Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3905 del 21.8.2000 il Tribunale di Torino revocava i decreti ingiuntivi n. 398 e n. 399 del 1998 ottenuti dall’X nei confronti della X X spa per il recupero di contributi e sanzioni civili relativi al periodo aprile 1986/dicembre 1989, dovuti dalla società per aver indebitamente applicato la normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali alle retribuzioni corrisposte a lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 838 dell’11.10.2001, ha respinto l’appello con il quale l’X aveva chiesto che, in riforma della sentenza di quel Tribunale, venissero respinte le opposizioni proposte dalla X X spa; dovendosi nella specie fare applicazione del disposto dell’art. 68 comma 5 della legge 23.12.2000 n. 388 che, per la sua natura di norma interpretativa, ha escluso con efficacia retroattiva l’applicabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali ai contratti di formazione e lavoro. La Corte ha ritenuto che l’art. 68 della legge 23.12.2000 n. 388 – nella parte in cui dispone che l’art. 3 comma 6 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, vada interpretato nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali – sia norma innovativa e non interpretativa, non applicabile quindi per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Per la cassazione di tale sentenza l’X ha proposto ricorso con un motivo. La X X Partecipazioni s.p.a. (attuale denominazione della X X spa) e la X X spa (quale successore a titolo particolare del diritto controverso) resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 68 della legge 23.12.2000 n. 388 in relazione all’art. 3 comma 6 del d.l. n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, nonchè vizio di motivazione, l’X sostiene che la norma in questione ha tutti i connotati per essere qualificata come norma interpretativa, con conseguente applicazione retroattiva della stessa.
Il ricorso è fondato.
L’art. 68 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 stabilisce che "l’art. 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984 n. 863 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".
Questa Corte ha già avuto modo di esaminare il problema della natura retroattiva o meno della norma sopra riprodotta affermando al riguardo il seguente principio di diritto: "La disciplina del contratto di formazione e lavoro deve essere interpretata nel senso della inapplicabilità, in relazione a tali tipologie contrattuali, dei benefici dettati dalla disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali, come stabilito con norma di interpretazione autentica dall’art. 68 comma quinto della legge 23.12.2000 n. 388, senza che possano sorgere dubbi di legittimità costituzionale in ordine al carattere retroattivo della norma, dichiarata espressamente "interpretativa" dalla legge" (cfr. Cass. n. 9488 del 2003, Cass. n. 12315 del 2003, Cass. n. 17790 del 2003).
Ogni residuo dubbio sulla natura interpretativa della norma e quindi sulla sua efficacia retroattiva è stato fugato a seguito del vaglio di costituzionalità operato dalla Corte Costituzionale, investita della questione, oltre che da vari giudici di merito, anche da questa Corte. Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 374 del 2002, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in esame, ha osservato: che il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell’art. 25 Cost.; che pertanto il legislatore può emanare norme con efficacia retroattiva, e quindi sia norme interpretative per loro natura retroattive, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti; che la norma in esame non contrasta con il principio di ragionevolezza, nè lede altri interessi costituzionalmente protetti, in quanto il carattere retroattivo dell’intervento legislativo mira ad evitare il prolungamento dell’incertezza sulla portata della norma, per le rilevanti dimensioni del contenzioso in corso e per la gravità dei suoi riflessi sulla spesa previdenziale; che detta norma, pur incidendo sui giudizi in corso, non lede le attribuzioni del potere giudiziario, poichè l’intervento legislativo retroattivo, tanto con norma di interpretazione autentica quanto con norma innovativa, opera sul piano delle fonti, ossia della regola iuris che il giudice deve applicare, e quindi non incide sulla potestà di giudicare e sull’ambito riservato alla funzione giurisdizionale.
La Corte ritiene di dover confermare il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale condividendo le affermazioni in diritto della Corte Costituzionale sopra riassunte. Alla norma in esame deve essere quindi riconosciuta natura interpretativa ed efficacia retroattiva.
Di conseguenza deve essere accolto il ricorso dell’X. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 primo comma c.p.c., con il rigetto delle opposizioni proposte dalla X X spa ai decreti ingiuntivi n. 398 e 399 del 1998 emessi dal giudice del lavoro di Torino.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 398/1998 e n. 399/1998 proposti dalla X X spa. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2005
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