Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. R. e O.G. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 3042 del 2008, è stata dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento notificati alla Roma Orientai Carpets s.a.s. per ILOR ed IRPEF relative agli anni 1991, 1992 e 1993.
Il giudice di rinvio, da un lato, ha affermato che le doglianze di rito attinenti alle notifiche eseguite dall’Ufficio, riproposte dai contribuenti nell’atto di riassunzione, erano inammissibili (e comunque infondate), essendo state già ritenute infondate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza; dall’altro, nel merito, ha ritenuto la legittimità e fondatezza della determinazione dei maggiori ricavi operata dall’Ufficio con gli avvisi impugnati, in quanto basata sulla presunzione di vendite avvenute senza fattura, scaturita anche dalla analisi comparata degli acquisti contabilizzati e delle merci in rimanenza per ciascun anno sottoposto ad accertamento.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione "del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 2, e/o dell’art. 60, u.c.", con riguardo a vizi attinenti alle notifiche degli avvisi di accertamento, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto già decise dalla sentenza rescindente di questa Corte le "censure di rito", ivi comprese, quindi, quelle anzidette, laddove detta sentenza aveva accolto, con rinvio, i relativi motivi (terzo e quarto) del ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo, la medesima censura è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. "per omesso compiuto esame della domanda", i ricorrenti lamentano, in subordine, che, qualora la sentenza di questa Corte avesse effettivamente accolto il terzo ed il quarto motivo del ricorso "unicamente in quanto e per quanto contenenti censure di merito", comprese quelle esposte nell’atto di riassunzione, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
Infine, la quarta ed ultima censura contiene, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, le stesse doglianze di cui al motivo precedente.
2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, si rivelano tutti inammissibili.
La sentenza impugnata, nel l’affermare che "la Corte di cassazione riteneva le censure di rito infondate, atteso che il contraddittorio si era comunque costituito", deve intendersi chiaramente riferita alla questione della validità della notifica del ricorso in appello eseguita dall’Ufficio mediante invio di due copie dell’atto in unica busta indirizzata al procuratore delle due parti: tale questione, oggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, era stata, infatti, effettivamente risolta dalla Corte – nella citata sentenza n. 3042 del 2008 – in senso sfavorevole ai contribuenti, in quanto la detta modalità di notificazione "non pregiudica in alcun modo il diritto al contraddittorio".
Ne deriva che il vizio addebitato dai ricorrenti alla sentenza ora impugnata, cioè di non aver esaminato le altre questioni "di rito", cioè quelle relative alla ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento (i cui motivi, a loro avviso, la Corte aveva accolto con rinvio), consiste nella violazione del decisum della Corte di cassazione, con conseguente omessa pronuncia su motivi oggetto di accoglimento con rinvio: pertanto, tale vizio doveva essere denunciato quale error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c..
Infine, in ordine alle subordinate censure di omessa pronuncia o vizio di motivazione (motivi terzo e quarto) sulle questioni "relative al merito della causa" e riproposte nell’atto di riassunzione, si rivelano anch’esse inammissibili per difetto di chiarezza e di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto testuale dell’atto di riassunzione nel quale tali questioni erano richiamate, anche al fine di comprendere a quali questioni (qualificate "di merito") si faccia riferimento.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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