Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-05-2012, n. 7402

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 1983 B.C. promuoveva, contro il padre O. e il fratello St.Eu., azione volta a far accertare la esistenza di una comunione tacita familiare nella conduzione del podere n. 2068 in (OMISSIS) e la nullità per simulazione assoluta di due atti di compravendita in favore del fratello.

Chiedeva che fossero stabilite le quote spettanti a ciascuno dei componenti e in subordine che venisse dichiarata l’inefficacia delle vendite dal padre al fratello.

Nel 1985, premesso che il padre O. era deceduto nelle more, la B. conveniva la propria madre C.O., il fratello e le tre sorelle M., E. e B.V., per far accertare la simulazione assoluta delle due vendite anzidette, dichiarare aperta la successione paterna; disporsi la divisione dei beni relitti dal de cuius, con condanna dei possessori dei beni ereditar al rendiconto.

Riunite le cause, quella relativa alla comunione tacita familiare veniva rimessa al pretore del lavoro di Latina, competente in materia, che con sentenza 31 marzo 1995 rigettava la domanda.

Rigettato l’appello con sentenza del tribunale del lavoro di Latina del 2002, l’attrice riassumeva il processo che era stato sospeso.

Deceduta la C., continuava a resistere il solo fratello St.Eu..

1.1) Il tribunale di Latina con sentenza 21 febbraio 2006 rigettava la domanda volta alla declaratoria di nullità per simulazione assoluta dei due contratti.

La Corte d’appello di Roma il 10 settembre 2009 confermava la pronuncia di primo grado, precisando alcuni passaggi motivazionali.

Ricordava che la attrice, che aveva accettato l’eredità quanto meno tacitamente, non aveva mai proposto azione di riduzione, non avendo mai allegato quale fosse l’entità del patrimonio nè l’entità della lesione.

Affermava quindi che la B., avendo proposto azione di simulazione per la ricomposizione del patrimonio ereditario, sopportava i limiti probatori del dante causa e non poteva valersi di presunzioni o prova per testimoni. Rigettava dunque la domanda perchè non provata.

B. ha proposto ricorso per cassazione con unico complesso motivo, resistito da controricorso del fratello.

Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2) L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. e vizi di motivazione.

Parte ricorrente sostiene che il legittimario che agisce per simulazione di vendite fatte dal de cuius assume comunque la qualità di terzo rispetto ai contraenti, ma la tesi è infondata.

E’ costante insegnamento di questa Corte che: "l’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perchè dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti." (Cass. 13706/07; 26262/08).

Non hanno pregio le argomentazioni tese a confutare questo orientamento perchè rimane spiccata la differenza tra le due azioni.

La Corte d’appello ha motivatamente negato che la B. abbia agito in riduzione, rilevando che ella non aveva neppure allegato quale fosse la consistenza dell’asse ereditario e l’entità della lesione subita.

In proposito giova ricordare che il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (cass. 14743/11).

2.1) Quanto all’azione di simulazione assoluta, la sentenza impugnata ha osservato che essa è rimasta priva di prova, mancando documentazione scritta del patto contrario alla vendita e non essendo possibile il ricorso alle argomentazioni presuntive. Il ricorso è sul punto vago e apodittico, poichè si limita a invocare la prova asseritamente fornita mediante testimoni e argomentazioni presuntive, ma non si cura neppure di riportare i contenuti di tali risultanze, comunque inidonee a superare il limite probatorio che gravava sull’istante.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in favore del contro ricorrente costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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