Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale questa Sezione ha accolto, in parte qua, il ricorso di primo grado ritenendo fondata la pretesa all’accesso anche ai documenti di cui alle lettere c) e d) dell’istanza in data 8.01.2009 presentata dal sig. M. S., appartenente all’aereonautica militare, in servizio presso il distaccamento aeroportuale di Alghero, in relazione ad atti relativi ad assegnazione di alloggi di servizio, e, quindi, sussistente l’obbligo per l’Amministrazione di consentire l’accesso richiesto, condannando parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Chiede l’esibizione di tutta la documentazione ammessa dalla sentenza all’accesso e la liquidazione delle spese processuali liquidate ivi liquidate, con nomina di Commissario ad acta e condanna della Amministrazione resistente ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito il Ministero della Difesa.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 28.06.2011.
Il ricorso merita accoglimento.
Non consta che, malgrado ripetute richieste della parte interessata, l’amministrazione abbia compiutamente ottemperato, consentendo l’accesso come stabilito nella sentenza passata in giudicato, che non pone limitazioni in relazione al diritto di terzi alla riservatezza, del resto recessivo. Risulta, invece, dalla dimessa nota del 5 maggio 2010, che l’accesso è stato limitato facendo un generico riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente dare piena ottemperanza alla sentenza in epigrafe, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese di lite, entro prefissato termine, con nomina di Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per la pronuncia di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non risultando un’attività processuale compiuta da controparte con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa di compiutamente ottemperare alla sentenza in epigrafe ed assegna per l’esecuzione termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se, anteriore, dalla relativa notificazione.
Nomina Commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa o suo delegato affinchè, in caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 2.000 al netto di i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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