Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 06-12-2011, n. 45390 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2010, ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Perugia ha applicato la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 3000,00 di multa (così indicata, la multa, in dispositivo mentre in motivazione risulta precisata in Euro 300,00) ad A.A. M. per i delitti, unificati con il vincolo della continuazione, previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, (capo A); artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, (capo B); artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, (capo C), disponendo la sospensione condizionale della pena.

Al prevenuto, per quanto qui interessa, era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era sorpreso in (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)) il (OMISSIS), nella quasi flagranza dei delitti di furto di un’autovettura e di un televisore e in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, entro il termine di cinque giorni, impartitogli dal Questore di Agrigento con provvedimento del 5 dicembre 2008, ritualmente notificatogli.

2. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, limitatamente al delitto previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, deducendo con unico articolato motivo l’omessa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, alla luce del contrasto tra normativa comunitaria, di cui alla direttiva 2008/115/CE, e la normativa interna in materia di immigrazione irregolare, e ha chiesto, pertanto, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, in via subordinata, la sospensione del processo e il rinvio degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione per la soluzione di quesito interpretativo del diritto dell’Unione, e, in via ulteriormente subordinata, la formulazione di questione di legittimità costituzionale dell’apparato sanzionatorio di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 per violazione degli artt. 11 e 117 Cost..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

La fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell’art. 673 c.p.p.. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis comporta, nel caso in esame, l’annullamento della sentenza impugnata che viene disposto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), potendo questa Corte procedere alla rideterminazione della pena concordata per il ritenuto delitto continuato, eliminando l’aumento di un mese e venti giorni di reclusione ed Euro 50,00 di multa applicato con riguardo al fatto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, (capo A), da stimare uguale, in mancanza di specificazione dei singoli aumenti, a quello inerente all’altra violazione in continuazione (furto di cui al capo B), sulla pena base di un anno ed Euro 300,00 di multa convenuta per il delitto più grave (furto di cui al capo C), e così ridefinendo la pena complessiva per il delitto continuato residuo (capi C e B), con la diminuzione concordata di 1/3, in quella di mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro 250,00 di multa.

Deve, infine, essere disposta, a norma dell’art. 130 c.p.p., la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata che indica la multa applicata all’ A.A. in quella di Euro 3.000,00, da leggersi ed intendersi, invece, come Euro 300,00 coerentemente alla richiesta delle parti accolta dal Tribunale e al calcolo precisato nella motivazione della decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina il relativo aumento di pena di 1 mese e 20 giorni di reclusione ed Euro 50,00 di multa, così rideterminando la pena complessiva per i reati residui in 8 mesi e 10 giorni di reclusione ed Euro 250,00 di multa.

Visto l’art. 130 c.p.p., dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dove si legge "Euro 3.000,00 di multa" deve leggersi "Euro 300,00 di multa"; si annoti sull’originale dell’atto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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