Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO che con esso gli interessati impugnano la determinazione dirigenziale con la quale Roma Capitale – Municipio VIII ha ingiunto loro la rimozione delle opere abusive consistenti in "ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione di uso da una categoria all’altra", realizzata senza titolo abilitativo su un locale adibito a magazzino – laboratorio;
CONSIDERATO che avverso tale determinazione gli interessati, premesso in fatto di essere comproprietari in Roma, Via Serracapriola, di un immobile con destinazione urbanistica a laboratorio (C3) e di avere presentato apposita DIA per interventi ai sensi dell’art. 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, consistenti in un frazionamento da una a due unità artigianali C3, deducono che l’opera non si presenta né nuova, né abusiva; con tale prospettazione osservano che tale linea argomentativa essi hanno seguito pure in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate alla polizia giudiziaria, dal momento che essi stavano predisponendo un laboratorio odontotecnico, non avente destinazione abitativa, ma C3, quale era la precedente; rappresentano che il detto locale è stato realizzato costruendo un tramezzo, predisponendo un bagno, mentre l’angolo cottura sarebbe in realtà un piano di appoggio per lo svolgimento dell’attività professionale; è stata pure installata al posto della esistente serranda metallica una porta finestra anch’essa in alluminio, al solo scopo di sfruttare meglio la luce solare; rappresentano che allo scopo di sanare le opere di cui sopra hanno conferito incarico ad un tecnico affinchè presenti la DIA ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, come è poi avvenuto in data 28 aprile 2011, con la conseguenza che l’operato del Comune è del tutto illegittimo non essendosi questo neppure pronunciato sulla DIA;
RILEVATO che con altra censura i ricorrenti fanno valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
CONSIDERATO che le prospettazioni per primo effettuate dagli interessati non possono essere condivise, atteso che, ancorché non vi sia cambio di destinazione di uso dell’originario manufatto adibito a laboratorio C3, la suddivisione mediante tramezzatura in due unità sempre da adibire a laboratorio, come risulterebbe dalla relazione tecnica acclusa alla DIA ex art. 37/d.P.R. n. 380 presentata in data 28 aprile 2011, meritava un idoneo titolo abilitativo per come previsto dall’art. 10 del menzionato decreto presidenziale, stante il quale gli interventi di ristrutturazione che comportano aumento di unità immobiliari sono soggette al rilascio del permesso a costruire;
E RILEVATO pure, in ordine alla medesima censura, che anche avendo presentato uno dei ricorrenti la DIA ai sensi degli articoli 22, 23 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo la giurisprudenza seguita dalla sezione, dalla sua presentazione non se ne possono trarre le stesse auspicate conseguenze di sospensione del procedimento sanzionatorio, previste per la fattispecie del condono dalle norme su di esso emanate nel corso degli anni, in quanto "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (il condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale), l’altro (sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985, oggi art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001), l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)."(per una analoga fattispecie della DIA ex art. 37: TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010 n. 38207), con la conseguenza che gli interessati non potevano aspettarsi la sospensione del potere sanzionatorio del Comune, in attesa di un pronuncia sull’istanza di sanatoria da parte dei competenti uffici, come invece dedotto in ricorso;
RILEVATO che anche la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento non appare condivisibile, atteso che il provvedimento demolitorio è espressione di attività vincolata, in ordine alla quale non sono predicabili utili apporti degli interessati, non essendo tale potere né abdicabile né in alcun modo rinunciabile da parte dell’amministrazione competente ad esercitarlo, a fronte di quello che è considerato un illecito permanente che si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160), nel caso in esame del tutto mancanti, o in corso di istruttoria;
RITENUTO che pertanto il provvedimento impugnato vada trovato scevro dalle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso non possa che essere respinto;
CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti M.U., M.C., A.R. al pagamento di Euro 1.200,00 per spese di giudizio a favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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