Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10320 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A. ricorre per cassazione, in base a tre complessi motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Salerno che, decidendo sulla domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti di C.G., della SARP Assicurazioni in Ica e della S.p.A. Generali Assicurazioni, quale impresa designata, in relazione ad un sinistro automobilistico avvenuto in (OMISSIS), la aveva accolta parzialmente, ponendo a suo carico la responsabilità del sinistro nella misura di 1/3 e liquidando in suo favore la somma di Euro 2.332,30.

La SARP Assicurazioni in Ica resiste con controricorso.

C.G., le Generali, N.G., quale proprietario dell’autovettura condotta da N.A., e la Fata Assicurazioni, quale sua assicuratrice per la RCA, non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo, innanzitutto, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente si duole che il giudice di appello, sulla base di un gravame con il quale essa lamentava la attribuzione di responsabilità nella misura di 1/3 in riferimento alla affermazione del CTU secondo cui essa "probabilmente" non indossava la cintura di sicurezza, abbia proceduto "ad una ricostruzione della dinamica del sinistro basandosi su elementi che il Giudice di 1^ grado aveva valutato diversamente".

2.1.- Il mezzo è in parte inammissibile, non indicandosi con chiarezza gli elementi che si assumono diversamente valutati dal giudice di appello.

2.2,- Per il resto il mezzo è infondato, in quanto l’appello si fondava essenzialmente sul rapporto dei vigili urbani e sulla deposizione della teste Co.Pa. e nella sentenza si legge che "nessuna valenza probatoria può essere ascritta al rapporto redatto dai Vigili Urbani di Salerno" e che la teste Co.

P. è intrinsecamente inattendibile ®per il dichiarato rapporto amicale con N.A., attuale appellante". Le doglianze dell’appellante risultano dunque esaminate.

3.- Sempre con il primo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 246 e ss. cod. proc. civ., la ricorrente si duole che la teste Co.Pa. sia stata giudicata "intrinsecamente inattendibile", assumendo che in tal modo sarebbe stata creata una nuova causa di incapacità a testimoniare.

3.1.- Il mezzo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità dei teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con a precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010 n. 7763).

4.- Sempre con il primo motivo, la ricorrente, sotto i profilo della violazione di legge, si duole della conferma dei criteri di cui alla L. n. 57 del 2001, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie.

4.1.- Il mezzo è infondato. Il giudice di merito non afferma che la L. n. 57 del 2001 sia applicabile alla fattispecie, affermando anzi non potersi contestare che "l’incidente stradale per cui è causa sia avvenuto in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 57 del 2001", ma – premessa la natura equitativa della liquidazione del danno biologico – afferma potersi ricorrere "ad una qualsiasi delle cc. dd. tabelle di liquidazione in uso nella prassi corrente di molte corti di merito oppure ad ogni altro metodo di quantificazione" e dunque anche, in via analogica, ai criteri contenuti nella legge citata. Non vi è, dunque, applicazione retroattiva della L. n. 57 del 2001 e non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge.

5.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente si duole della esclusione dei danni dentari, a suo dire motivata dai giudice di appello con l’affermazione che "il lasso di tempo tra l’evento dedotto come lesivo ed il primo accertamento del danno lamentato sarebbe di per sè idoneo ad interrompere il nesso causale tra il primo ed il secondo".

5.1.- Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di appello – diversamente da quanto la ricorrente assume – rigetta la richiesta si risarcimento del danno dentario perchè non vi sarebbe prova che esso "non sussistesse già prima dell’incidente in contestazione" e "non risulta dimostrato documentalmente alcun danno dentario a causa del sinistro in oggetto" e solo ad abundatiam rileva, con motivazione solo per tale aspetto censurata, che la distanza dell’accertamento dal fatto sarebbe comunque idonea ad interrompere il nesso causale.

6.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della nullità della sentenza, la ricorrente si duole della condanna alle spese di secondo grado nei confronti della FATA Assicurazioni, assicuratrice dell’auto da essa condotta, assumendo di averla dovuta citare, perchè parte delle cause riunite, in sede di appello, ma di non avere svolto alcuna domanda nei suoi confronti.

6.1.- Il mezzo è inammissibile, non ravvisandosi alcuna causa di nullità della sentenza nè d’altro canto essendo dedotta alcuna altra ragione di impugnativa tra quelle indicate dall’art. 360 cod. proc. civ..

7. – Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *