Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione IV Sentenza n. 45651 del 2005 deposito del 16 dicembre 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R. M. J. E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, emessa in data 7 maggio 2003, con la quale veniva condannato per i reati di inottemperanza dell’obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso, deducendo quali motivi la violazione dell’art. 189 cod. strad., poiché l’imputato, dopo l’incidente si era fermato, si da consentire agli agenti della polizia di intervenire e prestare soccorso al ferito, e, comunque, i reati sono configurabili solo ove esistano un effettivo bisogno dell’investito, presenza di lesioni ed altri non abbia provveduto a soccorrerlo e l’imputato si sia reso conto della necessita dell’intervento, e l’erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c. p. e 53 1. n. 689 del 1981 e l’illogicità manifesta della motivazione su detti punti, giacché non esisteva alcun precedente specifico del prevenuto, né poteva richiamarsi la condotta, disinteressata, trascurante ed insensibile, del predetto verso la vittima in assenza di ogni richiesta di risarcimento del danno, mentre non è stata fornita risposta alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria.

Motivi dalla decisione

Il motivi addotti sono manifestamente infondati, non dedotti in appello (alcuni di quelli fattuali attinenti alla responsabilità), altri ripetitivi di quelli di appello (dosimetria della pena), cui la Corte territoriale aveva fornito ampia ed ineccepibile risposta, ed altri ancora non consentiti in sede di legittimità (allegazioni in fatto), sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende, determinata in base ai criteri indicati dalla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale.

Infatti, il motociclo si trovava a terra, l’imputato, alla guida dell’autovettura, ha tentato di allontanarsi alla vista della pattuglia della volante, che casualmente transitava sul posto, sicché non sussistono dubbi per il delitto di omissione di soccorso, previsto dall’art. 189 settimo comma cod. strada la sussistenza di quella consapevolezza dei danno alla persona, anche a titolo di dolo eventuale (Cass. sez. IV 19 febbraio 2003 n. 8103, F. F. Rv. 223966), non potendosi dubitare della consapevolezza dell’incidente (Cass. sez. IV 13 gennaio 1998 n.327, M. M. Rv. 209677), in quanto lo stato di ebbrezza alcolica non incide sull’imputabilità, né risultando dimostrata alcuna delega ad altri di intervenire, giacché l’imputato é fuggito.

Peraltro, il reato di fuga previsto dall’art. 189 comma 6 cod. strad. è reato omissiva di pericolo che impone all’agente di fermarsi per un tempo apprezzabile (Cass. sez. N. 21 agosto 2003 n. 34621 Rv. 225622) in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Cass. sez. IV 28 febbraio 2003 n. 3982 Rv. 223500).

La gravità del reato, il comportamento processuale dell’imputata e la sua condotta "post delicata" secondo quanto esattamente rilevato dalla Corte di merito, ostano alla concessione delle attenuanti generiche ed alla conversione della pena detentiva in pecuniaria, tanto più. che il riferimento alla gravità ed al disinteresse ed all’insensibilità non attengono al risarcimento del danno ma alla condotta mantenuta dopo la commissione dei reati (fuga ed omissione di soccorso).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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