Cassazione civile anno 2005 n. 1682 Indennità di anzianità Lavoro subordinato Retribuzione

LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso del 12.6.2000 P. G. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la soc. I. E. s.r.l. e premesso di aver lavorato alle dipendenze di detta società dal gennaio 1976 al 31.12.1999 – con mansioni che consistevano nella assistenza alle spedizioni delle riviste e delle altre pubblicazioni e nel tenere i rapporti con gli uffici postali – chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive e di TFR, previo riconoscimento della qualifica di "quadro".
La soc. I. E. s.r.l. si costituiva e in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo anteriore al 30.6.1991, data della sua costituzione, periodo nel quale il ricorrente aveva operato per conto della soc. Infor srl successivamente trasformata in I. s.p.a., ora in liquidazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda negando il rapporto di lavoro con il ricorrente, rimasto alle dipendenze della Infor srl anche dopo l’acquisto da parte della esponente di un ramo di azienda di quest’ultima società.
La soc. I. s.p.a., chiamata in causa a garanzia dalla I. E., si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. il Tribunale, con sentenza del 18.4.2001, respingeva il ricorso.
L’appello proposto dal G. veniva respinto dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza qui impugnata.
A sostegno della decisione il giudice del gravame osservava che l’appellante, che fino al 1985 era stato dipendente delle Poste, non aveva fornito prova sufficiente dell’asserito rapporto di lavoro subordinato con le società convenute.
Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso con cinque motivi. La I. E. srl e la I. spa m liquidazione resistono con controricorso illustrato con memoria.

Motivi della decisione
Con il P. motivo, denunciando violazione degli art. 18 legge n. 300 del 1970 e della legge n. 604 del 1966, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello nulla ha detto in ordine alla consistenza numerica delle società convenute ed alla ricorrenza della c.d. tutela reale ed al regime di prescrizione dei crediti di lavoro.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 414 e 244 c.p.c. dell’art. 24 Cost., il ricorrente lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali.
Con il terzo motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha ritenuto non provata la domanda ancorchè le prove testimoniali richieste dal lavoratore, dirette a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non fossero state ammesse.
Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il rapporto di lavoro subordinato almeno fino al 1985 certamente non era possibile perchè il richiedente era dipendente delle Poste.
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 2112 cod.civ. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il giudice del gravame nulla abbia detto in ordine alla applicabilità delle norme sulla cessione di azienda, benchè, nel tempo, la I. spa si fosse trasformata prima in I. srl, poi in Infor srl, per divenire infine I. E. srl.
Il ricorso nel suo complesso è privo di fondamento.
Il P. motivo è privo di rilevanza non avendo nessuna attinenza con il decisum, atteso che la Corte di Appello ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato.
Il secondo e terzo motivo, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono parimenti infondati. Ha ritenuto la Corte territoriale che le prove testimoniali articolate dall’appellante non erano rilevanti in quanto le circostanze di fatto che il dipendente mirava a dimostrare erano compatibili anche con un rapporto di collaborazione autonoma.
Questa Corte ritiene di dover confermare il giudizio di non decisività formulato dal giudice del gravame. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, elementi quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa del corrispettivo, l’assoggettamento a controlli, non sono decisivi per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, essendo riscontrabili anche nelle prestazioni di lavoro autonomo, specie se prestato nella forma di collaborazione continuativa, unici elementi rilevanti essendo invece l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale) organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 5534 del 2003, Cass. n. 1420 del 2002, Cass. n. 5889 del 2002).
Nella specie i capitoli di prova non ammessi dai giudici di merito, riprodotti in ricorso dal G., sono effettivamente diretti a provare circostanze (orario di lavoro, modalità del corrispettivo, tipo di mansioni espletate, ricezione di direttive) di per sè non idonee a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato, anche se valutate nel loro complesso, essendo compatibili con una prestazione di collaborazione autonoma di carattere continuativo e sono pertanto privi di decisività ai fini della decisione.
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, poichè l’argomentazione svolta dal giudice del gravame – secondo cui non era verosimile che il G. fino al 1985 avesse svolto altro lavoro subordinato essendo impiegato delle Poste Italiane – ha una valenza meramente rafforzativa e non decisiva del giudizio finale di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dell’appellante con l’I., che trova il suo fondamento in altre argomentazioni svolte in sentenza.
Quanto all’ultimo motivo, va rilevato che la questione della cessione di azienda tra I. spa, I. srl (già Infor srl) e I. E. srl e del conseguente trasferimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., non risulta trattata dalla sentenza impugnata, nè peraltro risulta espressamente formulata dall’appellante nelle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza. Comunque, a prescindere dalla ammissibilità o meno di siffatta questione in sede di legittimità (non avendo il ricorrente indicato in quale scritto difensivo o verbale di causa del giudizio di secondo grado tale questione è stata sottoposta al vaglio del giudice del gravame), la questione medesima è del tutto priva di rilevanza mancando nel caso di specie la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato automaticamente trasferibile a seguito della cessione dell’azienda.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Consegue per legge condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti, liquidate some in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 39,00 per esborsi ed in euro milleduecento per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in favore della I. spa in liquidazione, ed in euro 33,45 per esborsi ed euro milleduecento per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in favore della I. E. srl.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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