T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna, in uno con il bando di concorso, il giudizio con il quale la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, nell’ambito del concorso per il reclutamento di 1548 carabinieri effettivi, lo ha dichiarato non idoneo per note di insicurezza, coefficiente PS 2.

L’interessato deduce le seguenti censure:

a)il bando di concorso stabilisce che i giudizi della commissione sono definitivi, insindacabili ed inappellabili in violazione dell’art. 113 Cost.;

b)il bando è illegittimo nella parte in cui esonera dagli accertamenti attitudinali i candidati già volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

c)la diagnosi della commissione è priva di riscontri scientifici ed inesatta;

d)il ricorrente si è sottoposto ad una serie di verifiche mediche specialistiche da cui risulta l’assenza di tratti patologici;

e)il giudizio impugnato contrasta con precedenti idoneità (arruolamento nelle FF.AA. nel 2004 e come VFA nel 2008);

e)difetto di motivazione.

L’amministrazione ha depositato relazione di servizio e documenti.

Come seguono le considerazioni del Collegio.

La prima censura è infondata.

Le qualificazioni non sono vincolanti per il giudice.

Ne consegue, che sebbene il bando abbia previsto l’insindacabilità degli atti della commissione, non per questo resta precluso al candidato l’impugnativa del giudizio di inidoneità ai sensi dell’art. 113 Costituzione. Ed infatti, il presente ricorso s’appalesa, sotto questo profilo, proponibile ed ammissibile.

Va soggiunto, ad ogni buon conto, che l’insindacabilità/inappellabilità cui si riferisce il bando attiene – secondo una interpretazione sistematica dello stesso – al procedimento amministrativo concorsuale e sta ad intendere, piuttosto, la definitività dei provvedimenti esitali del medesimo che non scontano, pertanto, ulteriori forme e procedure di reclamo interne al plesso istituzionale.

Anche la seconda censura non ha pregio.

L’esonero contemplato dal bando di concorso in favore dei volontari delle FF.AA. concerne gli accertamenti attitudinali e non quelli psicofisici (sanitari) di cui, invece, si controverte.

Con le restanti censure, il ricorrente deduce difetto di motivazione nonché contrasto del giudizio medesimo rispetto a precedenti idoneità ed alle verifiche mediche specialistiche cui il candidato si è spontaneamente sottoposto.

Anche tali ulteriori doglianze sono destituite di giuridico fondamento.

Dalla documentazione versata in giudizio si evincono le ragioni poste a fondamento del giudizio di inidoneità.

Il ricorrente non ha contestato la legittimità del protocollo metodologico né delle direttive tecniche di riferimento.

L’amministrazione, nella fattispecie, ha fatto pedissequa applicazione delle regole contenute nelle norme regolatrici del procedimento selettivo.

Al ricorrente sono stati somministrati il test MMPI II ed i test proiettivi. La commissione ha indagato, attraverso l’esame del questionario anamnestico ed il colloquio, la compatibilità del profilo evidenziato dal ricorrente con il ruolo da ricoprire in caso di reclutamento (Carabiniere effettivo).

Gli accertamenti hanno evidenziato, non già problemi, patologie, imperfezioni e/o infermità di natura psichiatrica bensì, una situazione di insicurezza valutata – secondo un giudizio di valore immune da vizi logici e travisamento dei fatti, tenuto conto della scansione fatto/potere/norma – incompatibile con il servizio da prestare nell’Arma dei carabinieri.

La condizione di insicurezza (che, si ripete, non è sintomatica di patologie psichiatriche) ha trovato conferma all’esito del colloquio con il medico specialista, come si evince dalla relazione del 19 luglio 2011.

Il ricorrente denuncia contraddittorietà estrinseca del giudizio rispetto sia a precedenti idoneità che all’accertamento cui si è spontaneamente sottoposto.

Il Collegio ritiene che le precedenti idoneità rappresentino, nella particolarità della fattispecie, circostanze non sintomatiche di illogicità valutativa in considerazione della ontologica diversità del servizio da prestare come Carabiniere effettivo rispetto all’arruolamento nelle Forze Armate, in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo.

D’altronde, i giudizi tesi ad accertare la condizione di compatibilità del candidato a prestare servizio nell’Istituzione dell’Arma dei carabinieri (ed in quella militare in genere) sono espressi hic et nunc e ben possono risentire, a distanza di un notevole lasso di tempo rispetto a precedenti valutazioni (nella fattispecie, risalenti al 2004 e 2008), di un mutato quadro psichico stante la relativa, giovane età dei candidati ed a cagione delle esperienze di vita militare maturate.

In merito alla visita specialistica effettuata dal ricorrente presso altre strutture sanitarie, il Collegio osserva che affinchè i lamentati errori e/o lacune del giudizio sanitario di inidoneità determinino un vizio di motivazione del provvedimento impugnato è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, e quella formulata dalla commissione medicolegale nei riguardi del ricorrente.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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