Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44052

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 7.7.2010 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tolmezzo del 13.2.2009, con la quale A.G., era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 7 di reclusione ed Euro 1.150.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, (capo a) ed all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 70 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosceva le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti sulla contestata recidiva, rideterminando la pena in anni 3 di reclusione ed Euro 1.150.000,00 di multa.

2) Ricorre per cassazione A.G., a mezzo del difensore, denunciando, con motivo unico, la contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte territoriale da un lato concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e, dall’altro, fatto "rivivere" la medesima recidiva applicando, ai fini dell’aumento di pena per la continuazione, il disposto dell’art. 81 c.p., comma 3. 3) Il ricorso è infondato.

3.1) Come già affermato da questa Corte "Secondo il testo novellato dell’art. 99 c.p., il giudice è obbligato a riconoscere la recidiva solo se l’imputato recidivo commette uno dei delitti elencati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)….". "Negli altri casi il giudice può, ma non obbligatoriamente deve, riconoscere la recidiva, sia essa semplice (comma 1), aggravata (comma 2), pluriaggravata (comma 3) o reiterata (comma 4): c.d. recidiva facoltativa o discrezionale. In tali ipotesi, il giudice può non applicare il relativo aumento di pena se reputa in concreto che la ricaduta nel delitto non sia espressione di maggiore colpevolezza o di maggior pericolosità sociale. Questa corretta esegesi dell’art. 99 c.p. ha una logica conseguenza anche per la interpretazione del testo novellato dell’art. 69 c.p.. Il citato articolo, u.c., così come sostituito dalla predetta L. n. 251 del 2005, anzitutto conferma la previgente disciplina che, in caso di concorso eterogeneo di circostanze, ammetteva il giudizio di comparazione anche per le circostanze c.d. autonome (che comportano una pena di specie diversa da quella prevista per il reato semplice), per le circostanze c.d. indipendenti (che comportano una pena della stessa specie, ma stabilita in modo indipendente rispetto alla pena del reato semplice), e per le circostanze inerenti alla persona del colpevole (tra cui la recidiva). Ma introduce una novità, predeterminando parzialmente l’esito del giudizio di bilanciamento, laddove vieta che le attenuanti possano essere ritenute prevalenti su alcune circostanze aggravanti, tra cui la recidiva reiterata di cui al predetto art. 99 c.p., comma 4. Da questo articolato sottosistema normativo deriva che, nella ipotesi di recidiva reiterata, il giudice: a) può non riconoscerla come espressione di maggior colpevolezza e pericolosità, e quindi non applicare il relativo aumento di pena; b) se la riconosce, nel giudizio di comparazione con eventuali circostanze attenuanti, non può ritenerla subvalente rispetto a queste. In altri termini, poichè anche la recidiva reiterata è facoltativa, il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva siessa opera soltanto quando il giudice ritenga applicabile quest’ultima. Mentre qualora il giudice non ritenga applicabile la recidiva, dovrà tener conto soltanto delle circostanze attenuanti, atteso che in tal caso non c’è alcuno spazio per il giudizio di comparazione (in tal senso è la costante giurisprudenza di legittimità, salvo una iniziale pronuncia che è rimasta isolata). C’è solo da aggiungere che il divieto di prevalenza delle attenuanti è formulato in modo generale e assoluto, sicchè, quando operante, si applica sia per le attenuanti comuni ( art. 62 c.p.), sia per le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), sia per le attenuanti speciali.." (cfr.Cass.pen.sez.3 n.45965 del 25.9.2008- P.G. in proc.Pellegrino).

Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (cfr.Cass.pen.sez.5 n.4221 del 9.12.2008; Cass.sez. 4 n.5488 del 29.1.2009; Cass.sez. 5 n.13658 del 30.1.2009; Cass.sez. 5 n.28871 del 15.5.2009) ed infine dalle sezioni unite, per cui può ritenersi ormai consolidata. Le sezioni unite con la sentenza n.35738 del 27.5.2010 hanno, infatti, affermato che "Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purchè non ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione dell’accesso al cosiddetto patteggiamento allargato ed alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva non sia sta esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità". 3.1.1) Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la recidiva specifica reiterata, contestata all’ A. nel capo di imputazione, non è stata affatto esclusa. La Corte di merito, dopo aver dato atto che l’imputato era gravato da numerosi precedenti penali, di cui nove specifici e due per ricettazione, ha, anzi, espressamente affermato: "Non vi sono i presupposti per escludere la recidiva o non valutarla nella determinazione della pena". Ha ritenuto, quindi, sussistente la recidiva perchè sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. E, conseguentemente, senza alcuna contraddizione, l’ha considerata "solo" equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche.

Non essendo stata esclusa la recidiva, operano gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione ed in particolare quelli rappresentati dal limite minimo di aumento della pena ex art. 81 c.p., comma 4.

Correttamente, pertanto, è stato disposto un aumento di pena non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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