Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Il Comune di Giovinazzo propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari con la quale era stata accolta la domanda avanzata nei suoi confronti dalla Adriatica Immobiliare di Lo Basso, Azzolini e Arre s.d.f. e dai soci in proprio, per ottenerne la condanna a pagare la somma di L. 185.700.000 (ridotta dal Tribunale alla minor somma di L. 81.530.000), a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla mancata utilizzazione dello stadio comunale, concesso dal Comune per l’organizzazione di un concerto e rivelatosi privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Gli appellati si costituirono e chiesero il rigetto del gravame.
2.- La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2008, in parziale accoglimento dell’appello, ha ritenuto il concorso dei danneggiati ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, in misura pari al 50%, ed ha condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 14.964,65, oltre accessori, in favore degli appellati; ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando l’appellante al pagamento della restante metà.
3.- Avverso la sentenza, il Comune di Giovinazzo propone ricorso affidato a cinque motivi. Resistono con controricorso A. S., A.F., L.B.C. e la Adriatica Immobiliare di Lo Basso, Azzolini, Arre s.d.f.; i resistenti propongono ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il ricorrente ha depositato controricorso a ricorso incidentale e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria, ma oltre il termine dell”art. 378 cod. proc. civ..
Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti.
1.- Il ricorso principale è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, poichè l’esposizione dei fatti di causa è stata compiuta assemblando, mediante integrale riproduzione, in ordine cronologico, l’atto di citazione e la comparsa di risposta in primo grado, i verbali di udienza del primo grado, le comparse conclusionali e le memorie di replica e la sentenza di primo grado, nonchè l’atto di citazione e la comparsa di risposta in appello, i verbali di udienza del secondo grado, le comparse conclusionali e le memorie di replica e la sentenza di secondo grado, senza che in alcuna altra parte del ricorso vi sia un’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali.
Va ribadito che è inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3, comma 1, dell’art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione (cfr. Cass. ord. n. 20393/09, nonchè Cass. n. 6279/11, n. 1905/12 ed, ancora, Cass. S.U. n. 16628/09 e ord. n. 19255/10).
Il principio è stato di recente riaffermato dalle Sezioni Unite, che hanno sottolineato che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. n. 5698/2012).
2.- Passando all’esame del ricorso incidentale, va detto che esso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 febbraio 2008).
2.1.- Il primo motivo del ricorso, col quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2043 cod. civ., nonchè del R.D. n. 773 del 1931, art. 80 e D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, è assistito dal seguente quesito di diritto: "se in tema di responsabilità per danni della P.A. sia configurabile il concorso del fatto colposo del creditore nelle situazioni in cui la stessa P.A., con il suo comportamento o con l’adozione di atti o provvedimenti emessi nell’esercizio delle proprie competenze amministrative, abbia ingenerato una situazione di apparenza del diritto o della situazione giuridica soggettiva vantata dal creditore e se tale situazione di apparenza sia compatibile con l’individuazione di un concorso di colpa del creditore".
2.2.- Il secondo motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 1175 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, è assistito dal seguente quesito di diritto: "se, in tema di responsabilità della P.A. e di risarcimento del danno causato da una condotta colpevole della stessa, il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l’ordinaria diligenza debba essere inteso come sforzo di evitare il danno attraverso una agevole attività personale e senza poter richiedere al danneggiato rilevanti sacrifici o rischi notevoli o gravose rinunce e, in particolare, la rinuncia a conseguire (se non per equivalente risarcitorio) il bene della vita di cui si tratta".
2.3.- Il quarto motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 577 del 1982, art. 15, D.M. 25 agosto 1989, artt. 12, 21 e 22 e art. 1227 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, è assistito dal seguente quesito di diritto: "se l’Autorità di P.S. sia tenuta al rilascio di una licenza di pubblico spettacolo da tenersi in un luogo sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, ove venga richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato per la singola manifestazione di pubblico spettacolo di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, art. 15 e se sia tenuta al rilascio della licenza per un pubblico spettacolo da tenersi in una struttura preesistente all’entrata in vigore del D.M. 25 agosto 1989, che, a termini dell’art. 22, citato D.M., non sia tenuta ad adeguarsi anche alle prescrizioni contenute nell’art. 12, stesso D.M.".
3.- Ritiene il Collegio che i quesiti siano formulati in termini tali da non rendere comprensibili le questioni di diritto sottoposte all’esame della Corte, poichè sono espressi in termini generici e senza alcun cenno al caso di specie, in particolare con riguardo alla situazione di fatto e di diritto dedotta in giudizio.
Nessuno dei tre quesiti di diritto consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020/ 2008).
4.- Con i motivi primo e terzo è dedotto anche vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; specificamente i ricorrenti denunciano che la motivazione sarebbe omessa o, quanto meno, insufficiente o carente sui seguenti punti decisivi della controversia: – avere la Corte d’Appello affermato la responsabilità del Comune di Giovinazzo (per avere autorizzato l’utilizzo della struttura, senza prima averne acclarato l’agibilità attuale, nella convinzione della sua regolarità, per colpevole ignoranza delle disposizioni di legge e di regolamento) ed affermato anche il concorso di colpa dei ricorrenti, malgrado questo, secondo gli stessi, si ponga "in termini di ontologica inconciliabilità con il principio dell’apparenza del diritto", cioè dell’apparenza circa l’esistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi per poter utilizzare la struttura (primo motivo);
– avere la Corte d’Appello ritenuto che il danno risarcibile fosse consistito negli esborsi (penale e spese di organizzazione del concerto) conseguenti alla stipula con la Delta Spettacoli del contratto di prestazione artistica di un cantante (nonchè nella perdita di guadagno che ne sarebbe conseguito) ed avere contemporaneamente e quindi secondo i ricorrenti- contraddittoriamente affermato che la società ricorrente fosse in colpa per avere stipulato quello stesso contratto (terzo motivo).
4.1.- I motivi vanno esaminati congiuntamente poichè sono relativi alla motivazione data dalla Corte d’Appello sull’unico punto, controverso, del comportamento ascrivibile ai danneggiati che abbia concorso a cagionare il danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1.
Il giudice di secondo grado ha valorizzato le seguenti circostanze di fatto: la consapevolezza da parte della società e dei soci che l’autorizzazione dell’1 giugno 1992 non completava l’iter amministrativo, essendo necessaria l’ulteriore specifica autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo; l’avere il Comune richiesto una relazione sulla idoneità della struttura e l’essere stata questa predisposta da un tecnico incaricato dalla società richiedente; la consegna fatta al Comune, con molto ritardo, in data 29 giugno 1992, della relazione tecnica, unitamente alla richiesta del rilascio dell’autorizzazione sindacale (soltanto pochi giorni prima della data fissata per il concerto); l’avere quindi stipulato il contratto con la Delta Spettacoli prima di ottenere tale autorizzazione ed anche prima di richiederla; ed, ancora, la consapevolezza da parte dei richiedenti della non conformità alle disposizioni di legge vigenti della struttura, poichè risultante dalla relazione tecnica dagli stessi prodotta (cfr. pagg. 10-12 della sentenza).
4.2.- Orbene, il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito è congruo e coerente con le dette risultanze processuali. I ricorrenti, col primo motivo, si limitano ad affermare un’inconciliabilità logica che la motivazione non contiene. La Corte ha adeguatamente motivato in punto di mancanza di affidamento incolpevole della società e dei soci nella regolarità della situazione, quindi ha finito per escludere proprio quell’"apparenza" circa la regolarità della situazione sulla quale insistono i ricorrenti incidentali: questi ultimi non adducono alcun elemento di fatto tale che se fosse stato considerato dal giudice di merito, questi sarebbe giunto ad escludere il concorso di colpa dei danneggiati. Ne segue l’inammissibilità del primo motivo (cfr., nel senso che, ai fini della configurabilità del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, Cass. n. 14304/2005, n. 5473/2006, n. 21249/2006, n. 9245/2007 ed altre).
4.3.- Analogamente si deve concludere con riferimento al terzo motivo, essendo la motivazione di cui sopra idonea a sorreggere la valutazione della condotta della società e dei soci odierni ricorrenti incidentali in termini di concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ., comma 1, e non apparendo inconciliabile -nè dal punto di vista logico nè da quello giuridico (essendo anzi una conseguenza applicativa dell’art. 1227 cod. civ., comma 1)- l’imputazione dello stesso fatto dannoso sia alla condotta del danneggiante che a quella dei danneggiati.
5.- Col quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.
In ragione della già detta applicabilità ratione temporis dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sarebbe stato necessario il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del motivo ai sensi della seconda parte di tale norma (cfr., in particolare, Cass. S.U. n. 20603/07, secondo cui in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità).
Dal principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite e dalle applicazioni che ne ha fatto questa Corte si ricava che il requisito in parola richiede un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo di ricorso: questo deve consistere in un’indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni di insufficienza della motivazione, tale che, essendo autonomamente valutabile, rispetto alle argomentazioni che illustrano la censura, consenta, di per sè, la valutazione dell’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 8897/2008, n. 22502/2010, nonchè Cass. ord. nn. 2652/2008 e 27680/2009, tra le altre).
5.1.- Ribaditi i principi espressi dai precedenti da ultimo richiamati, ritiene il Collegio che il quarto motivo sia inammissibile perchè alla pag. 51 del ricorso, i ricorrenti incidentali si sono limitati ad indicare come segue "il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria":
"se, alla luce di quanto disposto dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 511, art. 15, nonchè del D.M. 25 agosto 1989, artt. 12, 21 e 22, i ricorrenti potessero legittimamente aspettarsi un parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza, ove la stessa fosse stata messa in condizione dal Comune di Giovinazzo di poter esprimere un parere". Il momento di sintesi non consente, in sè, di comprendere la censura, che diventa comprensibile soltanto se venga letta l’illustrazione del motivo.
Inoltre, la norma richiede che il fatto controverso non debba essere indicato in sè e per sè, ma "in relazione" al dedotto vizio di omessa o contraddittoria motivazione: nel caso di specie, sono indicati "fatti" che si assumono controversi, ma manca totalmente un momento conclusivo riassuntivo degli argomenti dei ricorrenti, che in tanto sarebbe stato utile ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto si fosse espresso in modo da delineare in sintesi il vizio del procedimento logico-giuridico attribuito alla Corte d’appello, sul quale questa Corte è chiamata a giudicare.
6.- Il quinto ed ultimo motivo di ricorso, col quale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza per avere escluso dal conteggio dei danni risarcibili la somma di L. 5.700.000, corrisposta a titolo di IVA in favore della Delta Spettacoli, è inammissibile per la novità della questione, non avendo i ricorrenti dedotto di avere richiesto, a titolo di autonoma voce di danno risarcibile, la somma relativa al pagamento dell’IVA corrisposta sulla penale versata per la mancata organizzazione dello spettacolo. In conclusione anche il ricorso incidentale è inammissibile.
7.- Essendo stati dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012
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