Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7877 Base imponibile Imposta di registro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso proposta dal contribuente in ordine all’imposta di registro pagata in misura eccedente il dovuto, relativamente ad un contratto di compravendita immobiliare soggetto a condizione sospensiva per la possibilità di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali e degli Enti territoriali D.Lgs. n. 42 del 2004, ex artt. 60 e 61. Sosteneva il contribuente che, essendosi detta condizione avverata il 15 gennaio 2006 per il mancato esercizio del diritto di prelazione, con rogito del 23 gennaio 2006 veniva stipulato l’atto di avveramento della condizione nel quale veniva chiesta l’applicazione della disposizione della norma contenuta nella L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, entrata in vigore medio tempore.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello sulla base della ritenuta retroattività della condizione sospensiva. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso con unico motivo. L’amministrazione non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fini di partecipare all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente censura, sotto il vizio di violazione di legge, la ritenuta retroattività della condizione sospensiva della quale era gravato il contratto di compravendita oggetto della controversia. La condizione sospensiva applicata al contratto è una condizione sospensiva legale, che costituisce un elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto stesso, il quale deve essere letto nel quadro di una fattispecie negoziale a formazione progressiva, con la conseguenza che gli effetti della condizione non possono retroagire al momento della stipulazione del contratto.

11 ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in tema di contatto sottoposto a condizione sospensiva nel sistema tributario e con riferimento all’imposta di registro, le nozioni civilistiche debbono essere valutate alla luce delle specifiche disposizioni contenute nel Testo Unico n. 131 del 1986. "Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a)", afferma la Corte, "stabilendo che la base imponibile, nel contratto traslativo o costitutivo di diritti reali soggetto a condizione sospensiva, è segnata dal valore del bene alla data in cui "si producono" i relativi effetti, va inteso riferito al tempo del verificarsi della condizione. A tale interpretazione induce l’elemento testuale, in linea con la terminologia del codice civile, in quanto gli effetti traslativi o costitutivi sono "prodotti" non dalla stipulazione del contratto condizionale, destinato a rimanere inoperante senza l’avveramento dell’evento futuro, ma dal l’accadimento di questo; la retroattività degli effetti stessi, una volta prodottisi, non implica mutamento del fatto generatore.

L’esplicito richiamo del momento produttivo degli effetti non può ritenersi improprio od atecnico, allo scopo di abbracciare… le varie date cui la condizione può retroagire… La tesi è smentita proprio dal collegamento dell’art. 43 con l’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986… Detto art. 27 dispone che, quando la condizione si verifichi o Tatto produca i suoi effetti prima dell’avveramento di essa, l’imposta è dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto. L’avveramento della condizione o la situazione ad esso equipollente sono dunque accomunati nella qualità di fatto produttore degli effetti; la data dell’uno e dell’altra sono poi tenute distinte dalla data della conclusione del contratto. Il coordinamento delle due disposizioni evidenzia così l’intento del legislatore tributario di recepire le indicate nozioni civilistiche, per dare una soluzione distinta al quesito dell’individuazione della disciplina applicabile (quella del tempo della stipulazione) ed al quesito del valore fiscalmente rilevante (quello del tempo in cui il contratto condizionale si è tradotto in un contratto traslativo o costitutivo della proprietà od altro diritto reale). La distinzione si appalesa logica, mentre l’esegesi propugnata dal ricorrenti non sottrarrebbe l’art. 43 in esame a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.. La tassazione di registro, sulla scorta del valore dell’epoca della stipulazione del contratto condizionale, porterebbe a disancorare il prelievo tributario dalla concreta consistenza dei riflessi economici dell’atto, cioè dagli elementi evidenziatori della capacità contributiva dei contraenti. L’entità di tale prelievo, infatti, seguendo l’indicato criterio, e cioè prescindendo dal valore che il bene abbia assunto al momento del veriricarsi della condizione, presenterebbe un’incidenza percentuale aleatoria e non proporzionata al fatto influente per la tassazione, potendo al limite raggiungere un ammontare pari o superiore al prezzo di mercato del cespite trasferito, oppure rendere irrisorio il carico fiscale, rispettivamente a fronte di vicende modificative, al ribasso od al rialzo, dell’andamento del mercato stesso" (Cass. n. 4657 del 1999 in motivazione).

La sentenza impugnata, pur orientando il proprio ragionamento ai principi enunciati nella richiamata decisione di questa Corte, non ne trae tuttavia corrette conseguenze in ordine alla fattispecie. In verità la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, non incide sulla individuazione della disciplina applicabile, bensì sulla determinazione del valore fiscalmente rilevante, stabilendo che "in deroga alla disciplina di cui all’art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto".

Sicchè il valore fiscalmente rilevante al momento dell’avveramento della condizione non potrà che essere quello stabilito ex lege da tale norma, che sarà pienamente applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. La particolarità della fattispecie e l’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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