Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava con un primo ricorso notificato in data 25.1.2002 il diniego di concessione di nulla osta ambientale volto allo scopo di ottenere una successiva concessione edilizia per ristrutturazione sottotetto.
Il provvedimento era stato motivato con riferimento a cinque aspetti e cioè: difformità con il progetto approvato con la concessione edilizia nr. 12\93 con geometria degli abbaini senza riscontro in analoghi edifici della frazione, la mancata realizzazione della previsione progettuale di cui alla concessione edilizia 12\93, la difformità delle aperture rispetto a quelle autorizzate con la concessione del 1993, difformità della situazione rispetto agli edifici portati come termine di comparazione nella richiesta, modifica della facciata a lago per innalzamento della casa non comparabile con il progetto approvato nella concessione edilizia 12\93.
Il ricorso si articola su tre motivi.
Il primo denuncia l’eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione ed erronea individuazione dei presupposti di diritto.
Il Comune ha erroneamente individuato il bene ambientale tutelato nella tipologia costruttiva del nucleo storico della frazione, mentre invece si tratta di un vincolo generalizzato che salvaguarda l’insieme del territorio per le bellezze naturali che ivi si godono.
Inoltre non sono specificati i criteri di tutela che caratterizzano l’immobile per effetto del vincolo, per non parlare dell’illogicità della motivazione se si considera la pochezza del’intervento con sopraelevazione di appena un metro in relazione alla generalità del vincolo.
Il secondo motivo contesta l’eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi dal momento che la Soprintendenza non aveva avuto niente da ridire rispetto al precedente inserimento di una portafinestra con balconcino nella precedente concessione edilizia del 1993.
Il terzo motivo riguarda l’irrilevanza delle ragioni addotte per il diniego: quanto ai punti a) e c) del provvedimento impugnatosi afferma che l’intervento presenta le stesse caratteristiche tipologiche di quello a suo tempo approvato nel 1993; relativamente al punto b) è contestata la mancata realizzazione delle previsioni progettuali che invece sarebbero dimostrate dalle fotografie allegate al ricorso; rispetto al punto d) si contesta che la diversità del sito sia rilevante per ritenere non pertinente la documentazione fotografica prodotta a corredo della domanda poiché il vincolo non è posto a garanzia della particolare tipologia edilizia della frazione; infine riguardo al punto e) si sottolinea come le differenze rispetto al precedente progetto assentito siano minime consistendo in un modesto innalzamento e nella nuova apertura a fianco di quella prevista già nel precedente progetto.
Il Comune di Sant’Abbondio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso notificato in data 24.5.2002 il ricorrente impugnava il diniego di concessione edilizia volta al recupero a fini abitativi del sottotetto nell’immobile di proprietà sito in frazione Pezzo.
Il provvedimento impugnato era fondato su due motivi e cioè il mancato rilascio del nulla osta ambientale e l’inesistenza di un sottotetto da ristrutturare.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dei principi di cui all’art. 1 L. 241\90 in quanto dopo il diniego del nulla osta ambientale era stato presentato un nuovo progetto con richiesta all’amministrazione se fosse necessario avviare una nuova domanda o fosse sufficiente presentare il progetto ai fini dell’emissione di un nuovo parere ambientale; dopo aver acconsentito a tale soluzione era stato emesso il provvedimento di diniego senza neanche investire di nuovo la Commissione ambientale.
Venivano contestate le ragioni poste a base del diniego circa l’inesistenza del sottotetto e la decadenza della precedente concessione edilizia.
Il Comune di Sant’Abbondio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Relativamente al primo ricorso non possono essere accolte le doglianze fondate sul presunto travisamento dell’oggetto della tutela da parte del vincolo ambientale.
Se si esamina il decreto ministeriale 11.9.73 con cui è stato apposto il vincolo l’ultimo capoverso dello stesso così recita: "Considerato che l’abitato del capoluogo e i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressi naturali e dovuti all’intervento dell’uomo particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano" emerge in maniera chiara che la tutela non è limitata ai valori naturali ma alla sintesi di elementi paesaggistici di tipo naturalistico armonicamente fusi con l’intervento umano che ha creato dei complessi edilizi che ben si sposano con l’ambiente.
Pertanto la tipologia costruttiva dei singoli ambiti ha un notevole rilievo nel garantire tale armonia e contrasta con la finalità di tutelarla, la modifica tipologica di uno degli edifici tale da differenziarlo significativamente dagli edifici circostanti.
Inoltre l’intervento proposto non è affatto omologo a quello a suo tempo assentito con la precedente concessione edilizia peraltro neanche realizzata poiché si realizzerebbe un ulteriore balcone con porta finestra.
In merito va poi precisato che laddove il giudizio della commissione non sia palesemente illogico esso costituisce espressione di una discrezionalità tecnica che si esprime in relazione alle caratteristiche del singolo caso e che non si presta ad applicazione uniforme cosicchè una soluzione tipologica non ritenuta lesiva del vincolo in una certa zona non è detto che debba condurre alle stesse conclusioni laddove cambi il contesto di riferimento.
Non si ravvisano ragioni pertanto per annullare il diniego di nulla osta ambientale.
Per quanto attiene al secondo ricorso che lamenta il mancato rilascio della concessione edilizia per il recupero del sottotetto, va preliminarmente precisato che la L.R. 15\96 prevedeva che il sottotetto da ristrutturare esistesse al momento della presentazione della domanda; peraltro tale requisito si individua anche nell’attuale previsione dell’art. 63 L.R. 12\2005.
Orbene dal progetto presentato e dalla relazione del c.t.u. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo si ricava chiaramente che non esisteva alcun sottotetto praticabile ma solo un modesto soppalco realizzato in virtù della concessione 12\93.
L’inesistenza del sottotetto renderebbe impossibile il rilascio di una concessione edilizia e pertanto anche il mancato nuovo esame da parte della Commissione ambientale del progetto presentato in sostituzione di quello bocciato non ha alcun rilievo dal momento che l’intervento richiesto non era comunque assentibile a prescindere da ogni valutazione ambientale.
La legittimità del provvedimento impugnato comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
Per ragioni di equità sostanziale viste le attuali condiziono di salute ed economiche del ricorrente appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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