Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre (depositando successiva memoria illustrativa) nei confronti di N.A. (che resiste con controricorso anch’esso successivamente illustrato da memoria) per la cassazione della sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di un avviso di accertamento ed un atto di contestazione entrambi relativi al 1997, la C.T.R. Toscana, rigettando gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, confermava le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi introduttivi proposti dal contribuente.
In particolare i giudici d’appello affermavano che l’Ufficio non aveva fornito la prova che, nonostante la residenza anagrafica nel principato di (OMISSIS), il N. potesse ritenersi soggetto passivo Irpef in (OMISSIS) secondo i concetti di residenza o domicilio previsti dal codice civile e richiamati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, posto che negli anni in contestazione il maggior interesse del N. era rappresentato dall’attività di pilota (come provato dall’impegno per gare e prove all’estero) e non da quello di componente di consigli di amministrazione di società aventi sede in (OMISSIS), non essendo perciò sufficiente la partecipazione a riunioni di Consigli di amministrazione in (OMISSIS) e la firma su conti accesi presso varie banche a fornire la suddetta prova.
2. Col primo motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, affermando che l’Ufficio non aveva fornito la prova che, nonostante la residenza anagrafica nel principato di (OMISSIS), il N. potesse ritenersi soggetto passivo Irpef in Italia secondo i concetti di residenza o di domicilio previsti dal codice civile e richiamati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, non avevano considerato una serie di elementi evidenziati dall’Ufficio nell’atto d’appello e cioè: la carica di amministratore delegato ovvero consigliere e legale rappresentante in numerose società che non si limitano alle attività di bar e produzione di caffè ma comprendono attività di costruzione e gestione immobiliare, commercio all’ingrosso ecc; il versamento su di un conto corrente del N. della somma di L. 74.289.000 della quale non era stata fornita alcuna spiegazione; i legami affettivi del N. in (OMISSIS), dove risiedeva la compagna dalla quale nel 1998 aveva avuto una figlia, nonchè tutte le altre considerazioni circa l’assenza di giustificazioni per la scelta della residenza anagrafica nel principato di (OMISSIS). La ricorrente evidenzia inoltre la contraddittorietà della motivazione per avere i giudici d’appello affermato che prima dell’incidente la maggiore attività del N. era quella di pilota, senza considerare che l’incidente era intervenuto nel 1990 mentre le annualità in contestazione sono successive.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che in essa viene riportato il testo dell’atto d’appello ma non il testo ed il tenore dei documenti -in ipotesi acquisiti agli atti- dai quali le circostanze e i fatti dedotti nel suddetto atto d’appello – asseritamente non valutati dai giudici della CTR- risulterebbero. Nè i suddetti documenti vengono specificamente indicati con precisazione della sede processuale in cui sono stati prodotti, come previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, nell’interpretazione data ad esso dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 7161 del 2010).
Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione, occorre innanzitutto rilevare che la sola congruenza logico-formale della motivazione non è idonea ad esprimere l’intrinseca razionalità del giudizio e che non ogni contraddittorietà è suscettibile di infirmare la motivazione, ma soltanto quella che si verifica quando le ragioni esposte per giustificare l’accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio siano tra loro inconciliabili al punto da impedire l’individuazione della ratio decidendi, dovendosi invece escludere il vizio quando (come nella specie), ad onta di una formale ed esteriore contraddittorietà, questa non incida sulla sostanza del decidere e non impedisca di individuare l’iter logico seguito dal giudice.
E’ poi appena il caso di aggiungere che la ricorrente non ha fornito a questo giudice alcun elemento per ritenere la "decisività" del fatto in ordine al quale denuncia contraddittorietà della motivazione.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, affinchè sussista la residenza fiscale in (OMISSIS), è sufficiente che il contribuente abbia nel territorio dello Stato il centro principale dei suoi affari ed interessi economici e delle proprie relazioni personali, quale desumibile dalla partecipazione dello stesso a numerose riunioni di Consigli di amministrazione e la firma su un elevato numero di conti correnti accesi presso varie banche, senza che, a tal fine, l’Ufficio debba fornire la prova che il contribuente sia stato residente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta e se quindi abbia errato la C.T.R. nel non ritenere sufficiente la partecipazione del contribuente a numerose riunioni di Consigli di Amministrazione in Italia e la firma su un elevato numero di conti correnti accesi presso varie banche".
La censura è inammissibile.
E’ infatti innanzitutto da rilevare che il quesito non risulta conforme al dettato dell’art. 366 bis c.p.c., nella lettura data ad esso dalla giurisprudenza (anche a sezioni unite) di questa Corte, posto che esso implica la decisione su di una quaestio facti (v. tra le altre SU n. 23860 del 2008).
E’ infatti da precisare che chiaramente nella sentenza impugnata si afferma che l’Ufficio non ha fornito la prova che il N. aveva nel periodo in questione risieduto di fatto in (OMISSIS) ovvero aveva avuto in (OMISSIS) la maggior parte dei propri interessi e tale valutazione della prova è accertamento in fatto che spetta al giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non per vizio di motivazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Considerato che con L. n. 69 del 2009, l’art. 366 bis c.p.c. (ancorchè applicabile nella specie ratione temporis) è stato abrogato, a testimonianza di un non semplice recepimento della norma suddetta nella disciplina processualistica, e tenuto conto dei profili sostanziali della vicenda, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
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