Cassazione civile anno 2005 n. 1699 Accertamento, opposizione e contestazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione
LA CORTE
osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 9.7.1998 F. M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Presidente della Provincia di Verona gli aveva ingiunto il pagamento di L. 10.000.000, oltre spese, per violazione dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 28.8.1986 n. 46, ora 56 l.r. 30.12.1997, n. 44, in relazione ad attività di organizzazione di viaggi svolta senza la prescritta autorizzazione.
In proposito rilevava innanzitutto la nullità, o comunque l’inutilizzabilità, del verbale posto a base della sanzione, poichè redatto in violazione dell’art. 13 l. 689/1981 che stabilisce il divieto di accedere ai luoghi di privata dimora, quale sarebbe stato quello in cui era stata rilevata l’infrazione, mentre nel merito deduceva l’insussistenza del fatto addebitato.
La Provincia, costituitasi, contestava la fondatezza delle argomentazioni svolte dall’opponente ed il Tribunale di Verona adito rigettava l’opposizione, ritenendo legittimo il comportamento dei verbalizzanti e correttamente rilevato l’addebito.
Avverso la detta decisione proponeva ricorso per Cassazione M., che con Quattro motivi denunciava violazione di legge in quanto erroneamente il tribunale avrebbe escluso la nullità o l’inutilizzabilità del verbale atteso che, contrariamente a quanto ritenuto, l’accertamento compiuto dai vigili urbani sarebbe stato illegittimo per essere stato compiuto in luogo di privata dimora; la sanzione sarebbe stata irrogata per effetto di disposizione (art. 3 l.r. 44/1997) emanata successivamente alla commissione del fatto; non sarebbe stato organizzato alcun viaggio e non sarebbe stata predisposta alcuna organizzazione a tale scopo; i verbalizzanti, escussi come testi, non avrebbero potuto deporre poichè legittimati passivi nel giudizio e direttamente interessati alla relativa definizione.
L’intimato non svolgeva attività difensiva.
La controversia veniva quindi decisa all’esito della pubblica udienza del 9.12.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso F. M. ha denunciato violazione di legge in relazione all’affermata legittimità dell’ispezione dei luoghi compiuta dagli agenti della Polizia Municipale di Verona, in occasione dell’accertamento dell’infrazione.
Più precisamente, la sanziona amministrativa era stata irrogata con riferimento ad una pretesa attività che il M. avrebbe svolto nell’organizzare viaggi pur senza essere monito della relativa autorizzazione, attività che sarebbe risultata dal verbale redatto degli agenti intervenuti nell’occasione i quali, fingendo di essere fratello e sorella preoccupati di intervenire in favore di una loro parente (rispettivamente nipote e figlia), si sarebbero introdotti nel domicilio dell’opponente carpendo maliziosamente il suo consenso.
Vi sarebbe stata dunque violazione dell’art. 13 l. 1981/689, che stabilisce il divieto, per gli agenti accertatori, di procedere ad ispezione nei luoghi di privata dimora, quale sarebbe stato quello in cui il M. avrebbe ricevuto gli agenti, prospettazione che peraltro era stata disattesa dal Tribunale di Verona, che aveva per l’appunto ritenuto che nella specie non si trattasse di luogo di privata dimora. Si sarebbe dovuto infatti intendere per tale, secondo il giudicante, quello adibito allo svolgimento della vita intima e privata, destinazione e caratteristiche che non sarebbero state invece rinvenibili nei locali in questione destinati a sede del Centro Muovo Millennio nei quali, al contrario, si sarebbe appurato svolgersi attività Imprenditoriale di commercio di oggetti e pietre preziose, di fornitura di merci e servizi e di organizzazione di viaggi".
La decisione sul punto, tuttavia, a dire del ricorrente sarebbe errata poichè il luogo di accertamento dell’infrazione sarebbe stato un privato domicilio e, in mancanza sia di un valido consenso del titolare che delle altrimenti necessaria autorizzazioni del giudice, l’operato dei verbalizzanti risulterebbe illegittimo, così come conseguentemente illegittimo e inutilizzabile sarebbe il verbale successivamente redatto.
Il rilievo è fondato.
L’art. 13 l. 1981/689 prevede infatti che gli organi addetti al controllo delle violazioni di loro competenza possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, oltre che a rilievi segnaletici e ad ispezioni tecniche.
Posto dunque che per il "luogo di privata dimora" è escluso il potere di ispezione degli organi amministrativi, il giudizio sulla legittimità dell’operato degli agenti della Polizia Municipale nel caso di specie (e del verbale da essi conseguentemente compilato) presuppone la corretta definizione della relativa nozione.
A tal fine occorre fare riferimento all’art. 614 c.p., che punisce chiunque si introduca nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora, dovendosi intendere per tale qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o di attività lavorative, e quindi qualunque sito, anche se diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (C. 1993/5088, C. 1992/5032, C. 1983/10531).
Alla luce della nozione di privata dimora quale risultante dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si deve dunque ritenere che nella specie l’ispezione dei vigili urbani sia stata eseguita in un luogo di privata dimora, e pertanto illegittimamente.
Da ciò discende dunque l’inutilizzabilità del verbale posto a base dell’ordinanza ingiunzione in questione e, conseguentemente, la cassazione della sentenza impugnata, con la quale era stata rigettata l’opposizione in ragione dell’affermata legittimità del detto verbale.
Considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto e che la controversia può quindi essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., occorre rilevare che l’ordinanza ingiunzione è stata emessa, come detto, sulla base di un verbale inutilizzabile, e ciò rende illegittimo il successivo provvedimento che nello stesso ha trovato la sua genesi ed il fondamento.
Ne consegue, conclusivamente, che l’ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Ricorrono infine le condizioni per la compensazione delle spese di lite, anche con riferimento al primo grado di giudizio nel quale, peraltro, erano state già disposte.

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione. Dichiara compensate le spese processuali anche relativamente al primo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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