Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 26.11/10.12,2007 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPS da M.F., nella qualità di erede di S.A., ai fini del riconoscimento in favore della de cuius, già titolare di pensione di invalidità civile totale , dell’assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Osservava in sintesi la corte territoriale che la trasformazione della pensione sociale in assegno sociale non poteva nel caso riconoscersi per difetto di interesse (stante l’assenza di alcuna connessa richiesta economica) e, comunque, per difetto del prescritto requisito reddituale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.F..
Non ha svolto attività difensiva l’Istituto intimato.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, osservando come erroneamente la corte territoriale avesse ritenuto insussistente tanto l’interesse ad agire, quanto il requisito reddituale, prevedendo in ogni caso la legge, al raggiungimento del 65^ anno di età, la sostituzione della pensione sociale con l’assegno, senza alcuna differenziazione con riferimento alla data in cui tale età fosse stata raggiunta (se precedente o successiva all’1.1.1996).
2. Va preliminarmente dato atto che il ricorrente ha depositato certificazione attestante la ritualità della notificazione del ricorso all’Istituto intimato.
3. Il ricorso è infondato.
Deve, al riguardo, richiamarsi il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la regola di irretroattività della legge impone di interpretare la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, in mancanza di una sua qualsiasi previsione concernente la "trasformazione" della pensione sociale in assegno, nel senso che la norma in questione – nella parte in cui prevede l’attribuzione dell’assegno "in luogo della pensione sociale" in favore degli ultrasessantacinquenni – ha come propri destinatari i soli soggetti per i quali il requisito dell’età anagrafica si sia perfezionato nella vigenza della stessa L. n. 335 del 1995, e, quindi, che abbiano maturato il requisito dell’età anagrafica successivamente al 1 gennaio 1996 (cfr. da ultimo Cass. n. 23168/2011).
Nel caso è incontroverso che la de cuius, nata nel (OMISSIS), aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età prima dell’entrata in vigore di tale legge, per cui non risulta invocabile la sostituzione della pensione in assegno.
Alla luce di tali principi di diritto, la sentenza impugnata merita conferma, a prescindere dalle considerazioni poste a sua giustificazione dai giudici di appello.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla in ordine alle spese, non avendo l’Istituto intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012
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