Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 21-10-2011, n. 38129 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5/2/2009 il Tribunale di Frosinone, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicava a M.A. la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000= di multa per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, per la detenzione per fini di cessione di gr. 47 di hashish (acc. in (OMISSIS)). Il tribunale rigettava la richiesta di applicazione della misura alternativa alla pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 bis.

Il tribunale giustificava la richiesta assumendo che la documentazione prodotta dava solo atto di un pregresso trattamento terapeutico interrotta due anni prima.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione sulla omessa conversione della pena, considerato che il M. aveva tutti i requisiti per ottenere il beneficio. Nella certificazione prodotta si rilevava che l’imputato era tossicodipendente fin dal 1994 e l’ultimo trattamento era stato interrotto nel 2006 ma non completato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Non è applicabile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., la previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis (introdotta dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis), in quanto, perchè la norma possa operare, occorre che la richiesta di applicazione della pena del lavoro di utilità pubblica, in sostituzione delle altre pene concordate, venga avanzata dall’imputato contestualmente all’accordo sulla pena detentiva e pecuniaria" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27407 del 20/03/2008 Ud. (dep. 04/07/2008), Taoufik, Rv. 240691: v. anche, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11054 del 30/01/2008 Cc. (dep. 11/03/2008), Stissi, Rv. 239455).

Ne consegue che se il riconoscimento della pena sostitutiva è concordato tra le parti, la sua mancata applicazione da parte del giudice costituisce una violazione che travolge l’accordo.

Nel caso di specie, nel verbale di udienza del 5/2/2009 si legge che l’imputato chiede l’applicazione della pena concordata (annotata su foglio separato) e l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. A seguire si legge nel verbale: "il P.M. presta il consenso".

Deve ritenersi, pertanto, dalla lettura integrata del foglio di calcolo della pena e del verbale di udienza, che le parti abbiano concordato il riconoscimento del lavoro di pubblica utilità.

Pertanto la mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva da parete del giudice costituisce una violazione dell’accordo ed impone l’annullamento della sentenza senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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