Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 08-11-2011, n. 40511

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.H. e S.R. propongono a mezzo del difensore ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che ha loro applicato, su richiesta delle parti, la pena di giustizia nei confronti di entrambi in ordine al reato ex art. 337 c.p. e, quanto al primo, anche al reato ex art. 582 c.p..

Deducono il mancato avviso al difensore di fiducia, nelle modalità previste dal P.M., della data e del luogo fissati per il giudizio.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e segg. c.p.p.), non si possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato (Cass. n. 21287 del 2010; n. 6383 del 2008; n. 32391 del 2003, relativa proprio a fattispecie di mancato avviso al difensore). Nella specie, peraltro, non si è neppure in presenza di una nullità assoluta, posto che il difensore venne comunque avvisato telefonicamente (v. f. 59 del fascicolo).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00 a carico di ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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