Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17.1.2011, tempestivamente depositato, la società R.I. – S.r.l. ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui le è stata ingiunta la demolizione, previa immediata sospensione dei lavori, della seguente opera edilizia consistente in: "struttura in c.a. costituita da un piano seminterrato provvisto di pareti perimetrali, pilastri e travi in c.a. avente una superficie complessiva di mq. 145,00 circa per una altezza di circa m. 2,90 circa; un piano rialzato, completo di grata della superficie di mq 95,00 circa e dotato di ferri d’attesa; sono presenti inoltre sue scale in c.a. di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano rialzato".
A sostegno dell’introdotta impugnativa la società interessata ha dedotto: 1) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di legge, ingiustizia manifesta; 2) eccesso di potere per sviamento, illogicità dell’atto, motivazione insufficiente.
Il Comune di Aprilia si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.
Con ordinanza n. 96, emessa nella camera di consiglio del 10 febbraio 2011, la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare
All’udienza del 17.11.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la tesi della ricorrente secondo cui le opere di cui al provvedimento impugnato non sarebbero abusive in quanto realizzate in base a concessione rilasciata l’8.10.2009 dal commissario ad acta nominato con D.P.RL. 11 luglio 2002 a 327/2002 non può essere condivisa.
Invero il provvedimento commissariale (che formalmente è una proroga della concessione edilizia 43/91 del 30 gennaio 1991) è, come sostenuto dal comune di Aprilia, manifestamente abnorme, tenuto conto che il commissario era stato nominato per pronunciarsi su una (singola e) diversa istanza di concessione edilizia (istanza di concessione del 7 marzo 1998 presentata dal consorzio Aprilia Eur relativa a opere di urbanizzazione primaria, essendo il precedente titolo relativo alle stesse decaduto).
Ne discende che attraverso la proroga (da lui definita "riconoscimento di validità e nuovi termini: provvedimento definitivo") detto Commissario ha posto in essere un provvedimento in una situazione di manifesta carenza di attribuzione, con conseguente nullità ex articolo 21septies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Del tutto legittimamente il comune ha quindi sanzionato, come abusive, le opere realizzate senza preventivamente intervenire in autotutela sull’atto del commissario, che doveva ritenersi assolutamente inidoneo alla produzione di effetti giuridici.
Analogamente la dedotta omissione dell’avviso di procedimento non rileva nella specie, stante il carattere di atto dovuto degli atti repressivi di illeciti edilizi, ai sensi l’articolo 21octies della legge 7 agosto1990, n. 241.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
In ordine alle spese sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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