Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Catania, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 19.11.2010 dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione presentata da C.A. per ingiusta detenzione con riferimento alla custodia cautelare subita in forza di ordinanza emessa il 17.03.1998 dal G.I.P. del Tribunale di Catania per i reati di cui all’art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2 per avere illegalmente introdotto nello Stato, posto in vendita e detenuto 9 barre contenenti combustibile nucleare (capo B); per la ricettazione delle suddette 9 barre (capo C); per il reato di cui alla L. n. 185 del 1990, artt. 2 e 25 per avere senza autorizzazione importato e fatto transitare le 9 barre contenenti materiale nucleare (capo D); per il reato di cui all’art. 222/1992 per avere detenuto e posto in transito in Italia le predette 9 barre di materiale nucleare (capo E). Da tali reati il C. veniva assolto con sentenza definitiva del Tribunale di Catania dell’11.10.2001, perchè il fatto non sussiste in relazione ai reati sub B), C) e D) e perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato per il reato sub E).
Nel corso del dibattimento relativo al predetto procedimento il Pubblico Ministero contestava altri reati, tra cui quello di cui al D.Lgs. n. 230 del 1995, artt. 23 e 136, contrassegnati con le lettere F), G) e H). Per tali reati il C. veniva condannato in primo grado con la sentenza di cui sopra che veniva appellata sia dagli imputati che dal Pubblico Ministero, sia con riferimento all’entità della pena, di cui chiedeva l’aggravamento, sia con riferimento all’assoluzione relativamente al capo C). La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3.05.2004, dichiarava estinti i reati di cui ai capi F) e G) , rideterminava la pena per il reato di cui al capo H) ; confermava nel resto. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione gli imputati e la Corte di Cassazione, con sentenza del 25.10.2006, annullava la sentenza di appello (per la parte impugnata) e quella di primo grado per incompetenza territoriale, con rinvio al Tribunale di Roma competente per territorio. Con decreto in data 23.10.2006 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma disponeva l’archiviazione del procedimento per decorso del termine di prescrizione in relazione all’ipotesi residua (capo H) . Secondo l’ordinanza della Corte di appello di Catania la domanda di riparazione per ingiusta detenzione del C. era inammissibile perchè proposta dopo la scadenza del termine biennale di cui all’art. 315 c.p.p., comma 1, dovendosi calcolare tale termine con riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per il reato o i reati per i quali è stata disposta la detenzione ingiusta e questa, nel caso di specie, è la sentenza del Tribunale di Catania dell’11.10.2001.
Avverso tale ordinanza C.A., a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare. Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p., e per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), poichè la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione per tardività della richiesta, sul rilievo che il termine a quo di decadenza iniziasse a decorrere dalla data in cui sarebbero divenuti irrevocabili i capi di assoluzione della sentenza di primo grado non impugnati. Il Pubblico Ministero, invece, aveva proposto appello in relazione al capo di imputazione contrassegnato con la lettera C) e, pertanto, in relazione a tale reato, la sentenza di primo grado non era divenuta irrevocabile. Inoltre, avendo il Tribunale di Catania affermato la responsabilità del C. in ordine ai reati contrassegnati con le lettere F), G) e H), che non sarebbero reati nuovi, ma soltanto diversi rispetto a quelli originariamente contestati contrassegnati con le lettere B), D) ed H), posti a fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare, il termine a quo per la proposizione dell’istanza decorrerebbe dalla decisione che aveva dichiarato insussistente e/o non commessi dall’imputato i medesimi fatti, pur se diversamente qualificati e, pertanto, nella fattispecie che ci occupa, tale decisione si identificherebbe con il decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma del 23.10.2007.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo. La difesa del ricorrente presentava altresì tempestiva memoria in cui ribadiva le proprie conclusioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, è giurisprudenza assolutamente pacifica (cfr., tra le altre, Cass., Sez.4, Sent. n.12607 del 24.01.2005) quella secondo cui "in tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate al comma primo dell’art. 315 c.p.p. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua con riferimento a reati ulteriori, per i quali l’interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà".
Tanto premesso si osserva che il provvedimento custodiale è stato emesso con riferimento ai reati di cui ai capi B), C), D) ed E).
Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 11.10.2001 il C. è stato assolto dai reati contrassegnati con le lettere B), C), D) ed E). Con riferimento al reato contrassegnato con la lettera C) il Pubblico Ministero ha proposto appello e la Corte di appello di Catania, con sentenza del 3.05.2004, ha confermato sul punto la sentenza di primo grado. Quindi, per quanto attiene ai reati contrassegnati con le lettere B), D) ed E) il termine biennale di decadenza è scaduto dopo che sono decorsi due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dell’11.10.2001 e, per quanto attiene al reato contrassegnato con la lettera C), tale termine è scaduto dopo che sono scaduti due anni dal passaggio in giudicato della sentenza dì appello. Pacificamente pertanto tale termine era scaduto alla data del 16.10.2009, allorquando è stata proposta l’istanza per ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione.
Infondata è anche la censura secondo cui il termine di presentazione dell’istanza di cui sopra è stato rispettato, dal momento che i reati suppletivamente contestati dal P.M., per i quali è stata emessa sentenza di condanna in primo grado e per il residuo è infine sopravvenuto il decreto di archiviazione del G.U.P. del Tribunale di Roma del 23.10.2007,debbono ritenersi assorbiti da quelli per i quali è stata disposta la detenzione e poi emessa sentenza di assoluzione.
Tale assunto della difesa del ricorrente è infondato in punto di fatto e di diritto, essendo palese la diversità delle ipotesi dei fatti di reato in esame.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.
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