Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. M.M., tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 14-2-2012 con la quale il Tribunale di Chiavari, confermando quella del Giudice di pace di Rapallo in data 14-12-2010, l’ha dichiarata responsabile dei reati di ingiuria e minaccia in danno di Z.M. infliggendole la pena di Euro 400 di multa.
2. Mentre la prevenuta stava traslocando dall’immobile sito nel condominio in cui abitava la p.o., questa l’aveva interrotta in quanto, udita la presenza di topi nel controsoffitto, e avendo intenzione di operare un intervento di derattizzazione, le aveva chiesto il numero di telefono dei nuovi proprietari dell’immobile che essa stava lasciando. La M. in risposta aveva definito lei ed il marito "persone di merda" aggiungendo che anche il condominio era "di merdà, indi le aveva inviato due sms con cui li minacciava di denuncia, avendo già portato in tribunale altri condomini, e aggiungeva che non scherzava e che, se l’avessero ancora disturbata, avrebbe fatto avere loro "grane serie".
3. Le plurime doglianze dedotte investono, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, con trattazione separata dei due profili, il giudizio di attendibilità della persona offesa, la sussistenza dei reati anche nella componente soggettiva, il mancato riconoscimento della provocazione, sia come esimente che come attenuante, e delle attenuanti generiche, nonchè la determinazione della pena.
Infatti: non risulterebbe alcun controllo sulla attendibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, la cui deposizione non sarebbe assistita da elementi di conferma, neppure sul punto della provenienza dei messaggi proprio dall’utenza dell’imputata; quanto alle ingiurie era stato trascurato il contesto in cui erano state pronunciate che le rendeva non lesive del bene protetto; quanto alla minaccia, essa, essendo in forma condizionata, mirava a prevenire un’azione illecita del destinatario, piuttosto che a limitarne la libertà psichica e comunque il male minacciato – denuncia all’AG – non era ingiusto; ricorreva lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto della p.o., la quale aveva preteso informazioni dall’imputata che questa non era tenuta a dare e inoltre l’aveva interrotta più volte mentre effettuava le operazioni di trasloco; le generiche erano state negate solo perchè l’incensuratezza non poteva costituire unico motivo di concessione; la pena era eccessiva sia perchè la responsabilità era stata basata su un travisamento della prova, sia perchè non si era tenuto conto di tutte le modalità del fatto.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. Esso tende a sottoporre al giudizio di legittimità doglianze in gran parte attinenti a profili di merito, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, effettuata con congrua motivazione nelle sentenze di primo e secondo grado. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’imputata sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, prudentemente valutate in base alla pacifica regola di giudizio secondo cui tali dichiarazioni possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte, con esito positivo, al controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente riscontri esterni -imposti dalla legge con riferimento alla chiamata in correità o in reità, non già alla testimonianza, sia pure della persona offesa – quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità.
2. Posto che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta di essa e cioè al controllo che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, vale a dire l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e l’assenza di difetto, di contraddittorietà e di illogicità evidenti, la sentenza impugnata è esente dalle censure di cui al primo motivo (che qui si tratta, come i successivi, contemporaneamente sotto entrambi i profili affrontati separatamente nel ricorso) avendo adeguatamente vagliato, con motivazione non manifestamente illogica, l’attendibilità della p.o. fondante l’affermazione di responsabilità.
3. Infatti il tribunale, premesso che della credibilità della p.o era stata fornita ampia giustificazione nella sentenza di primo grado, ha condiviso il giudizio del primo giudice che aveva valutato il racconto della p.o. (per mero refuso chiamata C. in luogo di Z.) puntuale e convincente, dunque insuscettibile di diversa valutazione. E tale motivazione, a fronte della peculiarità del contesto della vicenda – la M. stava traslocando e la Z. chiedeva il nome dei nuovi proprietari onde concordare un’opera di disinfestazione dai topi dei due immobili -, non negato dalla ricorrente, appare nella specie sufficiente e adeguata, non avendo peraltro neppure la ricorrente indicato plausibili ragioni di inattendibilità della Z.. Ciò posto, anche la conclusione della provenienza degli sms dall’utenza dell’imputata appare giustificata dal rilievo che la p.o., per quanto osservato attendibile, aveva plausibilmente riferito del pregresso scambio dei numeri di cellulare tra lei e la M., condomine dello stesso stabile. Senza contare che il tenore degli sms è del tutto in linea con le ingiurie verbali, costituendo la logica prosecuzione ed evoluzione del litigio per questioni condominiali innescato dalla richiesta da parte della Z. dei nominativi dei nuovi proprietari dell’immobile già della M..
4. Generico, e comunque manifestamente infondato, è poi il secondo motivo che assume erronea applicazione dell’art. 594 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di valutazione della portata offensiva delle espressioni usate in relazione al contesto. Pur richiamando un principio di indubbia esattezza, la ricorrente si è infatti limitata a ricordare che la propria reazione era da attribuire alle interruzioni da parte della p.o. delle sue operazioni di trasloco per la questione dell’intervento di derattizzazione. Ma ciò, in assenza di ulteriori chiarificazioni, di cui il ricorso è carente, non è affatto idoneo a delineare un contesto tale da scemare la portata indiscutibilmente offensiva delle espressioni profferite dall’imputata ("persone di merda", condominio "di merda").
5. Manifestamente inconducente è pure il tentativo, di cui al terzo motivo, di ravvisare nella condotta della M. una minaccia a fini di prevenzione, dal momento che le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano il delitto soltanto quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un’azione illecita o inopportuna e sempre che siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventuale realizzazione di dette azioni (Cass. 29390/2007, 8131/2007). Nulla di più estraneo alla fattispecie in esame nella quale, tramite la prospettazione di "grane serie" e di azioni legali, si voleva costringere la p.o. a non esercitare una facoltà connessa alla sua posizione di condomina dell’edificio. Manifestamente infondata è poi la censura di omessa motivazione sul dolo, avendo il tribunale ineccepibilmente ritenuto confermata la sussistenza dell’elemento psicologico dall’invio degli sms minacciosi.
6. Sono manifestamente infondati il quarto ed il quinto motivo che reiterano la questione della sussistenza della esimente e dell’attenuante della provocazione già risolta negativamente dal giudice di secondo grado attraverso la condivisibile esclusione, alla stregua di quanto appena osservato, di un comportamento della Z. idoneo a giustificare la condotta della prevenuta.
7. Del pari manifestamente privo di fondamento il sesto motivo. Al diniego di attenuanti genetiche sull’assunto che nella specie lo stato d’incensuratezza non poteva da solo giustificare la relativa concessione, la ricorrente contrappone infatti asserti relativi all’attendibilità della p.o. e alla mancanza di riscontri esterni alla stessa, già sopra ritenuti infondati e comunque inconferenti ai fini perseguiti.
8. Pure del tutto carenti di fondatezza le censure sulla determinazione della pena, essendo la valutazione di equità effettuata dal primo giudice adeguata e sufficiente in presenza della quantificazione in Euro 260 di multa di quella base (la minima essendo di Euro 258) e dell’aumento per la continuazione contenuto in Euro 140, a fronte della possibilità di aumento fino al triplo.
Peraltro anche in questo caso la ricorrente invoca quali ragioni di riduzione della pena aspetti attinenti piuttosto all’affermazione di responsabilità.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in Euro 1000, in ragione delle questioni dedotte, la somma di spettanza della cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore delle Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.