T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 1029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 2 novembre 2011 e depositato il successivo giorno 11, con cui il sig. V.M.W. (cittadino del Paraguay) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui la Questura di Frosinone ha respinto la richiesta di riesame del diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso con provvedimento del 22.2.2011;

Considerato che l’Amministrazione motiva l’impugnato provvedimento con il fatto che il ricorrente non ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto del 22.2.2011, notificato il 9.3.2011, e che la richiesta di rinnovo è stata presentata successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno;

Rilevato, che il ricorso è manifestamente fondato, posto che contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione:

– in termini generali, "ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lg. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato" (Cassazione civile, sez. I, 31 agosto 2010, n. 18917);

– nel caso di specie, il ritardo nella presentazione della domanda è imputabile alla stessa Amministrazione che ha consegnato al ricorrente il permesso di soggiorno solo dopo la sua scadenza;

– che la richiesta di riesame nel merito di un provvedimento non può essere respinta dall’Amministrazione con il richiamo alla mancata presentazione di osservazioni a seguito della notificazione del preavviso di rigetto;

– che peraltro, anche tale affermazione da parte dell’Amministrazione non è veritiera posto che il ricorrente ha prodotto copia di raccomandata ricevuta dall’Amministrazione in data 15.3.2011 contenente le giustificazioni del caso;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con condanna dell’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 986/11 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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