuto in via del tutto eccezionale posto che le cisterne del frantoio si erano riempite ed occorreva parzialmente svuotarle per non interrompere la molitura. Il carico era destinato alla proprietà di Carlo e Giuliano C? dove S? era autorizzato a smaltire le acque per fertirrigazione. Ad avviso del Tribunale l’eccezionalità del fatto non ne esclude la rilevanza penale. A mezzo del difensore propongono ricorso per Cassazione gli imputati che insistono sulla occasionalità ed eccezionalità del trasporto mentre nel decreto citato, art. 51, si parla di "attività" il che fa pensare se non alla abitualità almeno alla reiterazione delle condotte.
Nello stesso decreto Ronchi, da art. 27 a art. 33 si fa riferimento ad una attività organizzata e non ad una unica azione. Potrebbe semmai trovare spazio la sanzione amministrativa di cui all’art. 52, comma 3. Con un motivo aggiunto prodotto nelle more di questo giudizio la difesa richiama la della L. 574 del 1996, art. 1, per il quale le acque in questione non dovrebbero considerarsi rifiuti e possono essere oggetto di utilizzazione agronomica. Alla stessa conclusione si perviene L. n. 139 del 2002, ex art. 14, considerando che le acque erano destinate al riutilizzo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Occorre preliminarmente puntualizzare che la materia dedotta nel presente processo è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, contenente nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, la quale all’art. 1 testualmente statuisce "Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli". Ebbene la condotta addebitata agli odierni ricorrenti rientra per l’appunto in tale previsione trattandosi del trasporto di acque di vegetazione derivanti dalla spremitura in frantoio delle olive e destinate allo spandimento per la fertirrigazione – autorizzata, assumono i ricorrenti – in un vicino terreno.
Il fatto è incontroverso e deve conseguentemente considerarsi pacifico – posto che le affermazioni sul punto dei ricorrenti non hanno trovato obiezioni di sorta nella sentenza impugnata – a) che nella specie non siano stati superati i limiti di accettabilità di cui alla legge citata, art. 2; b) che sia stata effettuata la comunicazione preventiva al sindaco di cui all’art. 3; c) che lo spandimento delle acque sia stato eseguito in conformità alle modalità fissate dall’art. 4.
Ha pertanto errato il Giudice di merito allorché ha incentrato tutta la sua attenzione sul tipo di attività svolta nella specie dai due imputati, se cioè fosse attività sistematica o eccezionale, se l’attività stessa potesse o meno considerarsi necessitata (secondo la tesi difensiva per cui si era stati costretti a svuotare le cisterne del frantoio perché stracolme delle acque reflue), ponendo sempre tuttavia tali problematiche all’interno del D.Lgs. 22 del 1997, contenente l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
In realtà, come si è visto, diverso è il corretto riferimento normativo come risulta dalla chiara lettera della L. n. 574 del 1996, art. 1, che detta per le acque in questione una disciplina specifica ed è confermato dall’orientamento di questa Corte quale emerge ad es. da Cass. sez. 3^, 4 giugno/9 ottobre 1997 n. 9141, De Pascalis. La specificità della disciplina è peraltro ulteriormente confermata dalla L. n. 574 del 1996, art. 10, il quale esclude per l’attività in questione i vari vincoli allora imposti dalla L. n. 319 del 1976 (c.d. legge Merli), ormai abrogata in forza del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 63.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che il fatto così come contestato – attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – non sussiste e conseguentemente la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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