Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2012, n. 6767 Costituzione delle servitù per usucapione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 9.2.1998 Z.R., L.I. e R. convenivano davanti al Pretore di Rovereto M.R. e S.F. e B.G. chiedendo fosse dichiarata l’intervenuta usucapione in loro favore della servitù di passaggio su un sentiero sulla proprietà dei convenuti e, comunque, la costituzione di servitù coattiva, stante l’interclusione.

I S. adducevano di aver sempre consentito l’utilizzo del passaggio attraverso i loro terreni per esigenze agricole e stagionali, osservando che il diritto di passo per esigenze abitative avrebbe aggravato la servitù e si opponevano, mentre restava contumace B..

Con sentenza 20.4.2002 il Giudice di primo grado respingeva le domande e regolava le spese, decisione appellata dai soccombenti, cui resistevano i S., proponendo appello incidentale per le spese.

La Corte di appello di Trento, con sentenza 22.5.2003, in riforma, costituiva servitù di passo a favore degli attori su percorso diverso da quelli indicati dai predetti e determinava l’indennità, decisione cassata da questa Suprema Corte con sentenza 12.6.2008 che accoglieva il ricorso principale dei S. ed il primo motivo dell’incidentale delle controparti, rigettava il secondo, dichiarava assorbito il terzo, mentre in sede di rinvio la Corte di appello di Trento, con sentenza, 134/2010, costituiva servitù di passaggio a piedi e con veicoli in favore della p.ed. 170/9, 170/10 e p.f. 1174/1 in P.T. 304 CC Tiarno di Sotto a nome di Z.R. nonchè a favore della p.ed. 170/12 e della p.f. 1172, 1173, 1174/4 in P.T. 233 CC Tiarno di Sotto allibrate a nome di L.I. e R. ed a carico della p.f. 1171/4 in P.T. 915 allibrata a S.M. R. nonchè a carico della p.m. 1 della p.ed. 339 in P.T. 914 allibrata a S.M.R., nonchè a carico delle p.f. 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/5 p.ed. 170/8 in P.T. 33 allibrate a S. F., nonchè a carico delle pp.ff. 1160, 1159/1, 1159/2 in P.T. 496 allibrate a B.G., precisando che il tracciato riguardava il percorso attuale secondo la denominazione del ctu, autorizzando ove necessario l’ampliamento fino alla larghezza di metri tre e determinando l’indennità.

La Corte di rinvio riteneva di dover affrontare la domanda principale di usucapione, il cui motivo era stato ritenuto assorbito, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale sull’accessio possessionis, e disponeva la prova, le cui risultanze erano negative per gli attori, donde il non accoglimento della usucapione della servitù a scopi diversi da quelli legati all’agricoltura Esaminata la questione della servitù coattiva, richiesta dagli attori con esclusivo riferimento al tracciato già praticato, richiamata la sentenza della Cassazione circa l’impossibilità di identificare altrove il luogo di costituzione, rilevata la tardività dell’eccezione di non asservibilità del cortile sede del tracciato, è pervenuta alla soluzione indicata.

Ricorrono i S. con tre motivi, resistono Z. ed i L., proponendo ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione in relazione all’applicazione dei criteri di cui all’art. 1051 c.c., comma 2, al c.d. principio del minimo mezzo e, comunque, del criterio per cui il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante, riportando brani della sentenza impugnata, criticando l’interpretazione della sentenza di questa Suprema Corte e deducendo l’interclusione relativa.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine all’incidenza della sopravvenuta modifica del PRG sulle esigenze del fondo dominante, violazione dell’art. 1051 c.c., commi 1, 2, e 3, dell’art. 100 c.p.c., e sopravvenuta carenza di interesse perchè l’iniziativa avversaria prende le mosse da una domanda di risanamento conservativo e, successivamente alla sentenza della Cassazione, era intervenuta variante al PRG con impossibilità di adibire le case a civile abitazione.

Col terzo motivo, in via gradata, si deducono vizi di motivazione in relazione alla determinazione dell’indennità e violazione dell’art. 1053 c.c., per l’evidente errore rispetto alla ctu, posto che doveva considerarsi il valore attuale.

Col ricorso incidentale condizionato si lamenta col primo motivo violazione dell’art. 394 c.p.c., perchè non si possono prendere nel giudizio di rinvio conclusioni diverse rispetto alle precedenti, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della Cassazione, col secondo motivo violazione degli art. 1146, 1158, 244 e 245 c.p.c., e difetto di motivazione sul documento sub 14, col terzo degli artt. 91 e 92 c.p.c., circa la compensazione delle spese.

Osserva questa Corte suprema:

I ricorrenti, nella premessa in fatto del ricorso, ammettono di essersi costituiti in giudizio adducendo di aver sempre consentito l’utilizzo del passaggio attraverso loro terreni per esigenze di natura agricola e stagionale, osservando che il richiesto diritto di passo per esigenze abitative avrebbe aggravato la servitù rispetto a quanto fino ad allora praticato e, per questo si erano opposti all’accoglimento della domanda.

A prescindere dalla considerazione se questa posizione processuale implichi il riconoscimento di una servitù per esigenze agricole, è inequivocabile che non fu proposta alcuna eccezione relativa all’esistenza di un cortile od alla esistenza di un percorso alternativo meno gravoso.

Ciò premesso, tutti i motivi lamentano sostanzialmente vizi di motivazione che presuppongono l’esistenza di illogicità o lacune nel ragionamento del giudice di merito mentre non sono utilmente deducibili quando si contrappone un diverso ragionamento, conforme alle proprie aspettative, chiedendo un sostanziale riesame del merito.

La sentenza impugnata ha ripercorso analiticamente e logicamente le alterne vicende della controversia ed il primo motivo, pur richiamando principi in astratto condivisibili, lamenta una errata interpretazione della sentenza di questa Suprema Corte, senza riportarla in violazione del principio di autosufficienza, e senza impugnare gli aspetti essenziali della ratio decidendi, fondata sulla richiesta attorea relativa al percorso attuale e sulla tardività dell’eccezione proposta.

Il secondo motivo, che lamenta una carenza di interesse di controparte, non chiarisce, invece, l’interesse alla impugnazione nei termini in cui è proposta circa l’impossibilità ad adibire le case a civile abitazione, rispetto ad una servitù coattiva per esigenze agricole.

La terza, relativa all’indennità, omette di considerare che la sentenza ha fatto riferimento alla ctu ed ai parametri analiticamente indicati con riferimento al rilevante disagio del passaggio su area cortilizia, al rumore, alla perdita" di privacy ed ha previsto la rivalutazione e gli interessi.

Donde il rigetto del ricorso e l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale, mentre il terzo, relativo alle spese, va rigettato, dato che la compensazione è giustificata dalle alterne vicende della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale per i primi due motivi e rigetta il terzo, condanna i ricorrenti principali alle spese, liquidate in Euro 3700, di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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