Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-12-2011, n. 6587 Carriera inquadramento Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente originario aveva stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all’art.60 della legge n.291/1981, in forza della quale aveva assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.

Il rapporto convenzionale era stato più volte prorogato, finché, ai sensi della legge n.730/1986, ne veniva disposta l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento a seguito del superamento di apposita procedura concorsuale.

In un primo tempo la Regione inquadrava il ricorrente nella settima qualifica funzionale. Successivamente, con la delibera impugnata la Regione procedeva al riesame dell’ originario inquadramento e attribuiva l’ottava qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dal 18/4/1990, data di immissione nel ruolo speciale, mentre fissava quale dies a quo, ai fini della decorrenza del trattamento economico, il giorno della successiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il ricorrente chiedeva, con il ricorso di prime cure, che anche la decorrenza economica dell’inquadramento venisse ancorata alla data dell’ instaurazione del rapporto convenzionale e, in via subordinata, a quella dell’approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730/1986 ovvero, ancora, dell’immissione nei ruoli regionali.

A sostegno del gravame l’interessato deduceva profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che la pretesa fosse fondata limitatamente alla decorrenza dal 18.4.1990, data di immissione nel ruoli speciali della Regione.

La Regione Campania ha impugnato la sentenza sostenendone l’ erroneità sotto svariati profili.

Nel costituirsi l’appellato ha chiesto la reiezione del gravame.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie ai fini dell’illustrazione delle rispettive tesi difensive.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’ udienza del 22 novembre 2011.

2. L’appello è infondato.

2.1. Non è fondata, in primo luogo, l’eccezione di difetto di giurisdizione con la quale l’Amministrazione deduce che, trattandosi di domanda inerente ad un rapporto di lavoro pubblico, e segnatamente di inquadramento disposto successivamente al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’ orientamento, già espresso dalla Sezione con riferimento a controversie analoghe alla presente (cfr. decisioni nn. da 89 a 94 dell’11 gennaio 2011), secondo cui il legislatore, in base all’art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell’art. 69, T.U., approvato con d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), nel trasferire al giudice ordinario la cognizione delle questioni relative ai rapporti di impiego pubblico interessati dalla privatizzazione, ha posto il rammentato discrimine temporale avendo riguardo non al momento di instaurazione della controversia o, ancora, a quello di adozione degli atti amministrativi oggetto di contestazione ma, in coerenza con i caratteri di un giudizio imperniato su un rapporto di matrice privatistica, al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Ciò che in definitiva rileva, affinché la domanda possa essere proposta davanti al giudice amministrativo, è che il fatto generatore della pretesa si collochi in un torno di tempo anteriore al 30 giugno 1998, purché presentata non oltre il 15 settembre 2000.

Nel caso di specie il periodo di maturazione dei crediti azionati è anteriore al 30 giugno 1998 mentre le date di compimento degli atti di gestione del rapporto non assumono rilievo, alla stregua delle ragioni esposte, con riferimento ad un petitum sostanziale che si concentra su rapporti economici che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo.

2.2. Non è fondato neanche il motivo di appello con cui si deduce la violazione del principio del ne bis in idem in quanto, a fronte del precedente decisum di rigetto motivato in linea principale in ragione della mancata impugnazione del bando relativo al concorso per l’accesso alla VII qualifica, il presente giudizio è stato introdotto con riguardo ad un mutato quadro giuridico che ha condotto l’amministrazione all’adozione del provvedimento di attribuzione dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore a far tempo dal 18 aprile 1990.

2.3. Venendo al merito, assume la Regione appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il ricorrente originario, nel periodo intercorrente tra il primo inquadramento nel settimo livello di istruttore direttivo ed il successivo reinquadramento dell’ottavo livello, avrebbe svolto le mansioni inerenti al settimo livello funzionale.

Correttamente, quindi, l’amministrazione avrebbe statuito che gli effetti economici del reinquadramento decorressero dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, atteso che costituisce ius receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legato allo svolgimento della attività lavorativa in modo effettivo, in aderenza a criteri di logica e buon andamento dell’azione amministrativa secondo i quali le pretese economiche non possono che avere riguardo alla effettiva prestazione del servizio.

Rileva la Sezione, in conformità all’indirizzo espresso con le decisioni prima rammentate (cfr. decisioni nn. da 89 a 94 dell’11 gennaio 2011), che le conclusioni dell’appellante sono smentite dall’atto deliberativo impugnato ove si legge che nella fase concorsuale per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento la Regione Campania non aveva tenuto in debita considerazione "..lacorrispondenza fra le funzioni svolte ed il titolo di studio professionale posseduto dal dipendente e la declaratoria delle qualifiche funzionali individuate dalle legge regionali n.27/1984 e n.23/1989."

Contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, la delibera impugnata ha dato quindi atto che il deducente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nell’ ottava qualifica funzionale dell’ordinamento regionale.

Infondata è, pertanto, l’ affermazione secondo cui il successivo reinquadramento nella ottava qualifica funzionale sarebbe stato adottato in via di eccezione per conformarsi al contenuto delle note del Ministero della Protezione Civile dal momento che il precedente inquadramento è stato riconosciuto come erroneo dallo stesso ente regionale.

Si deve allora convenire, in coerenza con le conclusioni raggiunte dal Primo Giudice, che il reinquadramento è stato disposto sulla base della verifica regionale delle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente originario, erroneamente ricondotte in un primo momento ad una qualifica inferiore e successivamente rivalutate in ragione dell’acclarata corrispondenza tra le funzioni attribuite con la convenzione ed il titolo di studio posseduto (laurea) al fine della individuazione delle qualifiche funzionali.

3.. In conclusione, quanto alla decorrenza economica del reinquadramento, la determinazione impugnata si pone in contrasto con gli accertamenti istruttori in base ai quali la stessa Regione Campania è pervenuta al provvedimento di ricognizione della effettiva posizione rivestita dal deducente nell’ambito della organizzazione amministrativa regionale.

4. L’appello pertanto non merita accoglimento.

Spese ed onorari, tuttavia, per l’andamento e la peculiarità della vicenda, possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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