T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 9156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO:

– che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’Amministrazione gli ha revocato la licenzataxi n.241;

– che la motivazione del provvedimento sanzionatorio in questione si basa sulla circostanza che il ricorrente avrebbe rifiutato per ben quattro volte la prestazione del servizio (richiestagli dagli utenti);

VISTI i motivi di gravame;

CONSIDERATO:

che con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione della L. n.241 del 1990 e dell’art.34 del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi, deducendo: a) che l’avvio del procedimento non gli è stato comunicato; b) che il provvedimento di sospensione della licenza e quello di definitiva revoca sono stati adottati contestualmente, il che non ha consentito al ricorrente di valutare la gravità della situazione venutasi a verificare in conseguenza del provvedimento di sospensione;

che con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. reg. Lazio n.58 del 26.10.1993 e della L. n.21 del 15.1.1992, deducendo che l’Amministrazione gli ha comminato la sanzione della revoca della licenza, mentre la sanzione comminabile per la fattispecie era quella della cancellazione dal ruolo e della sospensione della licenza;

RITENUTO:

che il ricorso meriti accoglimento sia per il secondo profilo di cui al primo motivo, sia per il secondo motivo di gravame;

che, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto dapprima adottare la sanzione della sospensione e notificarla al ricorrente; e poi, in diversa e successiva data, quella della revoca della licenza. E che non avendo seguito tale iter procedimentale, non ha consentito al ricorrente di valutare, con opportuna cognizione di causa, la gravità della situazione determinatasi (a suo carico) a seguito dell’irrogazione della sanzione della sospensione;

che, in ogni caso, ai sensi della normativa invocata, per la fattispecie dedotta in giudizio (quarto rifiuto di prestare servizio) la massima sanzione comminabile era quella della sospensione e non anche quella della revoca della licenza;

RITENUTO, in definitiva, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato, e che sussistono giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *