Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Sorrentino il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16.1.2012, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 21.3.2008, assolveva l’imputato dal reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per non aver commesso il fatto; dichiarava altresì non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen. poichè estinto per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, scissa la continuazione, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., così qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 648-bis cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ne chiede l’annullamento deducendo: 1) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione ed erronea applicazione di norma di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen. in relaz. all’art. 192 cod. proc. pen., in punto di ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva dell’imputato in ordine alla provenienza del bene provento di delitto; 2) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) violazione ed erronea applicazione di norme di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen. in relaz. agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in punto sia di ritenuta diversa qualificazione giuridica del fatto, in assenza della concreta possibilità per l’imputato di difendersi riguardo a tutti gli elementi di accusa presenti nel fatto sia di vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto omessa da parte dell’imputato qualsiasi indicazione sulla provenienza del bene, mentre questa era stata fornita; 3) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al cpv. dell’art. 648 cod. pen.; 4) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla recidiva ex art. 99 cod. pen., erroneamente contestata (il reato per cui si procede è stato commesso nel (OMISSIS) ed è precedente di mesi sei alla sentenza di condanna dall’imputato subita dal Tribunale di Nola il 5.12.2002).
Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Invero, con il primo motivo viene prospettata, peraltro in modo assai generico, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli (possesso di un ciclomotore di provenienza delittuosa sul quale veniva fermato alla guida l’imputato, il quale poi si dava alla fuga), seppur diversamente qualificato in ricettazione; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali il fatto contestato doveva essere ascritto alla persona del ricorrente (denunzia della P.O., esame dei testi di P.G. i quali avevano proceduto al controllo del ciclomotore condotto dall’imputato, con a bordo altro giovane, il quale, alla vista dei militari, era riuscito a fuggire; gli stessi militari davano atto di avere riconosciuto l’imputato, così smentendo la sua tesi difensiva di non essere stato alla guida del mezzo ma soltanto trasportato).

Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. Un. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

3.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che dalla derubricazione del reato da riciclaggio in quello di ricettazione – che l’imputato aveva sollecitato con i motivi di appello – non consegue alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato, essendovi identità del fatto storico rispetto del quale l’imputato ha avuto, mediante la contestazione, piena conoscenza e possibilità di articolare le sue difese. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di precisare che non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d’imputazione, atteso che l’imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato (in tema v. ex multis, Sez. 5, sentenza n. 17048 del 21/02/2001, rv. 219667). Quanto poi alla censura relativa al dedotto vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere omessa da parte dell’imputato qualsiasi indicazione sulla provenienza del bene, mentre questa era stata fornita, va osservato che sul punto esaustiva risulta la motivazione della Corte territoriale laddove ha specificatamente confutato l’attendibilità della tesi difensiva fornita in prima battuta dall’imputato e risultata del tutto inverosimile, di non essere stato alla guida del ciclomotore, contrariamente a quanto direttamente percepito dai verbalizzanti e riferito nell’immediatezza dal soggetto trasportato.

In tale contesto, peraltro caratterizzato dalla presenza di chiari elementi materiali esteriori sul ciclomotore di una provenienza furtiva, è stata correttamente valorizzata l’omessa indicazione da parte dell’imputato delle circostanze di ricezione del bene. Sul punto, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del ciclomotore risultato rubato, unitamente all’inattendibilità della versione difensiva fornita e al comportamento assunto dall’imputato alla vista degli agenti, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.

3.3. Inammissibili risultano, infine, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, il terzo e quarto motivo di ricorso, trattandosi di censure per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

4. Va dichiarata, pertanto, inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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