Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 29 luglio 2011 e depositato l’11 agosto successivo, la ricorrente ha impugnato la delibera n. 112 del 30 maggio 2011 con la quale la Giunta Provinciale ha disciplinato l’esercizio venatorio per la stagione 20112012, unitamente al regolamento approvato con la predetta delibera.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Como, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia per mancanza di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente che per mancata impugnazione degli atti presupposti, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Alla Camera di consiglio dell’8 novembre 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione proposta dalla Provincia resistente in ordine all’ammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente sarebbe priva della legittimazione ad agire in relazione al presente contenzioso.
2. L’eccezione è fondata.
L’Associazione ricorrente, che si qualifica come partito nazionale, pur perseguendo statutariamente anche finalità di tutela nei settori della pesca e della caccia e, più in generale, dell’ambiente (art. 3 dello Statuto allegato), non ha dimostrato di essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 13 della legge n. 349 del 1986; nemmeno ha dimostrato di avere uno stabile collegamento con il territorio interessato dal provvedimento impugnato, ovvero la Provincia di Como, tenuto conto che il richiamato criterio di legittimazione "legale" si va ad aggiungere, senza sostituirli, a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per la azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi (cfr. Consiglio di Stato, VI, 23 maggio 2011, n. 3107; IV, 8 novembre 2010, n. 7907).
Pertanto, va evidenziato come "ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (sistema di accreditamento confermato dall’art. 17, comma 46, della legge 15 maggio 1997, n. 127), non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita "appositamente per la tutela dell’area" medesima (ma richiede l’esistenza di) elementi qualificanti in concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente, quali, necessariamente, il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata consistenza nonché rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati, sì da illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato" (Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2008, n. 3234; altresì, 23 maggio 2011, n. 3107).
3. Non essendo stata fornita la benché minima dimostrazione riguardo alla sussistenza di tali presupposti, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente.
4. In relazione all’esito della controversia, le spese possono essere compensate tra la parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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