Cassazione Civile, Sentenza n. 24271 del 2010 Esecuzione esattoriale. La data del primo incanto è il limite temporale dell’opposizione di terzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza n. 704 del 2005 la corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame di [OMISSIS] avverso la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato inammissibile, per tardività in quanto proposta dopo la data fissata per il primo incanto, l’opposizione di terzo (del 15.9.1997) nel procedimento esecutivo immobiliare promosso nei confronti di [OMISSIS] dal Ministero delle finanze e dalla Carige s.p.a. e proseguito dalla San Paolo Riscossioni Genova s.p.a., nel quale era intervenuto altro creditore.

2. – Per quanto in questa sede interessa, la corte d’appello ha ritenuto che l’art. 52 del d.P.R. n. 603 del 1972 – secondo il quale “l’opposizione prevista dall’art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto” – riguarda ogni tipo di espropriazione e non solo l’espropriazione mobiliare, come sostenuto dagli appellanti.

3. – Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OMISSIS], affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorsi il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché il Servizio riscossione tributi concessione della provincia di Genova gest line s.p.a. e la C. gestione crediti s.r.l., succeduti alle parti originarie.

Ha depositato controricorso con ricorso incidentale tardivo ed adesivo anche [OMISSIS]., che vi ha peraltro rinunciato con atto del 7.5.2009, notificato alle parti.

La società Carige spa ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Del giudizio relativo al ricorso incidentale di G. P. va dichiarata l’estinzione senza alcuna statuizione in ordine alle spese, non avendo le altre parti svolto attività antecedenti alla notifica dell’atto di rinuncia.

2. – Col ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, e degli artt. 619 e 620 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente invocato, a suffragio della propria interpretazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 603 del 1972, il d. lgs. n. 46 del 1999, che aveva operato una ricostruzione sistematica più precisa del tessuto nomotetico in cui la norma si inserisce e che pacificamente non poteva trovare applicazione nel caso di specie in base ai principi della successione delle leggi nel tempo.

Si afferma che proprio l’avvertita esigenza di un più preciso assetto sistematico deponeva, all’opposto, nel senso dell’applicabilità del primo comma dell’art. 58 citato alla sola esecuzione mobiliare, cui d’altronde specificamente si riferiscono il secondo ed il terzo comma; conseguenza ne sarebbe che, in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile in quanto non derogate da quelle del d.P.R. n. 603 del 1972, l’opposizione di terzo avrebbe dovuto considerarsi tempestiva alla stregua degli artt. 619 e 620 c.p.c., che rispettivamente la consentono fino a quando non sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene e addirittura dopo la vendita.

D’altronde – concludono i ricorrenti – l’art. 52, per un verso, non sancisce alcuna inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione proposta dopo la data fissata per il primo incanto e, per altro verso, è da considerarsi dettata a tutela del terzo acquirente (già, peraltro, salvaguardato dalla pubblicità dei registri immobiliari) e non, invece, quale sanzione per il ritardo del terzo opponente.

2. – Premesso che la corte d’appello ha ritenuto che l’assunto degli appellanti (attuali ricorrenti) fosse privo di fondamento testuale e logico sistematico sia con riferimento alla disciplina originariamente dettata nel titolo secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia con riguardo alla nuova formulazione introdotta con l’integrale sostituzione di detto articolo operata, a decorrere dall’1 luglio 2009, con l’art. 16 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, le osservazioni che i ricorrenti ribadiscono in questa sede non valgono a scalfire la cristallina ratio decidendi della sentenza impugnata.

Va infatti pienamente condivisa l’affermazione secondo la quale, in materia di esecuzione esattoriale, l’individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. – sia ai sensi dell’art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, sia ai sensi dell’art. 58 introdotto dall’art. 16 del d. lgs. n. 46 del 1999 – si applica ad ogni tipo di espropriazione, e dunque anche a quella immobiliare, in quanto connotata da un carattere di omnicomprensività che non riceve smentita dalla presenza di più specifiche previsioni limitative, rispondenti ad un’esigenza analoga a quella sottesa a disposizioni dello stesso genere presenti nel codice di rito, concernenti l’opposizione nell’espropriazione relativa a beni mobili, suscettibili di essere più agevolmente fatti oggetto di fraudolenta sottrazione all’esecuzione.

3. – Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione relativamente al ricorso incidentale, condanna i ricorrenti principali alle spese, che per ciascun controricorrente liquida in euro 3.000 per onorari, oltre ad euro 200 per spese vive, alle spese generali ed agli accessori di legge per il Servizio riscossione e per la Carige spa, ed oltre alle spese prenotate a debito per il Ministero.

Depositata in cancelleria il 30 Novembre 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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