Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 27.04.2010 il Gip del Tribunale di Rovereto assolveva H.B. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, perchè il fatto non sussiste, rilevando l’effetto abrogatrice della fattispecie, in relazione ai soggetti clandestini, come l’anzidetto imputato, prodottosi a seguito della L. n. 94 del 2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: la L. n. 94 del 2009 non aveva prodotto l’effetto sostenuto dal Gip. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 08.07.2010, richiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

4. Il ricorso della pubblica accusa, infondato, deve essere rigettato.

Ed invero deve rilevare questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravenuta L. 94/2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status dell’ H., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dictum di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che l’assoluzione dell’imputato, decisa nell’impugnata sentenza, con motivazione corrispondente a quella poi adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte, non possa essere oggetto di annullamento, siccome del tutto correttamente pronunciata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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