Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Con il ricorso in esame (principale e motivi aggiunti), il ricorrente ha impugnato: a)il giudizio di non idoneità al concorso VSP reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti sanitari del concorso per il reclutamento straordinario di 359 unità nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare;
b)la graduatoria finale di merito del concorso, approvata con decreto 11 febbraio 2011, n. 33, per il reclutamento di n. 359 unità nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare, di cui 220 nel Corpo Equipaggi militari marittimi e 139 nel Corpo delle Capitanerie di Corpo.
Questa la motivazione del giudizio di non idoneità/esclusione: "Postumi di frattura tibia destra con mezzi di sintesi in situ art. 20 comma a direttiva tecnica del 5/12/2005 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare".
L’interessato espone in fatto:
di avere subito durante il servizio di VFB (attività di addestramento) la frattura della tibia destra (in data 22/9/2010);
di essere stato operato presso il Policlinico militare di Roma "Celio" con sessanta giorni di convalescenza;
che l’amministrazione attivava la procedura semplificata prevista ai fini del riconoscimento di causa di servizio introdotta dalla L. 1 marzo 1952, n. 157;
che il direttore dell’ospedale militare decreteva "la sì dipendenza da causa di servizio della lesione".
Come seguono le censure dedotte in ricorso:
a)il giudizio di non idoneità è affetto da grave carenza motivazionale non facendo menzione dell’infortunio occorso al ricorrente poco tempo prima quando era in servizio;
b)l’amministrazione ha erroneamente applicato al caso di specie l’art. 7, c. 10 e 11, del bando di concorso anziché gli artt. 2, lett. j) e 7, c. 12, della lex specialis;
c)la commissione, contraddittoriamente, ha in un primo momento invitato il ricorrente a ripresentarsi dopo 17 giorni alla visita medica per poi giudicarlo in tale sede non idoneo ignorando volutamente l’origine dell’infortunio;
d)l’amministrazione ha violato l’art. 13 del D.Lvo n. 215/2001 nonché gli artt. 2, lett. j) e 7, c. 12, del bando;
e)nei confronti del ricorrente era già intervenuto il riconoscimento della causa di servizio della patologia de qua (riconoscimento assertivamente avvenuto mediante compilazione del "Modello C" di cui alla procedura semplificata introdotta dalla L. n. 157/1952);
f)il collegio medico ha errato nel momento in cui non ha considerato che i postumi dell’intervento chirurgico (clip metallica) sarebbero stati eliminati mediante rimozione del mezzo di sintesi inserito nell’arto dopo il pieno recupero.
Con ordinanza n. 2384/2011, sono stati chiesti all’intimata amministrazione documentati chiarimenti.
In data 28 aprile 2011, il ricorrente ha depositati motivi aggiunti mediante i quali impugna – avversandola con i medesimi motivi/vizi dedotti nel ricorso principale – la graduatoria del concorso nel frattempo approvata e pubblicata dall’amministrazione.
Il successivo giorno 29, il Ministero della Difesa ha depositato la richiesta documentazione.
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2011, la causa è stata rinviata su istanza del difensore del ricorrente per esame documentazione.
In data 9 maggio 2011, l’amministrazione ha depositato ulteriore documentazione relativa agli accertamenti medicosanitari cui è stato sottoposto il ricorrente (documentazione che ha, sostanzialmente, replicato quella già depositata in precedenza).
In data 10 giugno 2011, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Nella camera di consiglio del 15 giugno 2011, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati contestualmente ordinando al ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio e fissando, per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del 19 ottobre 2011.
L’incombente istruttorio (integrazione del contraddittorio) è stato assolto mediante pubblici proclami con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio delle inserzioni n. 74 del 30 giugno 2011. La relativa documentazione è stata depositata il successivo 27 luglio.
All’udienza del 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Come seguono le considerazioni del Collegio.
In punto di fatto, risulta, all’esito dell’esame della versata documentazione, che il ricorrente, al momento degli accertamenti sanitari, riportava ancora i "postumi di frattura tibia destra con mezzo di sintesi in situ".
Egli, infatti, si era presentato alla visita con un gambaletto in vetroresina e deambulazione con ausilio di bastoni canadesi, in scarico assoluto.
La commissione, accertata la non risolvibilità dell’infermità nei venti giorni previsti dall’art. 7, c. 10 del bando di concorso, sospendeva il giudizio sanitario differendo la visita all’ultima data utile ai fini concorsuali.
Alla successiva vista medica – trascorso il periodo di assestamento compatibile con i tempi del procedimento concorsuale -, veniva riscontrata clinicamente una limitazione funzionale ritenuta non compatibile con l’idoneità.
La commissione, a questo punto, in pedissequa applicazione della fonte regolatrice del rapporto (D.M. 5/12/2005 – bando di concorso), giudicava il ricorrente non idoneo siccome ritenuto affetto costui – secondo un giudizio di relazione fatto/norma, esercizio non implausibile di discrezionalità tecnica – da limitazioni funzionali valutate clinicamente tali anche dal Policlinico Militare.
Acclarata la sussistenza di limitazioni funzionali, il giudizio di non idoneità resiste ai rubricati vizi con conseguente infondatezza del gravame in parte qua.
Chiarito quanto sopra, anche in punto di infondatezza delle censure di cui sopra sub a), c) ed f), occorre ora passare all’esame degli altri motivi di ricorso.
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione abbia erroneamente applicato al caso di specie l’art. 7, c. 10 e 11, del bando di concorso anziché gli artt. 2, lett. j) e 7, c. 12, della lex specialis.
Egli afferma, infatti, che nei suoi confronti fosse già intervenuto il riconoscimento della causa di servizio della patologia de qua mediante l’avvenuta compilazione del "Modello C" di cui alla procedura semplificata introdotta dalla L. n. 157/1952.
Il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 2 (requisiti di partecipazione), lett. J del bando prescrive che i candidati devono "possedere un profilo psicosanitario previsto per l’impiego nella Marina Militare… Si prescinde dal citato requisito… per i concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneità psico fisica quali volontari in ferma breve. In attesa della verifica, da parte degli organi preposti, della dipendenza da causa di servizio, i concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale".
Il successivo art. 7, c. 12 dispone che ""Resta salvo il disposto dell’art. 3 del D.Lvo n. 197/2005 nei confronti dei concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneità psico fisica quali volontari in ferma breve, a mente di quanto previsto dal precedente articolo 4".
La censura è infondata.
Le norma di bando sopra evocate trovano applicazione nei casi in cui sia stata accertata una "permanente inidoneità psico fisica" del militare che nella fattispecie, invero, non risulta dalla documentazione versata in giudizio.
Fondato, invece, s’appalesa il ricorso nella parte in cui il ricorrente avversa il provvedimento di esclusione dal concorso per violazione dell’art. 13 del D.Lvo n. 215/2001 (ratione temporis vigente all’epoca di pubblicazione del bando di concorso e, dunque, pertinente fonte normativa del caso in esame).
Recita il suddetto articolato:
"I volontari in ferma prefissata, che perdono l’idoneità fisiopsicoattitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
Omissis…
3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto".
E’ pacifico in fatto, che il ricorrente abbia partecipato in qualità di volontario in ferma prefissata al concorso per volontari di truppa in servizio permanente.
Altrettanto pacifica è la circostanza che egli, nel corso del servizio come VFP, abbia riportato la frattura della tibia destra.
Il Policlinico Militare di Roma "Celio" ha accertato tale lesione.
Con lo stesso documento sanitario, il Direttore dell’Ospedale Militare, Reparto ortopedia, Capo Area Chirurgica, ha espresso il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica subita dal ricorrente.
Or bene, l’art. 1 della legge 1 marzo 1952, n. 157 (Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta) – anch’esso ratione temporis vigente all’epoca della refertazione e del giudizio – così recita:
"In deroga a quanto disposto dalla legge 11/3/1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, è pronunciato dal direttore dell’ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari".
Il successivo art. 2 dispone che:
"Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni indicate nell’articolo precedente è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni all’uopo formulate dal dirigente il servizio sanitario e dal comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l’evento lesivo si sia verificato.
Tale giudizio deve essere espresso nel più breve tempo possibile, e, comunque, durante la degenza dell’infermo.
Omissis…".
Ebbene, legge n. 157/1952 ha introdotto una procedura semplifica di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Nel caso in esame, l’amministrazione (rectius, il direttore) ha proceduto ai sensi della suddetta procedura semplificata compilando il modello C) n. 481, anno 2010, ai sensi della legge n. 157/1952 riconoscendo l’infermità in questione (frattura della tibia destra) come dipendente da causa di servizio (cfr doc. n. 7 allegato al ricorso).
Rebus sic standibus, trova applicazione alla fattispecie l’art. 13, c. 3 del D.Lvo n. 215/2001 secondo cui "Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto".
Ha errato, pertanto, l’amministrazione nel disporre l’esclusione dal concorso del ricorrente senza farsi carico di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del D.Lvo n. 215/2001, in combinato disposto con la L. n., 157/1952.
Il provvedimento di esclusione dal concorso, per quanto sopra argomentato, è illegittimo e va, perciò, annullato per violazione dell’art. 13 del D.Lvo n. 215/2001.
L’effetto conformativo che deriva dalla presente pronuncia obbliga l’intimata amministrazione ad ammettere il ricorrente alle successive fasi della procedimento concorsuale, secondo limiti e modalità di cui all’art. 13 del D.Lvo n. 215/2001, e sempre che non vi ostino altre cause di esclusione e/o inidoneità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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