T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 3211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Barzanò, espongono:

– che la loro proprietà confina con l’area della società controinteressata, su cui insiste un fabbricato adibito a garage e deposito automezzi, con annessa una pompa di benzina, per il rifornimento di camions;

– che l’area dei controinteressati ricade in zona C 6 destinata a verde privato, ove non sono ammesse destinazioni produttive e attività insalubri di seconda classe;

– di aver notato nel luglio del 2010 l’avvio di lavori interessanti il fabbricato, che hanno comportato l’apertura di un lato del capannone e l’installazione all’interno dello stesso di una attività di autolavaggio, con un percorso rotatorio;

– di essere venuti a conoscenza, dopo l’accesso agli atti, che le opere sono state realizzate in forza di d.i.a. del 26.4.2010, avente ad oggetto la realizzazione di tavolati interni e una nuova apertura del capannone, al fine di installare un impianto di autolavaggio per il quale sono stati rilasciati anche i seguenti provvedimenti: l’autorizzazione paesaggistica del 19.7.2010, per opere esterne; il nulla osta provinciale per l’accesso carraio in data 20.7.2010; l’autorizzazione comunale per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui di impianto produttivo e industriale e la d.i.a.p. ex L.R. 1/2007 presentata in data 5.8.2010, su cui si è formato il silenzio assenso.

Avverso gli atti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, articolando le seguenti censure:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; della L. 241/90, della L. 1150/1942, del DM Lavori Pubblici 1444/1968; del D. lvo 152/2006; del DPR 380/2001, del R.D. 1265/1934, del D.M. Sanità 5.9.1994, delle LL:RR. Lombardia 12/2005 e 7/2008;

– violazione e falsa applicazione del PGR del Comune di Barzanò;

– violazione e falsa applicazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Barzanò;

– eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento dei fatti, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata:

è stato realizzato un impianto di autolavaggio incompatibile con la destinazione di zona.

L’attività rientra tra quelle insalubri di II classe, in contrasto con la disciplina regolamentare di zona: l’impianto infatti determina formazione di scarichi inquinanti.

Vi sarebbe la violazione del piano di zonizzazione acustica del comune, dal momento che il rumore si attesta intorno a 101,05 decibel.

Si sono costituiti in giudizio il Comune e la società controinteressata, sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto.

Con ordinanza n. 327 del 1 febbraio 2011 l’ARPA è stata incaricata di accertare se l’impianto producesse emissioni inquinanti sotto il profilo dell’eventuale produzione di reflui fortemente nocivi. Si è chiesto altresì al Comune di effettuare accertamenti circa l’orario dell’attività di autolavaggio.

La relazione del Comune è stata depositata in data 28 febbraio 2011.

Con motivi aggiunti depositati in data 4 maggio 2011 parte ricorrente ha impugnato la relazione a firma del Sindaco di Barzanò del 23.3.2011, l’atto di autocertificazione del 26.04.2010 con cui i controinteressati hanno attestato che l’intervento edilizio rispetta il Regolamento d’Igiene e la dichiarazione autocertificativa di agibilità del 04.08.2010 sottoscritta dai contro interessati, nonché la denuncia di inizio attività imprenditoriale – DIAP.

Anche rispetto ai motivi aggiunti si sono costituiti il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 829 del 19 maggio 2011, la domanda cautelare veniva respinta, "in assenza di un accertamento da parte dell’Autorità competente, in merito al superamento dei limiti acustici indicati nella perizia allegata alla domanda edilizia".

La relazione dell’Arpa è stata depositata in 24 giugno 2011.

Il ricorso è stato poi trattenuto in decisione all’udienza del 20 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1) Vengono impugnati, con l’iscritto ricorso e i motivi aggiunti, gli atti in forza dei quali la società Bonfanti ha installato, all’interno di un capannone, un impianto di autolavaggio.

Va puntualizzato che la società Bonfanti svolge un’attività di autotrasporti per conto terzi e il capannone in cui è stato installato l’impianto è utilizzato come autorimessa per i veicoli, in zona C6 – verde privato.

2) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti possono essere esaminate congiuntamente, vertendo sugli stessi profili di illegittimità, in parte relative a profili edilizi, in parte ad aspetti ambientali.

2.1 Afferma parte ricorrente nel primo motivo, sia del ricorso sia dei motivi aggiunti, che le opere edilizie realizzate avrebbero comportato un mutamento di destinazione d’uso da semplice autorimessa per mezzi funzionali all’attività di autotrasporto a stazione per autolavaggio, con il passaggio ad una diversa categoria urbanistica funzionale.

La nuova destinazione d’uso per attività di autolavaggio sarebbe incompatibile con la disciplina di zona dettata dal P.R.G. ed in particolare con l’art. 44 delle N.T.A. che disciplina le zone a verde privato: l’attività di autolavaggio ha carattere industriale, incompatibile con la destinazione di zona.

La censura non può essere accolta.

Trova applicazione nel caso di specie l’44.4 delle NTA, che, in deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa disposizione (secondo cui è ammessa l’attività di servizio non nocivo e non molesto e con esclusione delle lavorazioni insalubri di prima e seconda classe dell’art 216 TULS), prevede "per gli edifici con destinazione d’uso produttiva e/o terziaria individuati nella tavola di azzonamento con la lettera M e per quelli non individuati e utilizzati con destinazione d’uso produttiva e/o terziaria vedasi zona B1 punto 4"… "la possibilità di essere oggetto solo di interventi finalizzati all’utilizzazione per attività artigianali di servizio".

L’area e l’immobile stesso sono utilizzati per il deposito dei mezzi pesanti e l’impianto, collocato all’interno del capannone, è posto a servizio dell’attività esistente.

Ritiene il Collegio che proprio la collocazione dell’impianto di autolavaggio all’interno del capannone confermi la sua destinazione a servizio dell’attività, ammessa dalle norme pianificatorie, e renda quindi scevro da vizi il titolo edilizio.

Ciò che non è consentito è l’utilizzo dell’impianto da parte di mezzi non utilizzati dalla società Bonfanti; nel caso in cui ciò venga accertato, l’Amministrazione dovrà adottare i provvedimenti inibitori, relativamente e limitatamente all’attività esercitata.

Mentre il titolo edilizio che ha per oggetto l’installazione di un impianto utilizzato esclusivamente per i mezzi di trasporto dell’attività dell’impresa non è illegittimo, in quanto la sopra citata norma delle NTA consente l’edificazione con una destinazione a servizio dell’attività esistente.

2.2 Sostiene parte ricorrente, nella seconda parte del primo motivo del ricorso (ripetuto poi nel terzo punto dei motivi aggiunti) l’illegittimità dell’attività esercitata per violazione dell’art. 216 del R. D. 1265/1934 e del D. M. 05/09/1994 (sostitutivo del D. M. 02/03/1987) trattandosi di attività classificata insalubre di seconda classe, nonché obiettivamente nociva e molesta (ed in contrasto anche con gli artt. 39 e 44 del N.T.A. del P.R.G.): la natura produttiva dell’impianto in questione emergerebbe dalla stessa autorizzazione all’allacciamento dello scarico in fognatura del 30 luglio 2010 espressamente intitolata per "reflui produttivi relativi all’insediamento industriale sopra citato ubicato in via Sirtori, fg 4 mapp 3770".

I ricorrenti sottolineano inoltre che l’attività di autolavaggio in esame comporterebbe la produzione di reflui fortemente nocivi ed è assimilabile ad una attività industriale ovvero ad attività ritenute dalla legge insalubre di seconda classe.

Anche queste censure sono infondate.

In base alle relazioni prodotte dal Comune e dall’ARPA emerge che l’attività è svolta nel rispetto degli orari consentiti e che "le emissioni rispettano i limiti di cui alla tab. 3 all. 5 D. Lvo 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura".

Si deve quindi ritenere che l’attività, sia per le caratteristiche dell’impianto, sia per la tipologia di reflui, non può essere equiparata ad un autolavaggio industriale, né ad una attività insalubre.

Ciò porta a ritenere priva di fondamento la censura, in quanto basata su mere asserzioni che nel corso del giudizio sono state confutate.

2.4 Sostiene parte ricorrente nel punto 2.2) del ricorso (motivo poi riproposto nel punto quattro dei motivi aggiunti), che l’attività, nociva e molesta, violerebbe l’art 39 delle N.T.A. che esclude a priori (anche prescindendo dalla natura produttiva dell’impianto in questione) tutte le attività insalubri e qualunque attività nociva e molesta.

Sarebbe altresì violato il piano di zonizzazione acustica, dal momento che l’attività di autolavaggio si svolge dalle 7:00 alle 22:00 per sette giorni alla settimana e quindi anche in orari serali e anche nei giorni festivi incidendo sulla pace e sulla tranquillità della zona (motivo riproposto anche nella punto 5 dei motivi aggiunti). Sul punto appare significativa la stessa relazione revisionale di impatto acustico redatta dalla dott.ssa Regalia (doc. 4 pag. 11) che individua in 95 i decibel prodotti dal tunnel di autolavaggio che salgono a 105,5 in fase di asciugatura.

Anche queste censure non meritano accoglimento.

Quanto alla natura di attività insalubre, è sufficiente richiamare quanto osservato al punto precedente.

Rispetto invece al profilo delle immissioni acustiche, si deve osservare che il dato riportato si riferisce al rumore interno al capannone, tra l’altro dotato di pareti insonorizzate, che non può coincidere con quello percepito dai ricorrenti, che non hanno sul punto provato il superamento, al di fuori del capannone, dei limiti in materia di immissioni acustiche.

3) Rimangono da esaminare due profili di illegittimità sollevati nei motivi aggiunti.

3.1 Nel secondo punto, si sostiene che con l’atto del 23.2.2011 il Sindaco avrebbe voluto confermare la legittimità dell’attività di autolavaggio. Ad avviso del Collegio l’atto non ha natura provvedimentale, trattandosi di una lettera accompagnatoria alla relazione redatta in ottemperanza ad una ordinanza istruttoria.

Il motivo è quindi inammissibile.

3.2 Nel quinto motivo si lamenta la carenza istruttoria, in quanto l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto acquisire il parere dell’ARPA.

Anche questa censura non merita accoglimento, dal momento che la D.I.A.P. era corredata di tutte le certificazioni necessarie, mentre nessuna disposizione richiede un parere preventivo dell’ARPA.

4) In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

La complessità della situazione di fatto giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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