T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 9 giugno 2011 e depositato il successivo 30 giugno 2011 espone il ricorrente di essere titolare di una attività commerciale di "somministrazione di alimenti e bevande al pubblico – ristorante tradizionale" in Roma Viale Manzoni, angolo Via Giolitti. L’attività è ubicata sin dal suo inizio in un edificio liberty. In particolare risulta dalla documentazione che sicuramente prima del 1939 nel locale veniva esercitata attività di somministrazione di alimenti. Il padre del ricorrente ha svolto l’attività lavorativa in quel locale sin dal 1950 poi ne è divenuto rappresentante sin dal 1971 e quindi proprietario. Successivamente, al decesso del padre, è subentrato il ricorrente che ha però dato in affitto il locale. Egli ancora rappresenta che la canna fumaria è sempre esistita e che è in parte murata all’interno della facciata dell’immobile; la parte fuoriuscente è dipinta anche dello stesso colore della facciata. Nonostante ciò al ricorrente è stata notificata la determinazione di demolizione avverso la quale propone:

1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per lesione del principio di ragionevolezza dell’atto amministrativo.

2 o 3 Violazione di legge per carenza di istruttoria.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale ha opposto contrarie deduzioni alle prospettazioni dell’interessato, soprattutto in ordine alla data di installazione della canna fumaria che non risulterebbe adeguatamente provata e ha rassegnato contrarie conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2011 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

A seguito di riesame il Municipio Roma 1 ha comunicato che l’intervento sarebbe ascrivibile a quelli di manutenzione straordinaria disciplinato dall’art. 3 comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 consistente nella sostituzione di una preesistente canna fumaria su immobile ricadente in "zona omogenea A non vincolato"; e che presso l’Ufficio commercio del Municipio si è potuto accertare che nell’immobile in oggetto era presente almeno dal 1939 l’attività di "osteria con cucina" e presumibilmente anche la canna fumaria in argomento, concludendo per l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso infine è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito precisato.

Con esso parte ricorrente, in atto titolare di un ristorante in zona "Città Storica T6" di Roma, impugna la determinazione a demolire "una canna fumaria esterna collocata lungo la muratura del fronte dell’edificio prospettante il suolo pubblico. L’opera si presenta ultimata, in contrasto con l’art. 59 del R.E. e priva del parere della Soprintendenza statale".

2. Avverso tale provvedimento l’interessato rappresenta ulteriormente in fatto che dopo lunghe ricerche ha reperito alcuni verbali di accertamento dell’Ufficio di Igiene e Sanità che certificano l’esistenza di un’osteria con cucina in Via Giolitti 385 angolo Viale Manzoni 107 sin dal 1829 e tali verbali sono stati reperiti anche per l’anno 1939 e 1951; da ciò è dato desumere che nessuna attività di cucina al pubblico poteva esistere senza la presenza di uno sfogo per i fumi imposto dalla normativa igienica dell’epoca. Sotto il profilo giuridico, osserva, quindi, che poiché l’accessorio oggi contestato era installato prima dell’emanazione del Regolamento Edilizio del Comune di Roma che è del 1939 il Comune non può opporre che il manufatto sarebbe stato realizzato in violazione dell’art. 59 del Regolamento edilizio. Per di più nulla è stato eccepito al riguardo in occasione della sostituzione della canna in amianto avvenuta nel 2006. Ma anche un altro profilo della motivazione del provvedimento impugnato appare incongruo: la definizione delle zone omogenee di cui alla delibera consiliare n. 27 del 31 luglio 1995 è sicuramente successiva all’avvenuta installazione della canna fumaria come pure la legge regionale del Lazio n. 15 del 2008 la cui violazione viene altresì invocata nella determinazione.

Con altra censura l’interessato oppone che l’amministrazione comunale ha mancato di verificare che la canna fumaria esiste da oltre cento anni.

3. Le censure vanno tutte accolte.

In particolare è da rilevare che all’esito del riesame richiesto dal TAR il Municipio di Roma Centro Storico ha precisato che la determinazione dirigenziale impugnata era stata proprio occasionata dalla sostituzione della canna fumaria di amianto realizzata in assenza di DIA e che la nota a prot. CA/92069 del 4 dicembre 2009 con cui l’Ufficio aveva richiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma un parere circa la necessità della restituzione in pristino e dell’irrogazione della sanzione pecuniaria era rimasta senza riscontro. L’Ufficio aveva pure verificato che "nell’immobile era presente almeno dal 1939 l’attività di "osteria con cucina" e presumibilmente anche la canna fumaria in argomento", qualificando quindi l’intervento in questione come manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 e, in quanto eseguito senza DIA ex art. 22, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’ha ritenuto perseguibile "ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15 con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal punto 8 della Deliberazione della Assemblea Capitolina n. 44/2011".

Nel caso in esame dunque, poiché i dati raccolti sia dal ricorrente sia dall’Amministrazione comunale circa la preesistenza della canna fumaria almeno al 1939, per la presenza nei locali di cui è questione dell’attività di "osteria con cucina" sono concordanti tra loro, appare di tutta evidenza che le argomentazioni del ricorrente in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione della determinazione impugnata vanno accolte, non apparendo il provvedimento congruamente sostenuto dai presupposti di fatto che devono sorreggerlo proprio per la dimostrata preesistenza della canna fumaria almeno dall’anno 1939.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale n. 528 dell’11 marzo 2011 con la quale Roma Capitale ha ingiunto al ricorrente la rimozione di una canna fumaria esterna a locale in Via Giolitti n. 385 angolo Viale Manzoni, n. 107, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

5. Sul presupposto della riedizione del potere da parte dell’Amministrazione appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 528 dell’11 marzo 2011 con la quale Roma Capitale ha ingiunto al ricorrente la rimozione di una canna fumaria esterna a locale in Via Giolitti n. 385 angolo Viale Manzoni, n. 107, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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