Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43708 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 settembre 2009 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per aspecificità di motivi l’appello proposto da F.G. avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 21 novembre 2006, di sua condanna alla pena di giorni 20 di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 (era stato rinvenuto in (OMISSIS), pur raggiunto dal foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Prato, che gli aveva ingiunto di non far ritorno a (OMISSIS) per un periodo di anni tre).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione F. G. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione erronea, in quanto dal contesto dell’appello da lui proposto, era evidente che egli aveva inteso fare riferimento all’ordinanza emessa nei suoi confronti dal Questore di Prato in data 14 giugno 2005, indicata nel capo d’imputazione, si che il suo atto di appello era da ritenere adeguatamente motivato.

Motivi della decisione

1. In ordine al ricorso, non manifestamente infondato, proposto da F.G. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Firenze in data 18 settembre 2009, va rilevato che il reato a lui contestato (L. n. 1423 del 1956, art. 2:

contravvenzione al foglio di via obbligatorio) è di natura contravvenzionale ed è stato accertato in data (OMISSIS), si che, per esso, è ormai trascorso il termine prescrizionale, fissato in anni 3 per i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto dall’art. 157, comma 1, nella versione anteriore alla modifica introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251, applicabile siccome norma più favorevole al ricorrente. Detto termine, ai sensi dell’art. 160 c.p. comma 3, nella versione anteriore alla citata L. n. 251 del 2005, applicabile per lo stesso motivo al ricorrente anzidetto, non può essere prolungato, nel massimo, oltre gli anni 4 e mesi 6, si che, alla data odierna, il reato indicato in rubrica è da ritenere prescritto.

2. Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), è dato pertanto procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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