DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 116

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 20-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 75 della Costituzione;
Visto l’articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum
indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011, per
l’abrogazione parziale del comma 1 dell’articolo 154 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata
remunerazione del capitale investito;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1
dell’articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza
della remunerazione del capitale investito», e’ abrogato.
2. L’abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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