Cassazione, sez. II, 19 marzo 2011, n. 6313 Decurtazione punti patente, per la corretta interpretazione parola alle sezioni unite?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

L’Avv. F. C., che si difende anche in proprio, ha impugnato per cassazione la sentenza n. 514/05 con la quale il G.d.P. di San Donà di Piave ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. … elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Noventa di Piave il … per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Parte intimata ha resistito controricorso.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il collegio, atteso che tra i motivi d’opposizione, prima, e di ricorso per cassazione, poi, figurava anche la dedotta illegittima applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti-patente e considerato che la questione dell’opponibilità del verbale (o dell’ordinanza-ingiunzione confermativa) per assunta decurtazione dei punti-patente era sub iudice innanzi alle SS.UU. di questa Corte, con ordinanza camerale 15.10.09 ha rinviato la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle SS.UU..

Orbene, sul punto le SS.UU. si sono pronunziate due volte.

Con la sentenza 29.7.08, dovendo decidere sulla giurisdizione, hanno osservato che:

“… la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U., 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U., 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U., 19/04/2004, n. 7459).

Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del C.d.S., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C.Cost. 12 febbraio 1996, n. 31)”.

Così argomentando, le SS.UU., sulla premessa che la decurtazione dei punti-patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria comminata in relazione a determinate violazioni alle norme sulla circolazione stradale, hanno semplicemente ribadito l’indiscusso principio per cui tutte le sanzioni amministrative sono opponibili innanzi al giudice ordinario.

Con la sentenza 21.10.09 n. 22235, le SS.UU., dovendosi pronunziare “sulla questione, risolta negativamente con alcune sentenze della 2A sezione, relativa all’ammissibilità di opposizioni proposte ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., per contestare la legittimità della decurtazione dei punti dalla patente di guida”, hanno ritenuto di dover decidere sulla questione, pur riconoscendo preclusa la censura, osservando che:

“… in proposito le sezioni unite si sono già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, enunciando il principio – dal quale non vi sarebbe ragione di discostarsi – secondo cui la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed è pertanto anch’essa soggetta al mezzo di impugnazione dell’opposizione in sede giurisdizionale, che nel sistema sanzionatorio del codice della strada ha carattere generale, sicché l’esclusione della sua esperibilità nella materia di cui si tratta sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost..

Il motivo di ricorso in esame è fondato.

Con la sentenza 21 gennaio 2005 n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis C.d.S., nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individuazione del conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest’ultimo.

Pur dando atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche relativamente alla decurtazione dei punti "il provvedimento impugnato va convalidato", facendo menzione di una circolare del Ministero dell’interno del 4 febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l’estensione degli effetti della citata sentenza a tutte le procedure ancora in corso: estensione derivante peraltro dal disposto dell’art. 136 Cost., che impedisce di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime”.

Anche in questo caso le SS.UU. non hanno fatto altro che riconfermare l’opponibilità della sanzione amministrativa accessoria, già affermata nella precedente occasione, e l’illegittimità dell’irrogazione della stessa a carico del proprietario del veicolo in luogo del non identificato suo conducente ed effettivo trasgressore, già statuita dal giudice delle leggi”.

Dunque, nè nell’uno nè nell’altro caso le SS.UU. hanno affrontato la questione – non dell’impugnabilità delle sanzioni accessorie e dell’illegittimità della decurtazione di punti a carico del proprietario del veicolo ma – dell’opponibilità del verbale, o dell’ordinanza-ingiunzione confermativa, per il fatto che nell’uno e/o nell’altra fosse fatta menzione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti.

E dicesi "fatta menzione" e non "operata irrogazione" perché né i verbalizzanti nè il prefetto possono irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S. come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all’esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all’infrazione che la comporta.

Per il che il verbale e l’eventuale successiva ordinanza-ingiunzione confermativa, relativi ad un accertamento d’infrazione al codice della strada alla quale consegua la decurtazione dei punti-patente, non possono contenere un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa – nel qual caso sarebbero, sì, impugnabili, ma solo per un vizio originario del provvedimento, id est l’incompetenza per difetto d’attribuzione di funzioni, pertinenti ad altra branca della P.A. qual è il Ministero dei Trasporti, e non per vizi inerenti il merito del provvedimento stesso – bensì solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accertamento della violazione contestata.

Ne consegue che l’opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell’oggetto dell’impugnazione, id est un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell’opponente, sia per il connesso difetto d’interesse di quest’ultimo alla proposta impugnazione.

È su tali considerazioni, svolte in altre occasioni da alcuni collegi di questa Sezione, che né le sentenze di diversi collegi e Sezioni, dalle quali si è affermata sic et simpliciter l’opponibilità del verbale laddove vi sia fatta anche solo menzione della decurtazione dei punti-patente, né le surrichiamate pronunzie delle SS.UU., si sono soffermate.

Il collegio ritiene, dunque, necessario, ex art. 374 c.p.c., comma 3, investire nuovamente le SS.UU. della questione perchè ne valutino gli aspetti non esaminati.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione perché valuti l’opportunità che sul ricorso si pronuncino le Sezioni Unite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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