Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6266 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.C.L. propose, in data 22 giugno 2007, ricorso in opposizione ex artt. 615-617 cod. proc. civ. nella procedura esecutiva immobiliare iniziata nei suoi confronti dalla TERCAS S.P.A. e proseguita dall’U.G.C. Banca S.P.A. – Gruppo Unicredit (quale cessionaria), nella quale erano intervenute CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l., con tre atti di intervento, nonchè SOGET S.P.A. ed, in prosieguo, EQUITALIA PRAGMA SPA (quale cessionaria). Il ricorrente dedusse che U.G.C. Banca S.p.A. aveva depositato atto di rinuncia in data 21 giugno 2007 e chiese la sospensione del processo esecutivo;

il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione ed i beni vennero venduti all’asta del 4 luglio 2007; nel giudizio di merito il contraddittorio venne esteso agli aggiudicatari D.L. M. e SOC. IFAR S.R.L., a seguito di ordinanza di integrazione del contradditorio pronunciata dal giudice istruttore.

L’opponente concluse, nel merito, chiedendo che, preso atto della rinuncia del creditore procedente in data 21 giugno 2007, la procedura esecutiva fosse dichiarata improcedibile ed estinta; che fossero dichiarati "inammissibili, improcedibili nonchè giuridicamente inesistenti e comunque infondati nel merito" gli atti di intervento di CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l. per i motivi esposti nel ricorso introduttivo; che fossero dichiarati "inesistenti" tutti gli atti di intervento di SOGET SPA (poi EQUITALIA PRAGMA SPA) "per assoluto difetto di ius postulandi" e comunque che fossero dichiarati "improcedibili" per "mancanza di vis esecutiva, attesa la carenza di titolo ex art. 474 c.p.c., n. 2".

Si costituirono in sede di merito, resistendo alle pretese dell’opponente, CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L., EQUITALIA PRAGMA S.p.A. e D.L.M.; restarono contumaci UGC Banca S.p.A. e IFAR s.r.l..

Il Tribunale di Pescara, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2010, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese nei confronti di ciascuno dei contraddittori costituiti.

Avverso questa sentenza D.C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Si difende EQUITALIA PRAGMA S.P.A. con controricorso; non si difendono gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.- Vanno unitariamente trattati, poichè involgono la medesima questione della qualificazione dell’opposizione e del rispetto del termine di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali sono fatti valere i seguenti vizi:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 479, 480, 499, 629, 630, 632 nonchè del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto l’esistenza di un valida procura ai fini della legittimità dello jus postularteli in favore dei soggetti intervenuti CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. e SOGET SPA (di poi trasformatasi in EQUITALIA PRAGMA SPA) e per avere altrettanto erroneamente omesso di dichiarare estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 240/03 accesa dinanzi al Tribunale di Pescara stante la intervenuta rinuncia del creditore procedente prima della vendita all’asta;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c. nonchè dell’art. 474 c.p.c., n. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 23 e 49, R.D. n. 639 del 2010, art. 2, L. n. 212 del 2000, art. 7, lett.a), D.LGs. n. 32 del 2001, art. 8, in relazione all’art. 617 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale di Pescara erroneamente ritenuto che le copie degli atti che hanno corredato gli interventi della SOGET SPA costituiscono estratti dei ruoli d’imposta in guisa da far prova del credito unitamente alle cartelle di pagamento che costituiscono titolo esecutivo.

1.1.- Sebbene non risulti dalle intitolazioni sopra riportate, il tenore dei motivi è tale che va ritenuto che il ricorrente abbia censurato la sentenza sia quanto alla statuizione di inammissibilità dell’opposizione che quanto al rigetto nel merito delle ragioni di opposizione.

Queste ultime – per quanto rileva ai fini del presente ricorso – sono così riassunte alla pag. 2 della stessa sentenza: "difetto di procura in capo al difensore di CAPITALIA e difetto di ius postulandi in capo al funzionario della EQUITALIA PRAGMA (già SOGET) per avere sottoscritto e depositato direttamente gli atti di intervento ex art. 499 c.p.c., senza patrocinio di difensore e per aver depositato atti in copia con contenuti non intelligibili".

Orbene, il Tribunale, come pure rilevato dal ricorrente, ha qualificato tutti i predetti motivi di opposizione come "opposizione agli atti esecutivi" ed ha perciò affermato che dette ragioni "sono inammissibili … perchè non fatte valere nei 20 giorni previsti dall’art. 611 c.p.c. dalla proposizione dei ricorsi (che risalgono al 2006) …omissis…"; ha quindi fatto seguire un’altra ritenuta ragione di inammissibilità (consistita nella carenza di interesse all’opposizione perchè l’atto di rinuncia della creditrice procedente sarebbe stato depositato dopo che era stata disposta la vendita) e, dopo aver esposto le due presupposte ragioni di inammissibilità, il Tribunale ha comunque motivato nel merito concludendo nel senso dell’infondatezza di tutti i suesposti motivi di opposizione.

1.2. – Vanno in primo luogo trattate le censure mosse dal ricorrente alla decisione di inammissibilità dell’opposizione perchè tardivamente proposta in quanto avanzata con ricorso depositato il 22 giugno 2007 e riferito ad atti di intervento nel processo esecutivo effettuati con ricorsi depositati nell’anno 2006.

Sostiene il ricorrente che egli non avrebbe avuto notizia di questi atti di intervento perchè mai notificatigli. Premesso che si tratta di interventi fondati su titolo esecutivo e che per questi, nè il testo originario dell’art. 499 cod. proc. civ., nè il testo riformato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, prevede l’onere di notificazione in capo al creditore interveniente, e premesso che il dato riportato nella sentenza secondo cui si tratta di ricorsi del 2006, non è in alcun modo confutato dal ricorrente, che anzi indica come effettuato in data 16 gennaio 2006 il ricorso per intervento di SOGET, la statuizione di inammissibilità dell’opposizione con riguardo ad entrambi i motivi di opposizione fatti valere nei confronti di quest’ultima (oggi riprodotti nei motivi primo e secondo del ricorso) va confermata.

Ed invero, il debitore ha l’onere di proporre l’opposizione agli atti esecutivi nel corso dell’udienza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 cod. proc. civ., comma 2, con riferimento agli interventi formalizzati prima di tale udienza o nel corso di essa; ove l’atto di intervento sia stato successivamente depositato, si deve comunque reputare legalmente conosciuto dal debitore esecutato, ai fini della decorrenza del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi, quanto meno a far data dalla prima udienza del processo esecutivo nella quale il creditore intervenuto sia comparso (e vi sia presente o abbia avuto possibilità di essere presente anche l’esecutato).

Dato quanto sopra, a fronte della dichiarazione di inammissibilità che il giudice di merito ha reso sulla base degli atti (delibazione da ritenersi corretta per il principio della rilevabilità officiosa dell’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, da compiersi secondo quanto risulta dagli atti: cfr. Cass. n. 3045/99, n. 3404/04, n. 27019/08), il ricorrente avrebbe dovuto dedurre con l’impugnazione non solo – come ha fatto – di non aver mai conosciuto l’atto di intervento di SOGET perchè a lui non notificato, ma anche di non essere mai stato in grado di avere legale conoscenza del deposito del relativo ricorso e di proporre opposizione tempestiva nei termini di cui sopra a causa delle vicende del processo esecutivo; in mancanza, le doglianze riguardanti l’intervento, in quanto qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono rimaste precluse.

1.3.- In effetti, il ricorrente contesta anche che i motivi di opposizione riguardino soltanto la regolarità formale dell’atto di intervento di SOGET S.p.A (nonchè di quelli di CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l., che saranno trattati a parte), sostenendo che si tratterebbe di un intervento inesistente per difetto di ius postulandi, rilevabile per tutto il corso della procedura esecutiva.

Sebbene l’assunto sia in astratto corretto, essendo qualificabile in termini di inesistenza l’intervento nel processo esecutivo compiuto dalla parte personalmente senza l’assistenza tecnica (cfr. Cass. n. 6603/84) o da difensore non munito affatto di ius postulandi (cfr.

Cass. n. 15184/03), il principio non è applicabile al caso di specie.

Risulta che SOGET (poi EQITALIA PRAGMA) SPA sia intervenuta nel processo esecutivo quale concessionaria per la riscossione dei tributi della provincia di Pescara e quindi si sia avvalsa della norma di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41; pertanto, è da escludere che si verta in un’ipotesi di costituzione personale della parte non prevista dalla legge, atteso che la norma richiamata deroga, per questa parte, all’art. 499 cod. proc. civ..

Il ricorrente, peraltro, non contesta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 41, richiamato espressamente ed anzi riportato nella sentenza, ma sostiene in ricorso che vi sarebbero state irregolarità nel rilascio della delega e che essa avrebbe perso vigore perchè si sarebbe proceduto ad un’attività istruttoria.

Orbene, la prima doglianza, riguardando la regolarità formale dell’atto, va qualificata come motivo di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi preclusa perchè non proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto di intervento da parte dell’esecutato, come ritenuto già con la sentenza impugnata.

La seconda doglianza è del tutto priva di fondamento poichè – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (pagg. 13-14)- l’intervento oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi è stato fatto nel processo esecutivo, nel quale è da escludere il compimento di qualsiasi atto di istruzione. Quanto, invece, alla procura conferita da Equitalia Pragma s.p.a. per la costituzione nel giudizio di merito conclusosi con la presente sentenza, i relativi rilievi sono inammissibili, poichè risultano proposti per la prima volta in questa sede; nè ha rilevanza alcuna che l’opposta non si fosse costituita nella fase sommaria dell’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed abbia invece inteso costituirsi dopo l’instaurazione nel giudizio di merito ed ai fini di quest’ultimo.

Altrettanto irrilevanti si appalesano le deduzioni svolte in ricorso relativamente all’estinzione di altro processo esecutivo nel quale SOGET aveva svolto intervento nei confronti dello stesso debitore esecutato D.C. ed alle valutazioni compiute dal giudice dell’esecuzione relativamente a questo diverso intervento in diverso processo esecutivo.

1.4.- Quanto alle censure oggetto del secondo motivo di ricorso, relative sempre all’intervento di SOGET del 16 gennaio 2006, esse, per come risultano formulate in sede di merito, vanno ricondotte al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi. Si tratta, cioè, di opposizione volta a far rilevare l’inammissibilità dell’intervento fatto da SOGET sulla base di un titolo esecutivo, senza tuttavia produrre -a detta del ricorrente- il titolo esecutivo menzionato nel ricorso per intervento ovvero producendo -secondo lo stesso ricorrente- soltanto copie di atti non intellegibili. Atteso che, come dedotto dal ricorrente, la SOGET non avrebbe svolto alcun atto d’impulso della procedura esecutiva, l’esibizione del titolo a corredo del ricorso potrebbe rivestire rilevanza al fine dell’ammissibilità dell’intervento, sotto il profilo della sua regolarità formale (non anche del diritto del creditore intervenuto di procedere ad atti espropriativi). Questa ammissibilità pertanto potrebbe essere contestata con un’opposizione qualificabile soltanto come opposizione agli atti esecutivi -peraltro da reputarsi infondata quando il ricorso per intervento fa menzione del credito e del documento giustificativo, senza che occorra la produzione del titolo su cui si fonda (cfr. Cass. n. 9194/99, nonchè n. 2506/10, relative entrambe ad interventi precedenti il 1 marzo 2006, come quello di specie, risalente al 16 gennaio 2006), essendo questa necessaria solo per il compimento di atti espropriazione o per la partecipazione al riparto (cfr. anche Cass. n. 5266/00, n. 15219/05, n. 6957/07).

Ne segue comunque che la decisione impugnata, prima ancora che corretta nel merito, è conforme al diritto quanto alla statuizione pregiudiziale di inammissibilità del motivo di opposizione poichè tardivamente proposto, secondo quanto sopra.

1.5.- Ove, poi, si volesse sostenere la rilevanza della sussistenza del titolo esecutivo del creditore intervenuto al fine di delibare l’eccezione di estinzione del processo esecutivo ex art. 629 cod. proc. civ., per rinuncia del procedente, la questione sarebbe estranea al presente giudizio (quindi inammissibile in questa sede), poichè l’eventuale pronuncia di rigetto dell’eccezione di estinzione avrebbe dovuto essere impugnata con reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., da concludersi con sentenza appellabile e non ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 10417/94); nè può ritenersi -come sembra ritenere il ricorrente, con la censura di cui al secondo profilo del primo motivo- che la decisione sull’estinzione del processo potesse essere presa dal Tribunale dinanzi al quale è stata trattata, nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi: infatti, l’eccezione di estinzione del processo esecutivo avrebbe dovuto essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 630 cod. proc. civ. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, non applicabili ratione temporis), sollecitando il potere- dovere del giudice dell’esecuzione di decidere con l’ivi prevista ordinanza reclamabile ed instaurando, eventualmente, prima il peculiare procedimento camerale del reclamo e, poi, il procedimento di cognizione ordinaria che si apre con l’impugnazione – secondo le norme generali – della sentenza che decide sul reclamo medesimo (cfr.

Cass. n. 6273/93, nonchè Cass. ord. n. 2500/03, ed ancora n. 7762/03, n. 9377/03; nonchè, di recente, ord. n. 15463/08 e ord. n. 19858/11).

2.- Occorre a questo punto tornare al primo motivo di ricorso, al fine di esaminare le censure mosse alla sentenza impugnata con riguardo alla posizione di CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l. (nei limiti in cui sono oggetto del presente ricorso, avendo il ricorrente escluso dall’ambito della presente impugnazione la decisione concernente il titolo esecutivo speso dalla stessa società creditrice, per limitarla alla decisione concernente la validità della procura rilasciata ai fini dell’intervento).

Sostiene il ricorrente che si tratterebbe di inesistenza della procura, sicchè essendo necessaria l’assistenza tecnica del creditore intervenuto per tutto il corso del processo esecutivo, il difetto di ius postularteli potrebbe appunto essere rilevato in ogni momento di questo senza soggiacere alla preclusione dell’art. 617 cod. proc. civ..

Ribadito quanto detto sopra sulla necessità che l’atto di intervento sia proposto con ricorso e sia redatto con l’assistenza di un difensore munito di procura alle liti, è corretta la statuizione nel merito della sentenza impugnata, secondo cui non sussiste, nel caso di specie, la mancanza assoluta di procura. CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l. è intervenuta nel processo esecutivo con l’assistenza dello stesso procuratore alle liti che ha avuto rilasciata la procura con l’atto di precetto notificato il 19 gennaio 2006. Il ricorrente non contesta questo dato, nè assume che la procura contenesse particolari esclusioni o limitazioni del potere di rappresentanza in giudizio, ma sostiene che la procura rilasciata in calce al precetto non sarebbe idonea al conferimento del potere di rappresentanza anche per il compimento delle attività esecutive successive, specificamente per l’intervento nel processo esecutivo iniziato da altro creditore nei confronti dello stesso debitore destinatario del precetto.

2.1.- L’assunto non è conforme al principio più volte e-spresso da questa Corte secondo cui è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell’atto di precetto ( cfr. già Cass. n. 482/79, e, più recentemente, Cass. n. 5368/03, nonchè Cass. n. 5910/06, che ha superato l’isolato precedente costituito da Cass. n. 27943/05;

cfr., altresì, con riferimento all’estensione della validità della procura rilasciata a margine di un primo atto di precetto ad un secondo atto di precetto in rinnovazione fondato su uno stesso titolo esecutivo, Cass. n. 11613/11) ed, ancora, al principio secondo cui può ritenersi valida non solo per il precetto, ma anche per i successivi atti del processo esecutivo, la procura rilasciata per la fase di merito in quanto automaticamente estesa al compimento degli atti necessari alla realizzazione coattiva della pretesa scaturente dalla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. n. 26296/07), salve limitazioni od esclusioni risultanti dalla procura (cfr. Cass. n. 5087/96). Nè può sostenersi, come fa il ricorrente, che l’attività di intervento in sede esecutiva avrebbe portata incompatibile con quella anticipata in sede di precetto ovvero che ai fini in parola debba distinguersi tra atto di pignoramento ed atto di intervento:

alla stregua del principio sopra richiamato, rileva la maggiore o minore ampiezza della procura, che, quando rilasciata a margine del precetto senza limitazioni, deve intendersi estesa al compimento di tutte le attività esecutive successive necessarie a portare a compimento quell’azione esecutiva alla quale il precetto è atto propedeutico, senza possibilità di distinguere, quanto all’estensione della procura tra atto di pignoramento ed atto di intervento nel processo esecutivo.

Inammissibile perchè, per ammissione dello stesso ricorrente, proposta con atto successivo al ricorso -ed addirittura nella seconda memoria depositata in sede di merito- è l’ulteriore eccezione -della quale correttamente il giudice di merito nemmeno si è occupato- di estinzione della procura rilasciata a margine dell’atto di precetto per intervenuta estinzione di altro processo esecutivo nel quale sarebbe stata spesa; trattasi di autonomo motivo di opposizione, che non può trovare ingresso nel processo di merito sull’opposizione agli atti esecutivi fondata su differenti motivi.

Vanno pertanto rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso.

3.- Col terzo motivo di ricorso è censurato il capo della sentenza di merito con il quale l’opponente è stato condannato al pagamento delle spese in favore degli opposti costituiti: la censura è mossa sia per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e del D.M. n. 127 del 2004, sia per vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle differenti posizioni processuali e delle diverse attività difensive di ciascuna delle parti costituite ed avrebbe violato le previsioni tariffarie.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Ed invero, non essendo stata oggetto di censura l’integrazione del contraddittorio nei confronti del D.L., ed essendo soccombente l’opponente anche nei confronti dell’aggiudicatario, costituitosi nel giudizio di opposizione, conclusosi con il rigetto di questo, la condanna alle spese del primo in favore del secondo è conforme al disposto dell’art. 91 cod. proc. civ..

In merito alla liquidazione delle spese nei riguardi di ciascuno degli aventi diritto, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi, con riferimento all’impugnazione degli atti di intervento dei creditori, è determinato dall’importo dei crediti azionati da ciascuno dei creditori intervenuti, il cui intervento è contestate- rispetto all’aggiudicatario, il valore si determina con riferimento al valore del bene aggiudicato (cfr. Cass. n. 12354/06, nonchè Cass. n. 6186/09 e ord. n. 15633/10).

Il ricorrente avrebbe dovuto specificare in ricorso che gli scaglioni presi come riferimento nello stesso ricorso per criticare le liquidazioni operate dal giudice di merito corrispondessero ai crediti vantati rispettivamente da CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l. e da SOGET SPA (poi Equitalia Pragma S.P.A.) ed al valore del bene aggiudicato al D.L.. Invece, in ricorso si da per scontato che il valore di riferimento sia quello dichiarato dall’opponente (Euro 61.017,10 per il D.L.: pag. 21; Euro 61.017,10 per Equitalia Pragma S.p.A. e Capitalia Service S.p.A.: pag. 24), così rendendo inammissibile la censura in quanto non contiene una corretta indicazione dei valori tariffari di riferimento.

4.- Considerate le ragioni di rigetto di ricorso nei confronti dell’unica intimata costituita, Equitalia Pragma S.p.A., ritiene il Collegio che sia equa la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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