Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-04-2012, n. 5650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 25 febbraio 2008 M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 27 febbraio 2007 nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con Ma.Er.. La Corte di merito, accogliendo l’appello proposto dal Ma., in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del gennaio 2005 – che aveva posto a carico del predetto un assegno mensile in favore della M. di Euro 100,00 ed il pagamento, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, di somma pari al 40% del T.F.R. percepito dal medesimo prima della domanda di divorzio, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ha rigettato tali domande della M.. La Corte ha ritenuto che nella specie non ricorre lo squilibrio economico tra i coniugi. In tal senso, premesso che la M. nulla aveva preteso in sede di separazione consensuale, ha osservato che, se da un lato il Ma., usufruente di pensione di Euro 28.206,00 lordi, durante il periodo della separazione ha ricevuto in eredità quattro appartamenti in Brescia (tre dei quali poi venduti), dall’altro il divario economico sopravvenuto tra tale condizione e quella della M. – che percepisce una pensione di Euro 800,00 netti al mese – è da ritenere compensato dal fatto che quest’ultima ha ricevuto in donazione dal Ma. il diritto di usufrutto di uno di detti immobili (nel quale abita), diritto il cui valore, tenendo presente l’ubicazione centralissima e prestigiosa del bene, è da ritenere sensibilmente superiore a quello di Euro 500 mensili considerato dal Tribunale. A tali considerazioni deve aggiungersi, secondo l’impugnata sentenza, il mutamento in senso migliorativo delle condizioni economiche della M. derivante dalla convivenza more uxorio intrapresa con altro uomo residente in (OMISSIS), che la medesima ha ammesso, sia pure in termini riduttivi di amicizia priva dei caratteri di stabilità e convivenza, e che invece trova conferma nei soggiorni di alcuni mesi -documentati dal passaporto esibito su ordine della Corte- che essa ha compiuto periodicamente, almeno dal 2000 al 2006, in (OMISSIS). I quali peraltro, valutati unitamente alla circostanza costituita da un ulteriore viaggio di 20 giorni in (OMISSIS) nel 1997, dimostrano un tenore di vita più che agiato, che, ove non dovuto al contributo del nuovo compagno, deve ricollegarsi comunque a mezzi suoi propri. Resiste con controricorso il Ma..

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente, che con procura a margine del ricorso aveva nominato suoi difensori l’avv. Mina del Foro di Brescia e l’avv. Dettori Masala del Foro di Roma, ha sostituito quest’ultimo difensore (deceduto nelle more) con l’avv. Daniele Manca Bitti del Foro di Roma, mediante procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione del nuovo difensore.

Tale sostituzione è inammissibile a norma dell’art. 83 c.p.c., comma 2, nel testo – qui applicabile ratione temporis – vigente prima della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), che ha esteso alla procura apposta a margine dell’atto in questione la facoltà del difensore di certificare la sottoscrizione della parte, in deroga al principio generale previsto dal comma 2, dell’art. 83. Inefficace deve dunque considerarsi la nuova elezione di domicilio della ricorrente in (OMISSIS), senza peraltro che da ciò derivi la necessità di un differimento dell’udienza (cfr. Cass. Sez. 2 n. 22020/07; S.U. n. 477/06).

2. Il ricorso si basa su quattro motivi, tutti diretti a denunciare violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) e omessa, o insufficiente, o contraddittoria motivazione. Con il primo si lamenta che la Corte di merito ha valutato l’usufrutto dell’immobile ricevuto in donazione senza l’espletamento di una c.t.u., in assenza di altra prova e sulla base della sola presunzione data dalla ubicazione dell’immobile, quindi in violazione delle norme sulla prova e con motivazione insufficiente. Con il secondo, si deduce che la Corte ha ritenuto la sussistenza di una convivenza more uxorio in assenza di prova circa la stabilità continuità e regolarità (non ammesse), e comunque in assenza di prova circa il conseguente miglioramento delle condizioni economiche. Con il terzo, si censura la motivazione circa il tenore di vita agiato sulla base del compimento di lunghi viaggi e soggiorni all’estero, senza indicazione del luogo di destinazione, del tempo di permanenza e della tipologia di alloggio godute. Con il quarto, si censura il rigetto, senza alcuna motivazione, della domanda di attribuzione del 40% del T.F.R. percepito in relazione alla durata del rapporto di coniugio.

3. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 4. Quanto al primo, con esso si critica una valutazione – sul valore dell’usufrutto di immobile – riservata dall’art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale peraltro non è tenuto ad avvalersi a tal fine di una consulenza tecnica d’ufficio, specie ove, come nella specie, esprima una valutazione di massima basata sui dati disponibili e sulla comune esperienza. In tale contesto, la critica della motivazione espressa nella sentenza impugnata si risolve – in mancanza di specificazione circa gli elementi di prova che il giudice avrebbe omesso di considerare, o di vizi di illogicità o contraddittorietà – nella richiesta di riesame nel merito, precluso al giudice di legittimità. 5. Considerazioni analoghe valgono per il secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione. Invero, il convincimento espresso dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza di un rapporto di convivenza instaurato dalla ricorrente con altro uomo si mostra congruamente motivato con il riferimento non solo alle parziali ammissioni della ricorrente ma anche a dati oggettivi di riscontro, quali quelli – tratti dalla copia del passaporto della M. – attinenti ai ripetuti viaggi, con relativi soggiorni durati alcuni mesi, in (OMISSIS), dove risiede il predetto. Esclusa, in tale iter logico, una violazione delle norme sulle prove,che del resto non è stata neppure precisata dalla ricorrente, deve d’altra parte ritenersi non priva di logica nè contraddittoria tale motivazione. Il che vale anche per il convincimento tratto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di una condizione di agiatezza (tale da escludere il presupposto della indisponibilità di mezzi economici adeguati) dalla ripetuta effettuazione da parte della ricorrente di viaggi e soggiorni all’estero notoriamente dispendiosi. 6. Quanto alla mancanza di motivazione del rigetto della domanda di attribuzione del 40% del T.F.R. percepito in relazione durata del rapporto di coniugio, va osservato come tale attribuzione sia subordinata, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, alla titolarità, in capo al richiedente, dell’assegno divorzile a norma dell’art. 5 stessa legge.

Si che, la Corte d’appello, avendo escluso che alla ricorrente spetti tale assegno, ha implicitamente considerato assorbita ogni questione in ordine alla suddetta domanda ex art. 12 bis, disponendone il rigetto sotto il profilo preliminare anzidetto. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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