Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza in data 16 dicembre 2004 il Tribunale di Roma rigettò per intervenuta prescrizione (essendo trascorso il termine biennale dalla data di passaggio in giudicato della precedente sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato improponibile la domanda per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22) la domanda proposta da Cu.Ca. e C.C., che avevano chiesto la condanna di B.R., degli eredi di S. R., di D.M.P., di G.M. e dei rispettivi assicuratori al risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale.
2 – Con sentenza in data 2-30 marzo 2010 la Corte d’Appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. nei confronti del G. aveva rilevanza ai fini dell’art. 2947 c.c.; questa norma stabilisce che nel giudizio civile è applicabile il più lungo termine di prescrizione del reato e che esso inizia a decorrere dal momento in cui il procedimento penale è definito con sentenza irrevocabile; tuttavia, ove il reato sia estinto per ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la ragione del diverso sistema di prescrizione e si applica il termine della prescrizione civile con decorrenza dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; non era applicabile l’art. 2953 c.c. visto che nel procedimento penale non era intervenuta alcuna sentenza di condanna in favore della parte civile Cu.Ca..
3 – Avverso la suddetta sentenza i C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
T.T. e R. e S.A., G. M., Allianz S.p.A., Fondiaria – SAI S.p.A. hanno resistito con separati controricorsi, mentre gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva.
I ricorrenti, il G., l’Allianz e la Fondiaria – Sai hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1- I due motivi di ricorso denunciano errata e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, seconda parte, art. 444 c.p.c. e art. 445 c.p.c., comma 1 bis, artt. 3 e 24 Cost., con riferimento al termine prescrizionale applicabile alla specie. Il primo è, in particolare, rivolto contro G.M., il cui procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento (depositata il 20 febbraio 1990 e divenuta irrevocabile il successivo 22 marzo), mentre il secondo è, in particolare, contro gli eredi di S. R., il cui procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere per morte del reo (avvenuta il giorno successivo a quello del sinistro).
2 – Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente, implicando questioni comuni, sono infondate.
Il contrasto esistente in giurisprudenza deve ritenersi ormai risolto dopo che le Sezioni Unite (Cass. n. 27337 del 2008) hanno stabilito che, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) purchè il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Sulla scorta di tale orientamento, questa stessa sezione ha successivamente stabilito (Cass. Sez. 3^, n. 25126 del 2010) che, in tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l’estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione.
In precedenza questa stessa sezione aveva affermato (Cass. Sez. 3^, n. 3762 del 2007) che, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto dell’art. 2947 cod. civ., comma 3, emerge, per l’ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il reo condannato in sede penale resti esente dall’obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede civile. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, ma il "dies a quo" è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l’azione risarcitoria del danno, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen..
3 – La Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra enunciati e, quindi, ha deciso correttamente, avendo spiegato che il giudizio di primo grado era stato instaurato con atto di citazione notificato soltanto il 19 luglio 2000, mentre la sentenza penale di patteggiamento nei confronti del G. era intervenuta in data 22 marzo 1990 e lo S. aveva perso la vita nel sinistro.
4 – Inoltre i ricorrenti non considerano che il Tribunale aveva ritenuto applicabile il termine biennale di prescrizione dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva dichiarato improcedibile la loro domanda per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22. In effetti, avendo essi già proposto la domanda nel giudizio concluso con detta sentenza, non si vede per quale ragione, con riferimento ad essa, debba applicarsi un termine di prescrizione diverso da quello previsti dall’art. 2947 c.c., comma 2, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.
5 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di T. e S., in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore di ciascuno degli altri resistenti, in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012
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