Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 aprile 2010, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Siracusa, Sezione Distaccata di Floridia del 10 maggio 2007 che aveva condannato M.S. alla pena, interamente condonata, di Euro 1.000,00 di multa, per i delitti di ingiurie e di lesioni personali in danno di A.E. oltre al risarcimento del danno in favore della suindicate parte lesa, costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) la violazione dell’art. 606, lett. e), sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al travisamento del fatto;
b) l’erronea applicazione delle legge penale con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivo delle lesioni personali;
c) il vizio motivazionale in merito all’accertamento della penale responsabilità per il reato d’ingiurie pur in presenza della scriminante della provocazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affetto da inammissibilità per un duplice ordine di motivi.
2. In primo luogo, perchè le doglianze dell’odierno ricorrente riproducono quasi integralmente quelle proposte in sede di appello e disattese dal Giudice di merito.
In particolare, il Tribunale ha ribadito quanto già correttamente affermato dal primo Giudice in tema di valutazione e attendibilità sia delle dichiarazioni delle parti lese che delle deposizioni testimoniali per cui, non risultando la motivazione del Giudice di appello manifestamente illogica, non può essere tacciata del lamentato vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e).
3. In secondo luogo perchè, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione del suddetto art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.
E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente offre una completa rilettura dell’istruttoria dibattimentale tentando di avvalorare le proprie già espresse asserzioni defensionali senza, peraltro, riuscire nell’intento di dimostrare la lamentata illogicità di una motivazione, al contrario, sorretta da adeguati riscontri.
3. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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