Cass. pen., sez. III 28-03-2006 (23-02-2006), n. 10624 EDILIZIA – COSTRUZIONE EDILIZIA – Costruzione abusiva – Sanatoria edilizia – Effetti – Retrodatazione al momento di presentazione della domanda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo E Motivi della decisione

Con sentenza del 5 aprile 2005, la Corte d’appello di Napoli ha confermato integralmente la decisione di primo grado del Tribunale di Santa M? Capua Vetere – sezione distaccata di Marcianise – che il 19 luglio 2002 aveva riconosciuto P? N?, A? P?, G? D?, V? D?, M? C? D?, A? D?, R? D?, B? D? e M? D? responsabili della contravvenzione di cui all’art. 20, comma primo, lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere realizzato, in concorso tra di loro, come accertato in Santa M? a Vico il 9 maggio 2000, una strada a mezza costa in roccia e terreno vegetale misto ad argilla di circa 1.100 metri di lunghezza e metri cinque di larghezza, senza concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, condannandoli alla pena di giorni venti di arresto e di ? 4.000,00 di ammenda ciascuno. Pena sospesa.

Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione personalmente gli imputati, deducendo l’estinzione della contravvenzione contestata per intervenuta prescrizione alla data del 9 novembre 2004.

Con memoria aggiuntiva pervenuta a questa Corte il 13 febbraio 2006, il difensore degli imputati ha trasmesso copia autentica del permesso di costruzione in sanatoria n. 4/06 relativamente alla strada per cui è giudizio, rilasciato in data 8 febbraio 2006 dal Comune di Santa M? a Vico – anche a seguito di autorizzazione del 3 agosto 2004 della Provincia di Caserta, per ciò che riguarda il vincolo idrogeologico, in sanatoria delle opere realizzate per l’apertura della medesima strada – chiedendo la dichiarazione di estinzione della contravvenzione contestata ai ricorrenti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche.

All’udienza del 23 febbraio 2006 le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.

Alla luce della documentazione da ultimo citata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per sopraggiunta estinzione del reato per sanatoria.

Tra le due cause di estinzione (la prescrizione, maturata – ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 1°, punto 5 e 160 c.p., applicabile al caso in esame – in data 9 novembre 2004, essendo stato il reato commesso in data 9 maggio 2000 e la sanatoria di cui all’art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) va preferita la seconda ? alla stregua del resto della richiesta formulata in udienza dalla difesa – in quanto verificatasi in epoca precedente alla prima. Dovendosi infatti ritenere che la concessione in sanatoria retroagisca, ai fini considerati, al momento delle proposizione della domanda – non potendosi gravare il privato cittadino delle conseguenze degli eventuali ritardi della Pubblica Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali – si rileva dagli atti che nel caso in esame la domanda in sanatoria dei ricorrenti risale al 10 febbraio 2003 e quindi che l’estinzione conseguente all’accoglimento della stessa è antecedente a quella che sarebbe derivata dalla prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per sanatoria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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