Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43457Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.12.2010 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da C.A. volta ad ottenere l’applicazione del regime del reato continuato tra reati di cui a plurime condanne, inflitte con sentenze a) Corte d’appello Lecce 19.3.1993 per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in data (OMISSIS), b) Corte assise appello Lecce 17.4.1992 per violazione art. 416 bis risalente al (OMISSIS); c) Corte d’appello Lecce 15.3.2007 per violazioni art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 risalenti al periodo (OMISSIS), reati questi già unificati ex art. 81 c.p. con i reati di cui alla condanna della Corte d’assise d’appello. Secondo la Corte il reato di cui alla sentenza sub a) andava pertanto valutato in relazione al reato continuato ritenuto (b+c): venivano in proposito evidenziate la distanza temporale tra i fatti, tale da non poter fare apprezzare alcun collegamento psicologico immediato e diretto rispetto alle pulsioni delinquenziali dell’istante e la mancanza di spunti idonei ad accreditare una progettazione unitaria, ragione per cui l’istanza veniva rigettata.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C., pel tramite del difensore per dedurre:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale ed in particolare dell’art. 81 c.p., art. 671 c.p.p., art. 186 disp. att. c.p.p.: la corte avrebbe trascurato di valutare che era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti occorsi dal 1988 al 2002 , quindi tra condotte tra loro distanti ben quattordici anni. Non solo, ma dalla sentenza sub b) era emerso che il prevenuto aveva partecipato con ruolo verticistico al clan di stampo mafioso dei Tornese, capeggiato dal cognato T.M., dedito dai primi anni 80 e fino al 2002 a varie attività illecite, tra cui lo spaccio di stupefacenti. Sarebbe stato poi erroneamente posto a carico dell’interessato l’onere di fornire significativi elementi su cui fondare il convincimento di deliberazione unitaria, laddove spetta al giudice dell’esecuzione esaminare gli elementi emersi dalle sentenze, valutando se tali elementi siano idonei a lasciare intravedere l’esistenza di un disegno unitario.

2.2 motivazione contraddittoria, travisamento della prova con riferimento al significato di medesimo disegno criminoso ex art. 81 c.p., essendo la motivazione incompatibile con altri atti del procedimento: era emerso da più voci di collaboratori che il C. aveva un ruolo rilevante nel commercio dello stupefacente – voci che sarebbero state del tutto trascurate dai giudici a quibus – nell’ambito del clan suddetto ed in particolare sarebbe stata del tutto pretermessa la valutazione di quanto fu scritto nella sentenza 22.1.2009 della Cassazione, che condannò in via definitiva l’istante per aver fatto parte di associazione mafiosa avente ad oggetto anche il traffico di stupefacente, operante in epoca che andava dal (OMISSIS), fino all'(OMISSIS).

La sottovalutazione di tali importanti emergenze configurerebbe un travisamento della prova.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’identità di disegno criminoso è già stata affermata per condotte a carattere associativo, finalizzate anche al commercio dello stupefacente, commesse dal C. nell’arco temporale che va dal (OMISSIS), con provvedimento divenuto irrevocabile. A tale realtà il giudice dell’esecuzione doveva riferirsi, con il che la motivazione sulla esclusione di valutazione unitaria della condotta di reato commessa nel (OMISSIS), avente ad oggetto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe necessitato una più approfondita e puntuale motivazione sulle specifiche ragioni per le quali il fatto di reato commesso nell’intervallo temporale considerato si discostava dal progetto unitario già ritenuto. E’ infatti principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui sebbene l’unicità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81 c.p. non possa identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, la nozione di continuazione non può neppure ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, occorrendo che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, in vista di un unico fine. Ne consegue che la programmazione iniziale può essere anche solo di massima, con successivo adattamento alla eventualità del caso, restando fermo che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria (Sez. 1, 17.3.2010, n. 12905, Bonasera).

Non si può dunque non rilevare come la omogeneità delle condotte e soprattutto l’accertato coinvolgimento del C. in una consorteria fin dal 1988, che aveva tra i suoi scopi anche quello di gestire il traffico di stupefacenti e che operò in periodo ampio, comprensivo del tempo in cui venne commesso il reato ritenuto escluso dalla continuazione, non risultano esser stati adeguatamente valutati in sede di decisione, dal che discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte d’Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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