Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di A. G., intesa ad ottenere, in fase esecutiva ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con due sentenze, entrambe concernenti violazioni D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riferite a condotte consumatesi in Roma il (OMISSIS).
2.Il Tribunale di Roma ha rilevato la carenza della prova rigorosa del programma criminoso unico, pur avendo dato atto che si fosse trattato di reati omogenei commessi in (OMISSIS) a distanza di due mesi l’uno dall’altro.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Roma ricorre personalmente per cassazione A.G., deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto erroneamente il Tribunale di Roma aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per riconoscere il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze indicate nel provvedimento impugnato, trattandosi di reati della stessa indole e di identica matrice, atteso che con la prima delle due sentenze era stato condannato per illecita coltivazione di marijuana e con la seconda era stato condannato per detenzione della stessa sostanza, occultata nella cantina della propria abitazione.
I due reati erano stati poi commessi a breve distanza l’uno dall’altro ed erano evidentemente intesi a realizzare un unico scopo criminoso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da A.G. è fondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze, indicate nel provvedimento impugnato.
3. L’unicità del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, è ravvisabile quando le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima violazione, e perseguito con la commissione delle altre successive violazioni.
Occorre pertanto accertare che gli episodi criminosi, in ordine ai quali venga chiesta la continuazione, siano effettivamente frutto di un’unica ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass. 2A, 7.3.04 n. 18037).
4. La motivazione addotta dal Tribunale di Roma per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è incompleta e contraddittoria, avendo essa da un lato rilevato la sussistenza di alcuni indizi, in presenza dei quali è normalmente ravvisarle l’unicità del disegno criminoso, quali la medesima indole dei reati commessi e l’identica loro matrice (in entrambi i casi si trattava di violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), nonchè la contiguità temporale della loro commissione ((OMISSIS)).
Il Tribunale, tuttavia, pur avendo riscontrato la sussistenza degli indizi anzidetti, non ha esaminato le singole motivazioni addotte dalle due sentenze, che hanno giudicato i reati anzidetti, onde accertare in concreto la sussistenza degli altri elementi che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituiscono indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso, quali, oltre alla ridotta distanza cronologica fra i fatti, l’identità dell’indole e la comune matrice dei reati commessi, altresì le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi; le singole causali dei reati; le condizioni di tempo e di luogo in cui i reati sono stati commessi (cfr., in termini, Cass. 1A, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098), essendo stato fra l’altro dal ricorrente adombrato che il reato giudicato con la seconda sentenza riguardava illecita detenzione di marijuana, mentre il reato di cui alla prima sentenza riguardava appunto la coltivazione della medesima sostanza stupefacente.
5.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Roma, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta dall’ A., colmando le lacune motivazionali sopra riscontrate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
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