Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2013) 20-02-2013, n. 8364 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. impugna la sentenza emessa il 17.1.11 dal Giudice di pace di Forlì con la quale è stata condannata, per il reato di cui all’art. 691 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di Euro 400,00 di multa, chiedendo, in via preliminare, la nullità della sentenza per avere il giudice di pace comminato la pena della multa pur trattandosi di contravvenzione punibile con pena dell’ammenda, nel merito lamentando la mancata assoluzione per non essere riferibile ad un comportamento dell’imputata lo stato di alterazione alcolica in cui era stato rinvenuto L.S., non potendosi escludere che quest’ultimo solo in periodo successivo all’orario di chiusura dell’esercizio pubblico "Bar xxx", gestito dalla P., si fosse procurato l’alcool presso differenti locali o in altro modo.
Qualificata l’impugnazione come ricorso, con provvedimento 16.6.11 del Tribunale di Forlì, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.
Osserva la Corte come, in punto di responsabilità, le doglianze si incentrino su considerazioni di merito, relative alla attendibilità dei testimoni esaminati, finendo con il proporre una ricostruzione alternativa e probabilistica dei fatti che non può trovare ingresso in sede di legittimità, laddove peraltro il giudice di pace, con motivazione del tutto congrua, ha evidenziato come la responsabilità di P.M., in ordine al reato contravvenzionale ascrittole, riposi sulle dichiarazioni del teste A., comandante la Stazione Carabinieri di Modigliana, il quale aveva riferito di aver rinvenuto il L. steso in terra, alle ore 1,45 poco distante dal bar dell’imputata, che vaneggiava e presentava un tasso alcoolemico poi accertato nella misura di 3,5 g/1, causato dalle abbondanti libagioni avvenute all’interno del bar in questione dove – come evidenziato dal giudice sulla base delle testimonianze di P.A. e P.S. – il L. era stato visto bere dalle ore 23, sempre servito da P.M., unica barista in servizio la sera del 29.6.07, anche allorchè il L. si trovava in stato di manifesta ubriachezza.
Fondata è invece la doglianza relativa alla determinazione della pena, la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. b) è prevista da Euro 516,00 ad Euro 2.852,00 di ammenda o "la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi", con la conseguenza che essa può essere rettificata da questa Corte, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, in Euro 400,00 di ammenda. A seguito dell’intervenuta rettifica non appare opportuno porre a carico del ricorrente le spese del grado e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla specie della pena, che determina in Euro 400,00 di ammenda.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese e Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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