Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con a sentenza del 29 marzo-6 aprile 2001 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi separatamente proposti dagli odierni intimati ( G.P. ed altri), ha respinto la domanda dei lavoratori intesa al rideterminazione dell’indennità di anzianità maturata al 31.5.1982, del tfr, della 13A, della 14A e della retribuzione feriale, per effetto della inclusione nella relativa base di calcolo del compenso per straordinario e del compenso pari a IO minuti di lavoro straordinario. Il primo giudice ha fondato la statuizione di rigetto, quanto alla domanda relativa all’indennità di anzianità ed al tfr, sul difetto di un attuale interesse ad agire per essere, al momento della proposizione del ricorso, i lavoratori ancora in servizio: quanto alle mensilità aggiuntive ed alla retribuzione feriale il mancato accoglimento è stato fondato, per le differenze maturate sino al 31.10.1992 sulla prescrizione del credito; per le differenze maturate in epoca successiva, su fatto che la nozione di retribuzione risultava modificata in senso restrittivo norma collettiva all’epoca vigente.

Avverso tale decisione hanno proposto tempestivo appello, con separati ricorsi gli originari ricorrenti chiedendo in riforma della decisione l’accoglimento dell’originaria domanda.

Si è costituito per resistere l’Ipzs spa.

E’ stata disposta la riunione dei giudizi.

All’udienza del 3 ottobre 2006 la Corte, dichiarato estinto il giudizio instaurato da P.W., ha pronunciato sentenza ai sensi degli artt. 359 e 420 bis c.p.c. ritenuta la necessità di risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione della disciplina del contratto collettivo applicata al rapporto disponendo con separato – provvedimento per la prosecuzione della causa.

La decisione è stata impugnata dall’Ipzs spa; hanno resistito gli appellanti con controricorso.

Questa corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale.

La causa è stata quindi riassunta dagli originari ricorrenti. E’ stata disposta ed espletata c.t.u. contabile; in seguito la stessa è stata integrata sulla base dei chiarimenti richiesti dalla Corte.

Con sentenza del 13 ottobre 2009-8 marzo 2010 la corte d’appello di Roma in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato il diritto degli appellanti all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e del T.F.R. maturati al 31.12.1994 del compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a IO minuti; per l’effetto determinava l’ammontare dell’indennità di anzianità e del T.F.R. maturata al 31.12.1994 spettante a ciascun appellante e, per l’effetto, condannava l’Ipzs spa al pagamento in favore degli appellanti delle differenze rispetto a quanto corrisposto per il medesimo titolo dall’Ipzs spa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Dichiarava poi il diritto degli appellanti all’inclusione del compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a 10 minuti nel calcolo della 13, della 14 mensilità e della retribuzione feriale maturate fino al 31.10.1992 determinando, per l’effetto, le differenze rispetto a quanto corrisposto dall’Ipzs spa.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’istituto con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata ad eccezione di M.M. che è rimasta intimata.

Le parti costituite hanno depositato memoria
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi con cui l’istituto ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva di categoria, segnatamente di quella applicabile alla fattispecie del ricalcolo del compenso per lavoro straordinario nei cosiddetti istituti indiretti, e dell’art. 2120 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

In particolare il ricorrente richiama l’art. 21 C.C.N.L. grafici 1992 che detta legittimamente una nozione precisa di retribuzione comprendente tutto ciò che è da corrispondersi e viene percepito per l’orario normale di lavoro, con esclusione quindi del compenso per lavoro straordinario.

Inoltre il ricorrente richiama la contrattazione collettiva di categoria che detta una nozione precisa di base di calcolo dei cd.

istituti indiretti senza quindi comprendere compensi accessori, quale quello per lavoro straordinario, ancorchè svolto in modo continuativo.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è fondato.

Questa Corte ha già esaminato numerose analoghe controversie pervenendo ad un orientamento uniforme più volte confermato in ordine all’interpretazione dell’art. 21 c.c.n.l. 1 novembre 1992 a partire da Cass., sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 365, che, in tema di determinazione del tfr, ha affermato che il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie; ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’istituto poligrafico e zecca dello stato), a partire dal c.c.n.l. 31 ottobre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del tfr concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 c.c.n.l.

medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario, così interpretando direttamente e disposizioni contrattuali collettive relative al tfr per il personale dipendente delle aziende grafiche.

Questo orientamento è stato ripetutamente confermato in seguito:

Cass., sez. lav., 27 maggio 2010, n. 13048; 23 marzo 2012, n. 4708; 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595).

3. La sentenza impugnata, che invece ha accolto una nozione di retribuzione onnicomprensiva ai fini del t.f.r. anche dopo il c.c.n.l. 31 ottobre 1992, e ai fini degli istituti indiretti, va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione del principio sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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