Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 18/5/11 il Tribunale del riesame di Palermo revocava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 29/4/11 dal Gip di quel Tribunale nei confronti di A.A., imputato dei reati di associazione per delinquere e concorso in favorito ingresso di stranieri extracomunitari clandestini nel territorio dello Stato: sbarco avvenuto sul litorale costiero di (OMISSIS)) nella prima notte del 15/2/11. L’indagato era un componente dell’equipaggio.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione, sollevata dalla difesa, di inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese dai clandestini sbarcati sulle coste italiane:

costoro andavano sentiti sin dall’inizio in qualità di imputati o di persone sottoposte alle indagini per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, chiaramente collegato a quello contestato.

Di qui l’insussistenza a carico dell’indagato dei necessari gravi indizi di colpevolezza (insufficiente, a tal fine, il richiamo ad una nota dei CC di Agrigento del 13/4/11 che a sua volta rinviava ad altra informativa, che riportava, senza alcun vaglio critico del Gip, ad una serie di conversazioni intercettate nel corso delle indagini).

Ricorreva per cassazione il Pm della DDA di Palermo, contestando la fondatezza dei rilievi sollevati dal Tribunale (corretta l’assunzione testimoniale delle dichiarazioni dei clandestini, utilizzabili erga omnes; legittima la motivazione "per relationem" ad atti contenuti nel fascicolo processuale), chiedendo l’annullamento, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione del Tribunale, dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per l’indagato.

Il ricorso è fondato.

La valutazione di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni degli stranieri trasportati (su cui è fondata la misura di custodia cautelare) non è infatti sorretta da idonea ed esauriente motivazione.

Non risultando invero che i dichiaranti siano stati formalmente incriminati, occorreva che il Tribunale desse conto delle ragioni per cui li ha considerati indiziati del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, con riferimento alla situazione concreta.

E tale indagine, non effettuata, era tanto più necessaria tenuto conto che, come risulta dagli atti di questa e di analoghe procedure riguardanti la medesima operazione, la nave che trasportava gli stranieri è stata intercettata dopo inseguimento dei militari operanti quando ancora si trovava in alto mare, per cui quelli che ancora si trovavano a bordo, tra cui vi erano tutti i dichiaranti nominativamente citati nel provvedimento ( E.H., S. K., M.D.), non hanno fatto ingresso clandestino nel territorio dello stato, bensì sotto il controllo dei militari italiani.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo per una più approfondita motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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