Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza deliberata il 10 giugno e depositata il 2 luglio 2010, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di M.A. diretta ad ottenere la remissione del debito, osservando il difetto del requisito della buona condotta, poichè il M., dopo aver riportato la condanna cui sono pertinenti le spese oggetto dell’istanza di remissione, era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per delitto di rapina commesso nel 2008. 2. Ricorre personalmente per cassazione il M., deducendo due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2.
Il requisito della buona condotta avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente con riferimento al periodo di espiazione della pena (in parte trascorso in carcere, in parte presso una comunità di recupero per persone tossicodipendenti), cui attiene la richiesta dell’Amministrazione di pagamento delle spese e la correlativa istanza di remissione del debito del condannato, e non invece con riguardo alla successiva condotta del M. in libertà. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per la genericità ovvero la mera apparenza della giustificazione addotta dal Magistrato per respingere la domanda di remissione del debito.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superflua la valutazione del secondo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della remissione del debito in favore di condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto "regolare condotta", detto ultimo requisito, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, va verificato con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, come già poteva desumersi dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, di ordinamento penitenziario (d’ora in avanti indicata come Ord. Pen.), nella parte in cui rinviava, per la nozione di "regolare condotta", all’art. 30 ter, comma 8, dello stesso ordinamento, e come appare indubitabile, alla stregua del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sopravvenuto art. 6, il quale, nel disciplinare il medesimo istituto (a seguito dell’abrogazione del citato art. 56 Ord. Pen.), distingue tra l’ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 ter, u.c., Ord. Pen. (conformi le seguenti sentenze, tutte della Sez. 1 di questa Corte:
n. 29193 del 2003, Rv. 224899; n. 11400 del 2004, Rv. 227643; n. 14663 del 2008, Rv. 239909; n. 22376 del 2009, Rv. 244825).
Qualora, poi, il condannato abbia espiato la pena sia in ambito inframurario che in ambito esterno, la regolarità della condotta deve essere apprezzata con riguardo all’intero periodo di esecuzione della pena (conformi le seguenti sentenze di questa Sez. 1: n. 42086 del 2008, Rv. 241841; n. 10745 del 2009, Rv. 242893; n. 29366 del 2009, Rv. 244308).
Nel caso in esame, la pena cui si riferiscono le spese addebitate è stata espiata dal ricorrente sia in carcere, sia in regime di arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti;
mentre la custodia cautelare in carcere, per altro fatto, è sopravvenuta all’espiazione della pena che qui interessa.
Ritiene, dunque, la Corte, in coerenza con la norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 e con la giurisprudenza sopra richiamata, che i requisiti di ammissione al beneficio della remissione del debito, nel caso di istante che abbia espiato la pena in parte in carcere e in parte agli arresti domiciliari, postulino, oltre alle disagiate condizioni economiche, la regolarità dell’intera condotta sia in istituto ai sensi dell’art. 30 ter, comma 8, Ord. Pen., sia in custodia o detenzione domiciliare, ma comunque limitata al tempo di espiazione della pena cui si riferiscono le spese addebitate.
L’ordinanza impugnata ha, invece, valorizzato in senso negativo esclusivamente la condotta in libertà tenuta dal M., dopo l’espiazione della pena, con la presunta commissione di altro delitto per cui ha subito l’applicazione di misura cautelare carceraria.
Essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce, il quale si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
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