Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2011) 22-11-2011, n. 43278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata ordinanza la corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’istanza di ricusazione avanzata da D.R.D. nei confronti del giudice di pace dott.ssa D.C.;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avv. Marco di Porto, il D.R., denunciando l’erroneità del provvedimento in quanto basato sul presupposto che l’istanza di ricusazione fosse stata avanzata dal D.R. nella sua qualità di difensore di G.R., persona offesa nel procedimento a carico di M.M., mentre in realtà detta istanza era stata avanzata dallo stesso D.R. nell’interesse proprio, nell’ambito di un procedimento a carico di T.A. e U.C., in cui egli figurava quale persona offesa.

Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che effettivamente il provvedimento impugnato risulta basato sull’erroneo presupposto segnalato nell’atto di gravame, di tal che esso viene a risultare sostanzialmente privo di valida motivazione;

– che detto provvedimento non può, quindi, che essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla stessa corte d’appello di Roma;

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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